Regolamento (UE) 2023/947
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/947 della Commissione dell'11 maggio 2023 recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna con urgenza la mappa delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana contenuta nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. La revisione deriva da nuovi focolai e dall’evoluzione della situazione epidemiologica in vari Stati membri, con conseguente riallineamento delle zone I, II e III e delle misure di gestione del rischio. Le modifiche sono immediatamente operative dal giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 aggiornando la delimitazione delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana in diversi Stati membri.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri interessati dalle zone soggette a restrizioni elencate nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, con aggiornamento puntuale delle aree classificate nelle parti I, II e III. Le modifiche riguardano in particolare le delimitazioni territoriali in Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia e altri Stati membri elencati nell’allegato, in base all’evoluzione epidemiologica della peste suina africana. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; per effetto del riferimento all’Unione, si estende anche al Regno Unito con riguardo all’Irlanda del Nord nei termini richiamati dal protocollo pertinente.
Aggiornamento delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/947 della Commissione interviene sul quadro delle misure speciali di controllo della peste suina africana stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. La finalità è adeguare rapidamente la delimitazione delle zone soggette a restrizioni all’evoluzione della situazione epidemiologica nell’Unione, in particolare alla luce di nuovi focolai e del conseguente incremento del rischio di diffusione della malattia.
Contesto e base giuridica
L’atto è adottato ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429, nell’ambito della normativa UE in materia di sanità animale. I considerando precisano che la peste suina africana colpisce sia i suini detenuti sia quelli selvatici, con effetti rilevanti sulla salute animale, sulla redditività degli allevamenti e sulla circolazione di animali e prodotti di origine animale all’interno dell’Unione e verso paesi terzi.
La Commissione richiama inoltre i criteri da seguire per la delimitazione geografica delle zone: situazione epidemiologica nelle aree interessate, situazione generale nello Stato membro, rischio di ulteriore diffusione, principi scientificamente validi di regionalizzazione, orientamenti UE concordati con gli Stati membri e norme internazionali del WOAH.
Razionale dell’intervento
Il regolamento si fonda su un aggiornamento della situazione epidemiologica in più Stati membri. In particolare:
- nella Repubblica ceca è stato rilevato nel maggio 2023 un focolaio in un suino selvatico nella regione di Liberec, in un’area non ancora elencata come zona soggetta a restrizioni;
- in Italia sono stati registrati nuovi focolai in suini selvatici nelle regioni Piemonte e Liguria, con implicazioni sulla classificazione delle aree circostanti.
Tali eventi hanno imposto una ridefinizione delle zone soggette a restrizioni I e II e, in taluni casi, la revisione delle misure di gestione del rischio già vigenti.
Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2023/594
L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con il testo allegato al regolamento 2023/947. Si tratta dunque di una modifica meramente sostitutiva ma sostanzialmente rilevante, perché aggiorna l’intera mappa delle aree soggette a restrizioni per PSA.
L’allegato è articolato in tre parti:
- Parte I: zone soggette a restrizioni I;
- Parte II: zone soggette a restrizioni II;
- Parte III: zone soggette a restrizioni III.
Le delimitazioni sono descritte con grande dettaglio e, a seconda dello Stato membro, fanno riferimento a regioni, province, comuni, frazioni, distretti, unità di gestione faunistica, limiti stradali, linee ferroviarie, fiumi o altre coordinate territoriali.
Stati membri interessati e contenuto delle delimitazioni
L’allegato elenca zone soggette a restrizioni in numerosi Stati membri, tra cui Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Bulgaria e Romania, con classificazione differenziata nelle parti I, II e III.
Per l’Italia, ad esempio, l’allegato distingue tra:
- zone I, con varie aree di Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Lazio, Sardegna e altre regioni;
- zone II, con un’estensione molto più ampia e in particolare numerose aree del Piemonte, della Liguria, dell’Emilia-Romagna, del Lazio, della Sardegna e di altre regioni;
- zone III, limitate per l’Italia alla sola regione Sardegna, provincia di Nuoro, con un elenco di comuni specifici.
Analogamente, in altri Stati membri vengono aggiornate le delimitazioni territoriali in funzione dell’andamento della malattia e della necessità di contenimento.
Effetti pratici delle nuove classificazioni
La riclassificazione delle zone ha rilievo operativo per:
- spostamenti di suini detenuti e selvatici;
- movimentazione di prodotti derivati;
- applicazione delle misure di sorveglianza, controllo e biosicurezza previste dal regolamento (UE) 2023/594;
- eventuali restrizioni commerciali interne e verso paesi terzi.
Per gli operatori del settore suinicolo, per i veterinari e per le autorità competenti, la mappatura aggiornata è il riferimento immediato per verificare quali aree siano soggette alle diverse restrizioni e quali misure debbano essere applicate.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Rilievi per il professionista
Per avvocati e commercialisti che assistono imprese zootecniche, operatori della filiera suinicola o soggetti con attività in aree interessate, il punto centrale è l’aggiornamento puntuale della perimetrazione territoriale. La verifica della localizzazione dell’azienda o dell’attività rispetto alle zone I, II o III è essenziale per valutare la legittimità delle movimentazioni, la conformità alle misure sanitarie e gli impatti economico-operativi derivanti dalle restrizioni.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) 2023/594
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con il testo allegato al nuovo regolamento, ridefinendo le zone soggette a restrizioni per la peste suina africana.
Motivazione dell’intervento e criteri di revisione
I considerando richiamano l’elevata dinamicità della situazione epidemiologica e la necessità di adeguare le zone soggette a restrizioni I, II e III sulla base dei focolai recenti, del rischio di ulteriore diffusione, dei criteri scientifici di regionalizzazione e degli orientamenti dell’Unione concordati in sede di comitato permanente.
Nuovi focolai e riclassificazione territoriale
Sono presi in considerazione nuovi focolai in suini selvatici nella Repubblica ceca e in Italia, che determinano l’inserimento o la riclassificazione di specifiche aree nelle zone soggette a restrizioni II e la ridefinizione delle delimitazioni delle zone I, con conseguente aggiornamento delle misure di gestione del rischio.
Classificazione delle zone soggette a restrizioni
L’allegato sostituito disciplina in modo dettagliato le zone I, II e III per ciascuno Stato membro elencato, con delimitazioni amministrative e geografiche molto puntuali (regioni, province, comuni, distretti, porzioni di territorio, strade, ferrovie e corsi d’acqua) ai fini dell’applicazione delle misure di contenimento della PSA.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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