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Sentenza

Sentenza del 19/10/2017 n. 377 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato una cartella di pagamento di euro 48.447,19, comprendente euro 42.494,87 per tributi erariali ed euro 5.946,44 per contributi INPS, sostenendo principalmente di avere già pagato le somme mediante un precedente versamento di euro 50.765,29 effettuato tramite finanziamento e deducendo la nullità della cartella per la mancata notifica dell'avviso bonario. In appello ha inoltre contestato il difetto di giurisdizione tributaria sui contributi INPS, ritenendo rilevante il fatto che fossero stati iscritti a ruolo dall'Agenzia delle Entrate.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato integralmente l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto corretta la dichiarazione di difetto di giurisdizione del giudice tributario limitatamente ai contributi INPS, per i quali è competente il giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro. Ha inoltre stabilito che la mancata notifica dell'avviso bonario non rendeva invalida la cartella, trattandosi di un invito finalizzato principalmente a consentire il pagamento con riduzione delle sanzioni, mentre l'iscrizione diretta a ruolo era legittima per gli importi risultanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni. Infine, ha escluso che il pagamento precedente comprendesse le somme oggetto della cartella, poiché effettuato prima della notifica della cartella e riferito ad annualità diverse. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese, liquidate in euro 2.500,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate e in euro 2.000,00 a favore di Equitalia.

Norme richiamate

  • Art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973

    Consente l'iscrizione diretta a ruolo delle imposte risultanti da controlli automatizzati della dichiarazione, quando si tratta di dati dichiarati dal contribuente o di errori materiali e di calcolo rilevabili documentalmente.

  • Art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972

    Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA e consente la liquidazione e l'iscrizione a ruolo delle somme non versate risultanti dalla dichiarazione.

  • Art. 60, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972

    L'avviso di irregolarità costituisce un invito al pagamento, utile soprattutto per beneficiare della riduzione delle sanzioni; la sua mancata notifica non impedisce, in linea generale, l'iscrizione diretta a ruolo dell'imposta risultante dalla dichiarazione.

  • Art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999

    Le controversie relative a contributi previdenziali, anche se riscossi mediante cartella esattoriale e iscrizione a ruolo, devono essere proposte davanti al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 7399/2007

    Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non di quello tributario la controversia avente ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale obbligatorio anche se originata da pretesa azionata dall'ente previdenziale a mezzo di cartella esattoriale.

    La forma della riscossione mediante ruolo non modifica la natura previdenziale del credito né sposta la controversia nella giurisdizione tributaria.

  • Cassazione, Sezioni Unite, n. 875/2007

    È richiamata a sostegno del difetto di giurisdizione tributaria sulle somme richieste a titolo di contributi previdenziali.

  • Cassazione n. 18140/2012

    La potestà dell'Amministrazione finanziaria di iscrivere direttamente nei ruoli l'imposta non versata dal contribuente, così come risultante dalla dichiarazione, non trova ostacolo nella mancata emissione e/o notificazione dell'invito al versamento.

    Per i tributi liquidati sulla base della dichiarazione, l'omesso avviso bonario non comporta automaticamente la nullità della cartella.

Massime di principio

  • La competenza giurisdizionale dipende dalla natura sostanziale del credito e non dal soggetto che lo iscrive a ruolo o dalla modalità di riscossione: i contributi previdenziali vanno contestati davanti al giudice ordinario, mentre i tributi davanti al giudice tributario.
  • In caso di cartella derivante da controllo automatizzato della dichiarazione, la mancata notifica dell'avviso bonario normalmente non invalida la cartella; può incidere principalmente sulla possibilità di beneficiare della riduzione delle sanzioni.
  • Per dimostrare che un pagamento estingue il debito indicato in una cartella, non basta provare un versamento di importo analogo: occorre dimostrare la corrispondenza tra pagamento, ruolo, cartella, annualità e causale.
  • Un'attestazione di pagamento o di situazione debitoria rilasciata prima della notifica della cartella non prova necessariamente l'estinzione di un debito successivamente notificato, se quest'ultimo non era ancora incluso nei ruoli o nell'attestazione.
  • Quando la cartella riguarda esclusivamente dati già dichiarati e semplici errori materiali o di calcolo, l'Amministrazione può procedere direttamente all'iscrizione a ruolo senza una preventiva attività di accertamento sostanziale.
  • La parte soccombente può essere condannata al pagamento delle spese di lite, anche quando la controversia coinvolge sia un credito tributario sia un credito previdenziale soggetto a diversa giurisdizione.

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