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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/937

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/937 della Commissione del 10 maggio 2023 recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda l’inserimento del «fosfato di diamido fosfatato ottenuto dall’amido di frumento» nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R0937

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento corregge un errore materiale nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti. In particolare, inserisce nell’elenco il "fosfato di diamido fosfatato ottenuto dall’amido di frumento", già autorizzato nel 2014 nel Regno Unito a determinate condizioni d’uso ma omesso per errore dall’elenco iniziale. La rettifica riguarda sia la tabella dei nuovi alimenti autorizzati sia le specifiche del nuovo ingrediente, incluse denominazione in ეტichetta, categorie alimentari, livelli massimi e criteri compositivi e microbiologici.

Rettifica dell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti per inserire il "fosfato di diamido fosfatato ottenuto dall’amido di frumento" (amido di frumento fosfatato) nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore alimentare e alle autorità competenti degli Stati membri nell’ambito dell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283. Produce effetti sull’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, con inserimento di una nuova voce nella tabella dei nuovi alimenti autorizzati e nelle specifiche tecniche. È rilevante nel SEE. Non disciplina autorizzazioni generali nuove, ma corregge un’omissione materiale nell’elenco esistente.

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per l’inserimento dell’amido di frumento fosfatato

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/937 della Commissione interviene come rettifica dell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. La finalità è correggere un’omissione materiale, così da garantire chiarezza, certezza del diritto e corretta applicazione della disciplina sui nuovi alimenti ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283.

Contesto normativo e finalità della rettifica

La Commissione richiama l’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, che imponeva l’istituzione dell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati o notificati a norma del previgente regolamento (CE) n. 258/97. L’elenco è stato istituito con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, ma la Commissione ha rilevato un errore nell’allegato: il nuovo alimento "fosfato di diamido fosfatato ottenuto dall’amido di frumento" non era stato incluso, nonostante fosse stato autorizzato dall’autorità competente del Regno Unito nel maggio 2014 a determinate condizioni d’uso. La rettifica mira quindi ad allineare l’allegato alla realtà autorizzatoria e a garantire l’uso corretto dell’elenco da parte di operatori e autorità.

Ambito applicativo

La misura incide sull’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, quindi sull’elenco dei nuovi alimenti autorizzati nell’Unione. Gli effetti riguardano gli operatori del settore alimentare che intendano utilizzare l’ingrediente inserito e le autorità nazionali competenti incaricate del controllo della conformità. Il regolamento non introduce una nuova procedura di autorizzazione, ma corregge l’elenco vigente mediante inserimento di una voce e delle relative specifiche.

Inserimento nella tabella dei nuovi alimenti autorizzati

Nella tabella 1 dell’allegato, dedicata ai nuovi alimenti autorizzati, viene inserita la voce "Amido di frumento fosfatato" tra "Amido di mais fosfatato" e "Fosfatidilserina ricavata da fosfolipidi di pesce". La denominazione del nuovo alimento da utilizzare in etichetta è espressamente fissata come "amido di frumento fosfatato". Le categorie di alimenti menzionate sono:

  • prodotti di panetteria, con livello massimo del 15 %;
  • pasta;
  • cereali da prima colazione;
  • barrette ai cereali.

Specifiche del nuovo alimento

Nella tabella 2, relativa alle specifiche, il regolamento inserisce la descrizione tecnica del nuovo ingrediente. Il "fosfato di diamido fosfatato ottenuto dall’amido di frumento" è qualificato come amido resistente chimicamente modificato, ricavato da amido di frumento mediante trattamenti chimici combinati che creano legami crociati fosfati all’interno delle singole molecole di amido e tra di esse. Il testo precisa che il prodotto è una polvere fluida di colore bianco o quasi bianco.

Le specifiche comprendono inoltre:

  • numero CAS: 11120-02-8;
  • formula chimica: (C6H10O5)n [(C6H9O5)2PO2H]x [(C6H9O5)PO3H2]y;
  • indicazione che n corrisponde al numero di unità di glucosio e x, y ai gradi di sostituzione.

Parametri compositivi, contaminanti e criteri microbiologici

Il regolamento riporta due profili analitici, rispettivamente per "sotto forma di polvere 1" e "sotto forma di polvere 2", con i seguenti parametri principali:

  • fosfato di diamido fosfatato su base secca: ≥ 85 % e ≥ 75 %;
  • amido di frumento non modificato su base secca: ≤ 15 % e ≤ 25 %;
  • umidità: 9-12 %;
  • totale fibre alimentari sulla sostanza secca: ≥ 76,0 % e ≥ 66,0 %;
  • ceneri: ≤ 3 %;
  • proteine: ≤ 0,5 %;
  • grassi totali: ≤ 0,50 % e ≤ 0,34 %;
  • fosforo legato residuo: ≤ 0,4 % (in fosforo);
  • pH della sospensione al 25 %: 4,5-6,5.

Sono poi stabiliti limiti per i metalli pesanti:

  • arsenico: ≤ 1 mg/kg;
  • piombo: ≤ 2 mg/kg;
  • mercurio: ≤ 0,1 mg/kg.

Infine, sono previsti criteri microbiologici:

  • conta totale batteri aerobi vivi: ≤ 10^4 CFU/g;
  • conteggio totale dei lieviti e delle muffe: ≤ 200 CFU/g;
  • Escherichia coli: negativo al test;
  • Salmonella spp.: negativo al test.

Entrata in vigore e natura giuridica

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Rettifica dell’allegato del regolamento (UE) 2017/2470

L’articolo 1 dispone la rettifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 conformemente all’allegato del regolamento in esame, al fine di inserire il nuovo alimento omesso per errore.

Inserimento del nuovo alimento nella tabella 1

Nella tabella 1 dei "Nuovi alimenti autorizzati" è inserita, tra "Amido di mais fosfatato" e "Fosfatidilserina ricavata da fosfolipidi di pesce", la voce "Amido di frumento fosfatato". La denominazione da indicare in ეტichetta per i prodotti che lo contengono è "amido di frumento fosfatato". Le categorie di alimenti indicate sono prodotti di panetteria, pasta, cereali da prima colazione e barrette ai cereali; per i prodotti di panetteria è previsto un livello massimo del 15 %.

Inserimento delle specifiche nella tabella 2

Nella tabella 2 delle "Specifiche" è inserita la descrizione del "fosfato di diamido fosfatato ottenuto dall’amido di frumento (amido di frumento fosfatato)", qualificato come amido resistente chimicamente modificato derivato da amido di frumento mediante trattamenti chimici combinati per creare legami crociati fosfati. Sono riportati forma fisica, caratteri chimico-fisici, purezza, limiti di umidità, fibre, ceneri, proteine, grassi, fosforo residuo, pH, metalli pesanti e criteri microbiologici.

Criteri tecnici e di sicurezza

Le specifiche indicano, tra l’altro, due forme di polvere con diversi tenori minimi di fosfato di diamido fosfatato (≥ 85 % e ≥ 75 %) e diversi limiti di amido di frumento non modificato (≤ 15 % e ≤ 25 %). Sono fissati limiti per arsenico, piombo e mercurio, nonché requisiti microbiologici per conta batterica totale, lieviti e muffe, Escherichia coli e Salmonella spp.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarenuovi alimentietichettatura alimentarecommercio alimentare

Testo integrale

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