Cassazione Penale, Sentenza n. 33773/2025 del 14/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revisione ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a) c.p.p. avverso la sentenza del 12/07/2021 della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna per il reato di rapina aggravata (capo B) relativa alla sottrazione di due telefoni cellulari alla persona offesa Umberto José Menunni, in concorso con i coimputati Nanni (Carlo e Francesco) e Daniela Nanni. Il ricorrente deduceva il "conflitto fra giudicati" sostenendo che la sentenza assolutoria emessa nei confronti dei Nanni avesse accertato fatti oggettivamente inconciliabili con quelli alla base della condanna di Tarisciotti: la persona offesa, nella denuncia, aveva indicato che i telefoni le furono tolti all'aeroporto dal Nanni, mentre in dibattimento aveva fornito versioni variabili (prima aver consegnato i telefoni a Tarisciotti, poi rettificare indicandoli come presi da Nanni); inoltre si eccepiva l'assenza di minaccia o violenza quale elemento strutturale della rapina, che avrebbe giustificato l'assoluzione dei Nanni.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto che non sussista il conflitto fra giudicati richiesto dall'art. 630 c.p.p., in quanto le due decisioni si fondano sul medesimo nucleo fattuale ("idem factum") — ossia la consegna dei telefoni al Nanni quale corrispettivo di un debito di droga — e le differenze riscontrate riguardano la diversa valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e le modalità di acquisizione della prova (denuncia vs escussione testimoniale), non una incompatibilità oggettiva dei fatti. La Corte ha inoltre precisato che questioni di fatto, come l'accertamento della minaccia o violenza, incidono sulla qualificazione giuridica e sono materie di merito non sindacabili in sede di revisione, destinandosi alle ordinarie impugnazioni. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 630 cod. proc. pen., comma 1, lett. a)
La revisione per conflitto fra giudicati presuppone un'incompatibilità oggettiva fra i fatti storici accertati in distinti processi; non è sufficiente una diversa valutazione giuridica dello stesso fatto o differenze nella modalità di acquisizione delle dichiarazioni.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e la possibilità di irrogare sanzioni economiche (es. somma alla Cassa delle ammende) in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Per ottenere la revisione ex art. 630, comma 1, lett. a) c.p.p. occorre dimostrare un conflitto reale e oggettivo fra giudicati: fatti storici incompatibili tra le due decisioni, non semplicemente una diversa interpretazione giuridica degli stessi fatti.
- Differenze nelle dichiarazioni della persona offesa (es. luogo, modalità, o rettifiche) non bastano se il "nucleo" fattuale rimane sovrapponibile (idem factum).
- Questioni di fatto rilevanti per la qualificazione del reato (es. presenza di minaccia o violenza) sono materie di merito che non si risolvono in sede di revisione e devono essere impugnate con i mezzi ordinari.
- Se si intende sostenere che una sentenza ha accertato un fatto che esclude oggettivamente la responsabilità dell'imputato (es. prova che l'evento non è mai avvenuto o che un diverso evento oggettivo è stato accertato), bisogna documentare con chiarezza l'incompatibilità fattuale per non incorrere in inammissibilità.
- In casi analoghi conviene raccogliere prove oggettive nuove o elementi documentali che dimostrino l'incompatibilità dei fatti accertati (e non solo discrepanze nelle dichiarazioni), e considerare parallelamente l'utilizzo dei rimedi ordinari contro eventuali errate qualificazioni giuridiche.
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