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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/935

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/935 della Commissione dell'11 maggio 2023 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese e prodotti da Zhejiang Hailide New Material Co., Ltd

Normativa europea32023R0935

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un dazio antidumping definitivo del 6,9 % sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità prodotti da Zhejiang Hailide New Material Co., Ltd. e originari della Cina. La Commissione conclude che le esportazioni della società hanno praticato dumping e causato pregiudizio notevole all’industria dell’Unione, con un margine di pregiudizio del 38,7 % ma applicando la regola del dazio inferiore. Il testo disciplina inoltre le condizioni documentali per fruire dell’aliquota individuale, la chiusura del codice addizionale TARIC di un’altra società e il rinvio alle norme doganali ordinarie.

Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell’Unione di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese e prodotti da Zhejiang Hailide New Material Co., Ltd.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di filati di poliestere ad alta tenacità, non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti di meno di 67 decitex, con le esclusioni espressamente indicate nel regolamento, attualmente classificati al codice NC ex 5402 20 00 e al codice TARIC 5402200010. Il dazio riguarda esclusivamente il prodotto originario della RPC fabbricato da Zhejiang Hailide New Material Co., Ltd.; le importazioni di altri produttori restano soggette alle misure vigenti previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/934. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/935: dazio antidumping definitivo sui filati di poliestere ad alta tenacità prodotti da Zhejiang Hailide New Material Co., Ltd.

Il regolamento attua l’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 e conclude l’inchiesta antidumping avviata nei confronti delle importazioni nell’Unione di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese e fabbricati da Zhejiang Hailide New Material Co., Ltd. La Commissione ritiene accertati dumping, pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione e nesso causale, e applica la regola del dazio inferiore.

Ambito oggettivo e soggettivo

Il prodotto interessato è costituito da filati di poliestere ad alta tenacità, non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti di meno di 67 decitex, con le esclusioni indicate nel testo, attualmente classificati al codice NC ex 5402 20 00 e al codice TARIC 5402200010. Il dazio si applica solo alle merci originarie della Cina e fabbricate da Zhejiang Hailide New Material Co., Ltd.; per le altre società cinesi rimangono applicabili le misure previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/934.

Procedura e contesto dell’inchiesta

La Commissione richiama le misure iniziali adottate nel 2010 e i successivi riesami di scadenza. La nuova inchiesta è stata aperta il 30 giugno 2022 a seguito di denuncia del CIRFS per conto dell’industria dell’Unione; l’indagine è stata limitata a Hailide e alle eventuali società collegate. La Commissione non ha adottato misure provvisorie, per allineare la tempistica con i riesami paralleli, e ha poi effettuato la divulgazione dei fatti e delle considerazioni essenziali prima della decisione finale.

Metodo di determinazione del valore normale

Poiché la Commissione ha ritenuto che in Cina esistessero distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, il valore normale non è stato costruito sui prezzi e costi interni cinesi. È stata quindi applicata la metodologia del paese rappresentativo, individuando la Turchia come paese appropriato per livello di sviluppo economico, produzione del prodotto e disponibilità di dati pubblici pertinenti. Per la costruzione del valore normale sono stati utilizzati i prezzi dei fattori produttivi esenti da distorsioni, i dati sul lavoro e sull’energia tratti da fonti turche, nonché SGAV e profitti di Kordsa Turchia (SGAV 6,6 % e profitto 15,3 %).

Distorsioni significative in Cina

La Commissione sviluppa un’ampia motivazione sull’esistenza di un intervento pubblico sostanziale nell’economia cinese, fondato sulla struttura dell’"economia di mercato socialista", sul ruolo guida del PCC, sulla pianificazione industriale, sul controllo del sistema finanziario, sulle politiche settoriali e sulle distorsioni nei mercati del lavoro, dei terreni, dell’energia e del credito. Tali distorsioni sono ritenute sistemiche e incidenti anche sul settore delle fibre chimiche e sui relativi fattori produttivi. Il governo cinese non ha collaborato all’inchiesta, sicché la Commissione ha fatto ricorso ai dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base.

