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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/934

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/934 della Commissione dell'11 maggio 2023 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, e di un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32023R0934

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento conclude due procedimenti paralleli sulla stessa merce: un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping e un riesame intermedio parziale limitato al dumping. La Commissione accerta la persistenza del dumping e del pregiudizio per l’industria dell’Unione, ritiene che la revoca delle misure aggraverebbe la situazione e costruisce il valore normale sulla base di costi esenti da distorsioni, utilizzando la Turchia come paese rappresentativo. Ne consegue la conferma delle misure esistenti e la fissazione di dazi antidumping definitivi differenziati per società, con obblighi documentali specifici per beneficiare delle aliquote individuali.

Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell’Unione di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di riesame in previsione della scadenza e di riesame intermedio parziale.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di filati di poliestere ad alta tenacità, non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti di meno di 67 decitex, con le esclusioni espressamente indicate (tra cui i filati per cucire e i filati ritorti o ritorti su ritorto destinati alla fabbricazione di filati per cucire), attualmente classificati al codice NC ex 5402 20 00 e al codice TARIC 5402200010. Riguarda il prodotto originario della Repubblica popolare cinese e si applica direttamente negli Stati membri dalla data di entrata in vigore del regolamento; sono previste aliquote differenziate per specifici produttori esportatori e un’aliquota residuale per tutte le altre società, con esclusione espressa di Zhejiang Hailide New Material Co. Ltd. per le importazioni oggetto di un’inchiesta distinta.

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/934: dazio antidumping definitivo sui filati di poliestere ad alta tenacità originari della Cina

Il regolamento dà seguito a due procedimenti antidumping paralleli riguardanti i filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese: un riesame in previsione della scadenza delle misure e un riesame intermedio parziale limitato al dumping. La Commissione conclude che le importazioni dalla Cina continuano a essere oggetto di dumping e che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole; per questo conferma e rimodula i dazi esistenti, costruendo il valore normale secondo la metodologia delle "distorsioni significative" di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento (UE) 2016/1036.

Contesto procedurale

Le misure antidumping iniziali erano state istituite dal regolamento (UE) n. 1105/2010 e successivamente mantenute dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/325, come modificato. Il presente regolamento nasce dalla domanda presentata dal CIRFS per conto dell’industria dell’Unione, sia per il riesame in previsione della scadenza sia per il riesame intermedio parziale. La Commissione ha aperto entrambe le inchieste con avvisi pubblicati in Gazzetta ufficiale e le ha trattate in un unico atto, prima esaminando il riesame di scadenza e poi il riesame intermedio parziale.

Prodotto oggetto del regolamento

Il prodotto interessato è costituito da filati di poliestere ad alta tenacità, non condizionati per la vendita al minuto, comprensivi di monofilamenti di meno di 67 decitex, con specifiche esclusioni tecniche. I codici NC e TARIC indicati hanno valore meramente informativo e possono essere modificati da successiva classificazione tariffaria. La Commissione qualifica come prodotti simili il prodotto in esame, il prodotto venduto sul mercato interno cinese e quello venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione, in quanto presentano caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base analoghe e sono destinati ai medesimi impieghi.

Svolgimento dell’inchiesta e cooperazione

Nel riesame in previsione della scadenza la Commissione ha selezionato un campione di tre produttori dell’Unione, rappresentativi di oltre il 50 % della produzione totale stimata dell’UE. Nessun produttore esportatore cinese ha collaborato; pertanto la Commissione ha fatto ricorso ai dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base. Nel riesame intermedio parziale, invece, otto produttori esportatori hanno fornito informazioni e quattro società appartenenti a due gruppi sono state incluse nel campione, coprendo oltre il 70 % delle importazioni stimate. OTIZ ha chiesto un esame individuale, ma la domanda è stata respinta per la complessità procedurale e la sproporzione dell’ulteriore istruttoria richiesta.

Accertamento del dumping e uso dell’articolo 2, paragrafo 6 bis

La Commissione ritiene che in Cina esistano distorsioni significative che alterano prezzi e costi, incluse materie prime, energia, lavoro e accesso al credito. Il ragionamento si fonda sul modello economico cinese, sulla forte presenza e influenza dello Stato e del PCC, sulla pianificazione industriale e sulla distorsione sistemica dei mercati dei fattori produttivi. In assenza di collaborazione del governo cinese e dei produttori esportatori nel riesame di scadenza, la Commissione costruisce il valore normale usando dati esenti da distorsioni tratti da un paese rappresentativo appropriato.

