Sentenza del 19/10/2017 n. 375 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate sosteneva che il rapporto tra la società e zzzzz, formalmente qualificato come collaborazione autonoma mediante contratto d'opera e fatturazione con partita IVA, fosse in realtà un rapporto di lavoro subordinato. L'Amministrazione valorizzava elementi quali l'inserimento di zzzzz nella gestione commerciale dell'impresa, la continuità dell'attività, la presenza presso i locali aziendali, la posizione previdenziale e la tempistica di apertura della partita IVA. La società contestava tale ricostruzione, rilevando l'assenza di orari obbligatori, di vincoli gerarchici, di ordini specifici e di un effettivo potere direttivo o disciplinare.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado, che aveva annullato gli avvisi di accertamento. È stato ritenuto non dimostrato in concreto l'assoggettamento di zzzzz al potere direttivo, organizzativo e disciplinare della società. Gli elementi indiziari dedotti dall'Amministrazione, quali continuità, presenza nei locali aziendali, inserimento nell'organizzazione e modalità di pagamento, sono stati considerati meramente sussidiari e compatibili anche con un rapporto autonomo. In presenza di una qualificazione contrattuale autonoma e dell'assenza di prove specifiche di subordinazione, il rapporto è stato ricondotto alla collaborazione autonoma. Le spese del giudizio d'appello sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Cassazione civile, sentenza n. 26986 del 12 dicembre 2009
Deve cioè essere dimostrato il vincolo di soggezione del prestatore al potere direttivo del datore, quale elemento principale, al quale possono accompagnarsi altri elementi sussidiari, di per sé non idonei a sostituire quello principale.
La subordinazione richiede la prova dell'effettivo assoggettamento al potere direttivo del datore di lavoro. Collaborazione, continuità, rispetto di un orario, inserimento nell'organizzazione, coordinamento, assenza di rischio e modalità della retribuzione non sono, singolarmente o da soli, sufficienti a dimostrare la subordinazione.
Cassazione civile, sentenza n. 2842 del 13 febbraio 2004
Requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo - è il vincolo della subordinazione.
La qualificazione del rapporto deve dipendere dalle concrete modalità di svolgimento dell'attività e dall'esistenza di un effettivo potere gerarchico e direttivo, non da elementi quali durata, continuità, contenuto dell'attività o modalità di pagamento, compatibili anche con il lavoro autonomo.
Contratto d'opera del 30 novembre 2001
Consulenza commerciale relativa alla commercializzazione e conseguente diffusione nell'ambito della Regione Sardegna di tutti i prodotti di marchio xxxxx
Quando la qualificazione del rapporto è incerta, la volontà negoziale delle parti espressa nel contratto costituisce un elemento rilevante. Essa può tuttavia essere superata da prove concrete che dimostrino modalità effettive di svolgimento riconducibili alla subordinazione.
Massime di principio
- Per qualificare un rapporto come subordinato non è sufficiente la denominazione formale del contratto, ma occorre verificare concretamente l'esistenza di ordini specifici, controllo assiduo, potere gerarchico, obblighi di orario e potere disciplinare.
- La continuità della prestazione, la collaborazione stabile, l'inserimento nei locali o nell'organizzazione aziendale, la fatturazione mensile e l'assenza di un rischio d'impresa possono ricorrere anche nel lavoro autonomo e hanno quindi valore soltanto indiziario.
- In caso di incertezza, il contratto sottoscritto dalle parti assume particolare rilevanza, soprattutto quando è coerente con le modalità effettive di svolgimento dell'attività.
- L'Amministrazione che intende riqualificare fiscalmente una collaborazione come lavoro subordinato deve fornire una prova concreta e specifica della subordinazione, non limitandosi a una valutazione complessiva di indizi generici.
- Un professionista o collaboratore può operare stabilmente a favore di un'impresa e ricevere direttive generali senza diventare per ciò solo un dipendente; è decisivo distinguere le direttive di coordinamento dagli ordini vincolanti sulle modalità, sui tempi e sull'esecuzione della prestazione.
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