Calcolo del dumping

Il prezzo all’esportazione è stato determinato ex articolo 2, paragrafi 8 e 9, del regolamento di base, distinguendo tra vendite dirette e vendite tramite società collegate nell’Unione o a Hong Kong. La Commissione ha effettuato gli adeguamenti per garantire un confronto equo ex articolo 2, paragrafo 10, e ha ricalcolato il margine dopo avere accolto alcune osservazioni su errori materiali e sui parametri delle vendite tramite importatore collegato. Il margine di dumping definitivo di Hailide è stato fissato al 6,9 %.

Pregiudizio all’industria dell’Unione

L’inchiesta ha accertato che l’industria dell’Unione, composta da sei produttori, ha subito un pregiudizio notevole nel periodo in esame. Pur in presenza di una ripresa del consumo nel periodo dell’inchiesta, il settore ha visto diminuire vendite, quota di mercato, redditività, flussi di cassa e utile sul capitale investito, restando in perdita per tutto il periodo. I prezzi di Hailide hanno esercitato una forte pressione al ribasso, con undercutting medio ponderato tra il 17 % e il 20 % e prezzi costantemente inferiori ai costi dell’industria dell’Unione.

Nesso di causalità e altri fattori

La Commissione attribuisce il pregiudizio in modo sostanziale alle importazioni oggetto di dumping di Hailide, valorizzando la coincidenza temporale tra l’aumento delle importazioni a basso prezzo e il deterioramento della situazione industriale dell’Unione. Sono stati esaminati anche altri fattori, tra cui importazioni da altri esportatori cinesi, dal Vietnam, dalla Corea del Sud e da Taiwan, nonché esportazioni dell’industria dell’Unione, consumo vincolato, energia e inflazione. Tali elementi non sono stati ritenuti idonei a interrompere il nesso causale principale.

Interesse dell’Unione

Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione conclude che non esistono motivi imperativi contrari all’istituzione delle misure. L’industria dell’Unione trarrebbe beneficio dalla protezione antidumping; gli importatori indipendenti non hanno collaborato; gli utilizzatori hanno lamentato effetti sui costi e sulla competitività, ma la Commissione ritiene che il dazio del 6,9 % sia assorbibile e non comprometta la stabilità degli approvvigionamenti, anche considerando la possibilità di approvvigionarsi da altri paesi terzi.

Misure definitive e disciplina applicativa

Il dazio antidumping definitivo è pari al 6,9 %, inferiore al margine di pregiudizio del 38,7 % in applicazione della regola del dazio inferiore. La misura è subordinata, per l’aliquota individuale, alla presentazione di una fattura commerciale valida contenente la dichiarazione prescritta dal regolamento. In caso di mancata presentazione della fattura, si applica il dazio previsto per tutte le altre società nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/934. Il regolamento precisa inoltre che le autorità doganali possono effettuare controlli e richiedere documentazione supplementare.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Prodotto interessato e soggetto passivo del dazio

Il dazio definitivo riguarda i filati di poliestere ad alta tenacità, non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti di meno di 67 decitex, con le esclusioni specificate, originari della Repubblica popolare cinese e fabbricati da Zhejiang Hailide New Material Co., Ltd.

Aliquota del dazio e codice TARIC

L’aliquota del dazio antidumping definitivo è fissata al 6,9 % del prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto. Alla società è attribuito il codice addizionale TARIC A976.

Chiusura del codice TARIC di Hangzhou Huachun

Il codice addizionale TARIC A989 relativo a Hangzhou Huachun Chemical Fiber Co., Ltd. è chiuso con il presente atto.

Condizione della fattura commerciale

L’applicazione dell’aliquota individuale è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione datata e firmata con contenuto predeterminato. In mancanza di tale fattura, si applica il dazio previsto per tutte le altre società ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2023/934.

Norme doganali applicabili

Salvo disposizioni contrarie del regolamento, continuano ad applicarsi le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialecommercio internazionaledazi doganalidifesa commerciale

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