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Sentenza

Sentenza del 19/10/2017 n. 101 - Corte di Giustizia UE

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Paper Consult contestava il diniego della detrazione dell’IVA, pari a circa 45.680 RON, relativa a servizi fatturati dalla SC Rom Packaging SPRL. Il diniego era fondato esclusivamente sul fatto che il fornitore era stato dichiarato contribuente inattivo e cancellato dal registro IVA prima della stipula del contratto. La società sosteneva che la dichiarazione di inattività non le fosse stata personalmente comunicata e che la normativa nazionale fosse incompatibile con il diritto dell’Unione, poiché subordinava la detrazione a un requisito ulteriore rispetto a quelli previsti dalla direttiva IVA.

La decisione

La Corte di giustizia dell’Unione europea ha dichiarato che la direttiva 2006/112 osta a una normativa nazionale che neghi automaticamente, sistematicamente e definitivamente la detrazione dell’IVA per il solo fatto che il fornitore sia stato dichiarato inattivo, anche quando tale informazione sia pubblica e consultabile online. Gli Stati membri possono imporre verifiche ragionevoli e adottare misure contro l’evasione, ma devono consentire al contribuente di dimostrare l’assenza di frode o di perdita di gettito fiscale. La Corte non ha limitato nel tempo gli effetti della sentenza. La causa è stata rinviata al giudice nazionale per la decisione finale e per le spese.

Norme richiamate

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 168, lettera a)

    Nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo ha il diritto (...) di detrarre (...) l’IVA dovuta o assolta (...) per i beni (...) e per i servizi (...) resi da un altro soggetto passivo.

    Il diritto alla detrazione costituisce un principio fondamentale e, in presenza dei requisiti sostanziali, non può essere escluso automaticamente per irregolarità imputabili al fornitore.

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 178, lettera a)

    Per poter esercitare il diritto a detrazione, il soggetto passivo deve (...) essere in possesso di una fattura redatta conformemente al titolo XI.

    Il possesso di una fattura regolare rappresenta una condizione formale per la detrazione, ma non legittima l’introduzione di ulteriori ostacoli sproporzionati.

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 273

    Gli Stati membri possono stabilire altri obblighi che essi ritengono necessari ad assicurare l’esatta riscossione dell’IVA e ad evitare le evasioni.

    Gli Stati possono adottare misure antifrode e richiedere controlli ragionevoli, purché tali misure siano proporzionate e non rimettano sistematicamente in discussione la neutralità dell’IVA.

  • Regolamento (UE) n. 904/2010

    La conferma della validità dei numeri di identificazione IVA su internet costituisce uno strumento sempre più utilizzato dagli operatori.

    La pubblicità delle informazioni fiscali può consentire controlli ragionevoli da parte degli operatori, ma non giustifica da sola la perdita definitiva del diritto alla detrazione.

  • Normativa tributaria rumena, articolo 11, paragrafi 1 bis e 1 ter, del codice tributario

    I beneficiari che hanno acquistato beni e/o servizi da contribuenti (...) dichiarati inattivi (...) non beneficiano del diritto alla detrazione (...) dell’IVA.

    La previsione è stata ritenuta incompatibile con il diritto dell’Unione nella parte in cui impone un diniego automatico e definitivo, senza possibilità di provare che l’operazione fosse reale e non fraudolenta.

Massime di principio

  • Il diritto alla detrazione dell’IVA deve essere riconosciuto quando sono provati i requisiti sostanziali dell’operazione, la sua effettività, l’utilizzo per attività imponibili e la regolarità della fattura.
  • L’irregolarità fiscale o lo stato di inattività del fornitore non comportano automaticamente la perdita della detrazione da parte del cliente.
  • L’amministrazione può negare la detrazione se dimostra, sulla base di elementi oggettivi, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode o a un abuso.
  • È ragionevole richiedere al cliente controlli semplici, come la verifica della posizione IVA del fornitore in registri ufficiali; non è invece lecito trasferirgli indagini complesse che spettano all’amministrazione.
  • Una sanzione fiscale non è proporzionata se è automatica, sistematica e definitiva e non consente al contribuente di dimostrare l’assenza di evasione o la concreta riscossione dell’IVA.
  • In situazioni analoghe occorre documentare l’effettività della prestazione, la corretta fatturazione, i pagamenti, l’uso dei servizi nell’attività imponibile e le verifiche ragionevolmente svolte sul fornitore.

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