Regolamento (UE) 2023/943
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/943 della Commissione dell’11 maggio 2023 che autorizza l’immissione sul mercato del cellobiosio quale nuovo alimento e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza il cellobiosio come nuovo alimento ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283 e ne dispone l’inserimento nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti. Stabilisce specifiche condizioni d’uso, requisiti di etichettatura e caratteristiche di purezza/composizione. Prevede inoltre una tutela dei dati scientifici a favore di SAVANNA Ingredients GmbH per cinque anni, con un periodo di esclusiva commerciale nell’Unione.
Autorizzazione dell’immissione sul mercato del cellobiosio come nuovo alimento e modifica dell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti, con tutela dei dati a favore di SAVANNA Ingredients GmbH.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore alimentare che intendono immettere sul mercato dell’Unione il cellobiosio come nuovo alimento, in particolare per l’uso in una serie di alimenti destinati alla popolazione in generale, inclusi gli integratori alimentari ai sensi della direttiva 2002/46/CE, ma esclusi lattanti e bambini nella prima infanzia. L’autorizzazione vale nel territorio dell’Unione ed è inserita nell’elenco dei nuovi alimenti di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. Per cinque anni dalla data rilevante opera una tutela dei dati e un diritto di commercializzazione esclusivo in favore di SAVANNA Ingredients GmbH, salvo autorizzazione successiva senza riferimento ai dati protetti o previo consenso della società.
Autorizzazione del cellobiosio come nuovo alimento
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/943 della Commissione autorizza il cellobiosio quale nuovo alimento ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283. Il provvedimento si fonda sul parere scientifico favorevole dell’EFSA, che ha concluso per la sicurezza del cellobiosio alle condizioni d’uso proposte, e inserisce il nuovo alimento nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
Contesto e base giuridica
La Commissione richiama il fatto che, secondo il sistema dei nuovi alimenti, solo gli alimenti autorizzati e iscritti nell’elenco dell’Unione possono essere commercializzati nell’Unione. La domanda è stata presentata il 28 maggio 2020 da SAVANNA Ingredients GmbH, che ha chiesto anche la tutela di dati industriali e scientifici relativi a identità, processo di produzione, composizione e studi di sicurezza. L’EFSA ha adottato il proprio parere il 28 settembre 2022 e ha considerato necessari i dati presentati per giungere alle conclusioni sulla sicurezza.
Ambito di utilizzo autorizzato
L’autorizzazione riguarda l’impiego del cellobiosio in una serie di alimenti destinati alla popolazione generale, compresi gli integratori alimentari ai sensi della direttiva 2002/46/CE, con esclusione di lattanti e bambini nella prima infanzia. L’allegato al regolamento specifica i livelli massimi per le diverse categorie alimentari, tra cui:
- integratori alimentari: 3 g/giorno;
- carne essiccata, carne in scatola, salumi crudi o cotti: 2 g/100 g;
- salsicce fresche crude, conservate o parzialmente conservate: 2 g/100 g;
- specialità spalmabili a base di carne o di fegato: 2 g/100 g;
- preparazione essiccata per salse salate: 40 g/100 g;
- edulcoranti da tavola in polvere o in compresse: 60 g/100 g.
Etichettatura e tutela dei consumatori
Il regolamento impone che la denominazione del nuovo alimento riportata in ეტichetta sia "cellobiosio". Inoltre, per gli integratori alimentari che lo contengono, l’etichetta deve indicare che tali prodotti non devono essere consumati da lattanti e bambini nella prima infanzia. Questa avvertenza è coerente con le condizioni d’uso valutate dall’EFSA.
Tutela dei dati e diritto esclusivo temporaneo
La Commissione ha ritenuto dimostrata la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283 e ha quindi disposto la tutela dei dati scientifici a favore di SAVANNA Ingredients GmbH. Per cinque anni a decorrere dal 1° giugno 2023, solo tale società può immettere sul mercato dell’Unione il cellobiosio, salvo che un richiedente successivo ottenga l’autorizzazione senza fare riferimento ai dati protetti o con il consenso della società. La tutela riguarda i dati sull’identità, sul processo di produzione, sulla composizione e gli studi di genotossicità, tossicità subcronica e sugli esseri umani.
Specifiche del nuovo alimento
L’allegato fornisce anche le specifiche tecniche del cellobiosio. Il prodotto è definito come un disaccaride costituito da due monomeri di glucosio legati da un legame glucosidico β-(1–4), ottenuto da saccarosio e glucosio mediante una reazione enzimatica a due stadi e successive fasi di purificazione. Sono fissati standard di qualità e sicurezza, con particolare riferimento a purezza, umidità, zuccheri residui, rotazione ottica, ceneri, contenuto proteico, metalli pesanti e parametri microbiologici.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti anche ai fini dell’aggiornamento dell’elenco unionale dei nuovi alimenti.
Disposizioni principali
Autorizzazione e inserimento nell’elenco dell’Unione
Il cellobiosio è autorizzato a essere immesso sul mercato dell’Unione come nuovo alimento ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283. L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato per inserire il cellobiosio nella tabella 1 (nuovi alimenti autorizzati) e nella tabella 2 (specifiche).
Condizioni d’uso e categorie alimentari
Il nuovo alimento può essere utilizzato in integratori alimentari destinati alla popolazione in generale, esclusi lattanti e bambini nella prima infanzia, fino a 3 g/giorno. Può inoltre essere impiegato in varie categorie di alimenti, tra cui carne essiccata, carne in scatola, salumi crudi o cotti, salsicce fresche crude o conservate, specialità spalmabili a base di carne o di fegato, preparazione essiccata per salse salate ed edulcoranti da tavola in polvere o in compresse, con i livelli massimi indicati nell’allegato.
Etichettatura specifica
La denominazione da riportare sull’etichetta dei prodotti contenenti il nuovo alimento è "cellobiosio". Per gli integratori alimentari contenenti cellobiosio è obbligatoria un’indicazione che informi che non devono essere consumati da lattanti e bambini nella prima infanzia.
Tutela dei dati e esclusiva temporanea
Per cinque anni a decorrere dal 1° giugno 2023 solo SAVANNA Ingredients GmbH è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il cellobiosio, salvo che un richiedente successivo ottenga un’autorizzazione senza fare riferimento ai dati scientifici tutelati oppure con il consenso della società. La tutela dei dati copre i dati su identità, processo di produzione, composizione e gli studi di genotossicità, tossicità subcronica e sugli esseri umani, ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, e dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283.
Specifiche del nuovo alimento
Il cellobiosio è descritto come un disaccaride composto da due monomeri di glucosio legati da un legame β-(1–4), prodotto da saccarosio e glucosio mediante reazione enzimatica a due stadi e successive fasi di purificazione. Sono fissati requisiti di composizione e purezza, tra cui sostanza secca ≥ 99%, umidità < 1%, altri zuccheri ≤ 1%, rotazione ottica +33-36, ceneri < 0,1 g/100 g, proteine < 0,01 g/100 g e limiti microbiologici e per l’arsenico.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 11 mag 2023Regolamento (UE) 2023/934
- Regolamento · 11 mag 2023Regolamento (UE) 2023/935
- Regolamento · 11 mag 2023Regolamento (UE) 2023/947
- Regolamento · 11 mag 2023Regolamento (UE) 2023/1480
- Regolamento · 10 mag 2023Regolamento (UE) 2023/937
- Regolamento · 10 mag 2023Regolamento (UE) 2023/938
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →