Regolamento (UE) 2023/938
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/938 della Commissione del 10 maggio 2023 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda le condizioni d’uso del nuovo alimento biomassa di lievito Yarrowia lipolytica (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2023/938 modifica l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti per aggiornare le condizioni d’uso della biomassa di lievito Yarrowia lipolytica. La Commissione recepisce il parere scientifico favorevole dell’EFSA e consente l’estensione dell’impiego anche ai sostituti di un pasto per il controllo del peso destinati agli adulti, introducendo al contempo specifici requisiti di etichettatura. Vengono inoltre confermati e precisati i livelli massimi d’uso per integratori alimentari e per i nuovi sostituti di un pasto.
Modifica le condizioni d’uso e l’etichettatura del nuovo alimento biomassa di lievito Yarrowia lipolytica nell’elenco اتحione dei nuovi alimenti.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore alimentare che immettono sul mercato dell’Unione prodotti contenenti la biomassa di lievito Yarrowia lipolytica, già autorizzata come nuovo alimento e iscritta nell’elenco dell’Unione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. Incide in particolare sugli integratori alimentari ai sensi della direttiva 2002/46/CE, esclusi quelli destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, e sui sostituti di un pasto per il controllo del peso destinati alla popolazione adulta. Le nuove condizioni riguardano anche gli obblighi di etichettatura per i prodotti che contengono tale nuovo alimento. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/938 – biomassa di lievito Yarrowia lipolytica
Il regolamento modifica il regime autorizzatorio del nuovo alimento biomassa di lievito Yarrowia lipolytica già inserito nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti. L’intervento si fonda sul regolamento (UE) 2015/2283 e recepisce il parere scientifico dell’EFSA, che ha ritenuto sicura l’estensione delle condizioni d’uso proposte.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento (UE) 2015/2283 prevede che possano essere immessi sul mercato dell’Unione solo i nuovi alimenti autorizzati e inclusi nell’elenco dell’Unione. Tale elenco è istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, nell’allegato del quale la biomassa di lievito Yarrowia lipolytica era già presente come nuovo alimento autorizzato. Il presente atto interviene per ampliare e precisare le condizioni d’uso di tale ingrediente, nonché per aggiornare la relativa denominazione in etichetta.
Procedura che ha condotto alla modifica
Il 27 luglio 2020 Skotan SA ha presentato domanda di modifica delle condizioni d’uso del nuovo alimento, chiedendo l’estensione ai sostituti di un pasto per il controllo del peso destinati alla popolazione adulta e la modifica dell’etichetta della denominazione. In applicazione dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283, la Commissione ha consultato l’EFSA il 21 dicembre 2020. L’EFSA ha adottato il proprio parere scientifico il 1° luglio 2022, con esito favorevole sulla sicurezza dell’estensione d’uso alle condizioni proposte.
Ambito delle nuove autorizzazioni
Il regolamento conferma l’uso della biomassa di lievito Yarrowia lipolytica negli integratori alimentari ai sensi della direttiva 2002/46/CE, esclusi gli integratori destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia. I livelli massimi autorizzati sono:
- 6 g/giorno per i bambini a partire dai 10 anni, gli adolescenti e la popolazione adulta in generale;
- 3 g/giorno per i bambini di età compresa tra 3 e 9 anni.
Inoltre, viene autorizzato l’impiego nei sostituti di un pasto per il controllo del peso destinati alla popolazione adulta, fino a:
- 3 g/pasto;
- massimo 2 pasti al giorno;
- massimo complessivo di 6 g/giorno.
Obblighi di etichettatura
La denominazione del nuovo alimento da riportare sull’etichetta dei prodotti che lo contengono è stabilita in modo espresso: "biomassa di lievito Yarrowia lipolytica". Per i sostituti di un pasto per il controllo del peso contenenti tale ingrediente, l’etichetta deve inoltre indicare che:
- il prodotto deve essere utilizzato solo da persone di età superiore a 18 anni;
- non deve essere utilizzato se nello stesso giorno sono consumati integratori alimentari contenenti biomassa di lievito Yarrowia lipolytica.
Esito della valutazione e fondamento della modifica
La Commissione afferma che le informazioni fornite nella domanda e il parere dell’EFSA costituiscono motivazioni sufficienti per ritenere soddisfatte le condizioni dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283. Per questo motivo, le modifiche delle condizioni d’uso e dell’etichettatura vengono approvate e l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è conseguentemente aggiornato.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, sostituendo la voce relativa alla biomassa di lievito Yarrowia lipolytica nella tabella 1 (nuovi alimenti autorizzati).
Nuove condizioni d’uso autorizzate
La biomassa di lievito Yarrowia lipolytica può essere impiegata negli integratori alimentari ai sensi della direttiva 2002/46/CE, esclusi quelli destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, con livelli massimi di 6 g/giorno per i bambini a partire dai 10 anni, gli adolescenti e la popolazione adulta in generale, e di 3 g/giorno per i bambini di età compresa tra 3 e 9 anni. È inoltre autorizzata nei sostituti di un pasto per il controllo del peso destinati alla popolazione adulta, fino a 3 g/pasto, con un massimo di 2 pasti al giorno e comunque non oltre 6 g/giorno.
Requisiti specifici di etichettatura
La denominazione del nuovo alimento da riportare sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è "biomassa di lievito Yarrowia lipolytica". Per i sostituti di un pasto per il controllo del peso contenenti il nuovo alimento, l’etichetta deve indicare che tali prodotti devono essere utilizzati solo da persone di età superiore a 18 anni e non devono essere utilizzati se nello stesso giorno sono consumati integratori alimentari contenenti biomassa di lievito Yarrowia lipolytica.
Base giuridica e motivazione scientifica
Il provvedimento è adottato sulla base del regolamento (UE) 2015/2283, in particolare dell’articolo 12, paragrafo 1, dopo la domanda presentata da Skotan SA il 27 luglio 2020 e il parere scientifico favorevole dell’EFSA del 1° luglio 2022, che ha concluso per la sicurezza dell’estensione d’uso alle condizioni proposte.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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