Cassazione Penale, Sentenza n. 32115/2024 del 07/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La parte civile INPS ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma che, dichiarando prescritti gli omessi versamenti contributivi fino a novembre 2015 e rideterminando la pena per il solo mese di dicembre 2015, ha ridotto il risarcimento del danno da euro 20.000,00 (liquidati in primo grado) ad euro 1.800,00. L'INPS ha denunciato la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla riduzione del quantum del danno, deducendo l'inosservanza dell'art. 578 c.p.p. e chiedendo la conferma dell'importo liquidato dal Tribunale o, in subordine, l'annullamento della statuizione civile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha constatato la carenza motivazionale della Corte d'appello in ordine alla riduzione del risarcimento (la riduzione non era spiegata né richiesta dalla parte appellante) e ha richiamato il principio secondo cui, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., il giudice dell'impugnazione deve decidere sugli interessi civili anche quando dichiari estinto il reato per prescrizione, valutando la sussistenza del "danno ingiusto" ai sensi dell'art. 2043 c.c. Ritenuto superfluo il rinvio, la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili e ha rideterminato il risarcimento nella misura già liquidata dal Tribunale (euro 20.000,00), oltre interessi legali; ha inoltre condannato l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 3.015,00 oltre accessori di legge. Gli effetti penali della pronuncia di merito sono rimasti invariati.
Norme richiamate
art. 2, d.l. 12/09/1983 n. 463, conv. con modificazioni dalla legge 11/11/1983 n. 638
Norma penale sostanziale cui è ricondotta la fattispecie di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali; titolo del reato contestato in primo grado.
art. 578 cod. proc. pen.
Il giudice dell'impugnazione, quando dichiara estinto il reato per prescrizione pur essendo intervenuta in primo grado una condanna al risarcimento, è tenuto a decidere sulle statuizioni civili: deve esaminare la domanda risarcitoria alla stregua del diritto civile (valutando il "danno ingiusto"), anche se non può sindacare la sussistenza degli elementi tipici del reato.
art. 2043 cod. civ.
Criterio sostanziale applicabile dal giudice d'impugnazione per valutare la responsabilità civile: si valuta se la condotta abbia cagionato un danno ingiusto secondo la disciplina aquiliana, indipendentemente dall'accertamento degli elementi penali.
art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen.
"[q]uando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente..."
Disposizione sulle impugnazioni per i soli interessi civili che prevede la possibile rimessione alle sezioni civili competenti; la Corte ha ritenuto la norma non applicabile al caso concreto perché la costituzione della parte civile è anteriore al 30/12/2022 (data di entrata in vigore della norma).
art. 620, lett. I, cod. proc. pen.
Consente alla Corte di cassazione di annullare senza rinvio quando ritiene superfluo il rinvio e può decidere la causa sulla base degli elementi di fatto già accertati: la Corte l'ha applicata per evitare il rinvio e per rimettere la liquidazione del danno alla misura già fissata in primo grado.
Massime di principio
- Se in primo grado è stata riconosciuta e liquidata una responsabilità civile, la dichiarazione di prescrizione in appello non esime il giudice d'appello dall'esaminare e decidere sulla domanda di risarcimento in base all'art. 578 c.p.p.; non può ridurre il quantum senza motivazione adeguata.
- Il giudice dell'impugnazione valuta la responsabilità civile con i criteri del diritto civile (art. 2043 c.c.), ossia verificando l'esistenza di un "danno ingiusto", e non è chiamato a ricostruire integralmente la fattispecie penale quando il reato è estinto per prescrizione.
- La riduzione del risarcimento da parte di un giudice d'appello, se priva di motivazione e non richiesta dalle parti, è annullabile in cassazione; la Corte può reintegrare l'importo liquidato in primo grado quando gli elementi di fatto necessari sono già acquisiti.
- La Corte di cassazione può annullare senza rinvio ai sensi dell'art. 620, lett. I, c.p.p., quando ritiene che non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto e che il quadro probatorio sia sufficientemente definito.
- Verificare sempre se le nuove disposizioni procedurali (es. art. 573, comma 1-bis) siano applicabili: hanno valore quando la costituzione della parte civile è successiva alla data di entrata in vigore (30/12/2022), altrimenti restano operativi i principi tradizionali di cui all'art. 578 c.p.p.
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