Scelta della Turchia come paese rappresentativo

La Commissione considera la Turchia il paese rappresentativo appropriato perché presenta un livello di sviluppo economico analogo alla Cina, una produzione significativa del prodotto in esame e disponibilità di dati pubblici pertinenti. Sono stati valutati anche Brasile, Messico e Thailandia, ma la Turchia è risultata preferibile per la maggiore rappresentatività dei volumi di importazione dei principali fattori produttivi e per la disponibilità di dati finanziari del produttore Kordsa Turchia. In particolare, la Commissione utilizza il bilancio consolidato 2021 di Kordsa Turchia per SGAV e profitti, ritenendolo sufficientemente rappresentativo.

Costruzione del valore normale

Per i costi esenti da distorsioni la Commissione utilizza, a seconda del fattore produttivo, fonti come Global Trade Atlas, Market Access Map, Istituto di statistica turco e dati finanziari di Kordsa Turchia. I fattori produttivi principali includono PTA, MEG, granuli PET, olio lubrificante di filatura, lavoro, elettricità, gas, carbone e cascami di filati. Il valore normale è costruito franco fabbrica sommando costi di produzione esenti da distorsioni, spese generali di produzione, SGAV e profitto, con SGAV pari al 6,6 % e profitto al 15,3 %.

Risultati sul dumping nel riesame di scadenza

Nel riesame di scadenza la Commissione conclude che, durante il periodo di inchiesta 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021, il dumping è proseguito e i margini medi ponderati di dumping si collocano tra il 9,7 % e il 23,7 %. Il mercato dell’Unione è considerato molto attraente per gli esportatori cinesi anche per la combinazione tra elevata capacità inutilizzata in Cina e prezzi di esportazione aggressivi. La Commissione ritiene quindi probabile che, in assenza di misure, i produttori cinesi devierebbero verso l’UE volumi ulteriori a prezzi di dumping.

Pregiudizio subito dall’industria dell’Unione

L’industria dell’Unione è composta da sei produttori. Nel periodo in esame la produzione, le vendite e la quota di mercato dell’industria sono diminuite complessivamente, mentre la redditività è rimasta negativa per tutto il periodo, con un minimo del -17 % nel 2020 e un valore ancora negativo del -8 % nel PIR. Anche il flusso di cassa resta negativo, gli investimenti calano del 65 % e l’utile sul capitale investito rimane negativo. La Commissione conclude che, nonostante il lieve recupero della domanda nel PIR, l’industria dell’Unione ha continuato a subire un pregiudizio notevole.

Nesso causale

La Commissione attribuisce il pregiudizio in misura rilevante alle importazioni oggetto di dumping dalla Cina, che mantengono una quota di mercato elevata e prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione, con un undercutting medio ponderato del 26 % nel PIR. Gli altri fattori esaminati — importazioni da Hailide, da Taiwan, Corea del Sud e Vietnam, esportazioni dell’industria dell’Unione, consumo vincolato, energia e inflazione — non sono ritenuti idonei a interrompere il nesso causale. In particolare, eventuali contributi di importazioni da paesi terzi sono considerati troppo limitati per neutralizzare l’effetto delle importazioni cinesi soggette a dazio.

Interesse dell’Unione

La Commissione valuta l’interesse dell’Unione ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base e conclude che non esistono validi motivi contrari al mantenimento delle misure. Per l’industria dell’Unione la proroga è vantaggiosa; gli importatori indipendenti non hanno collaborato; per gli utilizzatori, pur riconoscendo l’impatto dei dazi più elevati, la Commissione ritiene che l’effetto finanziario sia gestibile e che restino alternative di approvvigionamento, incluse società con aliquote più basse e fornitori di paesi terzi. La richiesta degli utilizzatori di estendere i dazi ai prodotti a valle viene respinta perché eccederebbe la portata dell’inchiesta.

Esito del riesame intermedio parziale

Per il riesame intermedio parziale la Commissione conferma i margini di dumping sulla base dei produttori esportatori collaboranti: 23,7 % per il gruppo Unifull, 9,7 % per Guxiandao e 17,2 % per le altre società che hanno collaborato; per tutte le altre società il margine è 23,7 %. Viene inoltre ritenuto che il mutamento delle circostanze sia duraturo: la capacità produttiva cinese è più che triplicata rispetto all’inchiesta iniziale, mentre il consumo interno è rimasto stabile, inducendo una crescente dipendenza dalle esportazioni verso l’Unione.

Dazio antidumping definitivo e aliquote

Il regolamento istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni del prodotto originario della Cina. Le aliquote sono le seguenti:

  • Huzhou Unifull Industrial Fibre Co., Ltd.; Zhejiang Unifull Industrial Fibre Co., Ltd.; Zhejiang Unifull Hi-Tech Industry Co., Ltd.: 23,7 % (codice TARIC 899E)
  • Zhejiang Guxiandao Polyester Dope Dyed Yarn Co., Ltd.: 9,7 % (codice TARIC 899F)
  • altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato: 17,2 % (codice TARIC A977)
  • tutte le altre società, eccetto Zhejiang Hailide New Material Co. Ltd.: 23,7 % (codice TARIC A999)

Regole operative per l’applicazione del dazio

Per ottenere l’aliquota individuale occorre presentare alle autorità doganali una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione specifica, datata e firmata dal responsabile della società emittente, con indicazione del volume, del prodotto e del fabbricante. In assenza di tale fattura si applica l’aliquota residuale. Il regolamento prevede inoltre la possibilità di aggiornare l’allegato per nuovi esportatori che dimostrino di non aver esportato nel periodo di riesame, di non essere collegati a soggetti già colpiti e di aver esportato successivamente o assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportazione in quantità considerevoli.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Prodotto interessato e classificazione doganale

Il prodotto oggetto del regolamento è costituito da filati di poliestere ad alta tenacità, non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti di meno di 67 decitex, con esclusione dei filati per cucire e di taluni filati ritorti destinati alla fabbricazione di filati per cucire; il prodotto è classificato nel codice NC ex 5402 20 00 (TARIC 5402200010).

Esito del riesame in previsione della scadenza

La Commissione conclude che, in caso di scadenza delle misure, il dumping persisterebbe e il pregiudizio per l’industria dell’Unione si ripresenterebbe o continuerebbe. Le misure antidumping già in vigore sono quindi mantenute ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036.

Esito del riesame intermedio parziale

Nel riesame ex articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base la Commissione rileva un mutamento duraturo delle circostanze per quanto riguarda il dumping e ricalcola i margini di dumping sulla base di dati disponibili e di un valore normale costruito con metodologia basata su distorsioni significative in Cina e paese rappresentativo Turchia.

Distorsioni significative in Cina e costruzione del valore normale

La Commissione applica l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, ritenendo non appropriato usare prezzi e costi interni cinesi per la presenza di distorsioni significative. Il valore normale è costruito in base a costi di produzione e vendita esenti da distorsioni, prendendo come riferimento la Turchia quale paese rappresentativo, con dati su materie prime, lavoro, energia, SGAV e profitti.

Campionamento e collaborazione delle parti

Nel riesame in previsione della scadenza sono stati campionati tre produttori dell’Unione; per i produttori esportatori cinesi non si è reso necessario il campionamento per assenza di collaborazione. Nel riesame intermedio parziale sono stati selezionati quattro produttori esportatori appartenenti a due gruppi; OTIZ ha chiesto un esame individuale, respinto per sproporzione e complessità del contesto procedurale.

Margini di dumping accertati

Nel riesame in previsione della scadenza i margini medi ponderati di dumping risultano compresi tra il 9,7 % e il 23,7 %. Nel riesame intermedio parziale i margini definitivi sono: Unifull 23,7 %, Guxiandao 9,7 %, altre società che hanno collaborato 17,2 %, tutte le altre società 23,7 %.

Margini di pregiudizio e livello dei dazi

Ai fini dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, i dazi antidumping definitivi sono fissati al livello inferiore tra margine di dumping e margine di pregiudizio: 23,7 % per Unifull, 9,7 % per Guxiandao, 17,2 % per le altre società che hanno collaborato e 23,7 % per tutte le altre società.

Obbligo di fattura commerciale valida

Per applicare le aliquote individuali è richiesta la presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione specifica, datata e firmata da un responsabile identificato con nome e funzione. In mancanza della fattura conforme si applica l’aliquota per tutte le altre società.

Nuovi produttori esportatori e modifiche dell’allegato

Una parte della Repubblica popolare cinese può chiedere l’estensione dell’aliquota del 17,2 % se dimostra di non aver esportato durante il periodo di riesame, di non essere collegata a esportatori soggetti alle misure e di aver successivamente esportato o assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare in quantità considerevoli nell’Unione.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialedifesa commercialedogane

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