Cassazione Penale, Sentenza n. 48225/2022 del 20/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello: Pace deduceva la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e la mancata riduzione della pena; Imperato denunciava nullità per mancata discussione del difensore e contraddittorietà nella motivazione sulla pena e sulle attenuanti generiche nonostante il concordato; Iengo (Tommaso) censurava la valutazione probatoria delle intercettazioni e sosteneva la mancata riqualificazione del fatto in favoreggiamento reale (art. 379 c.p.). In particolare si lamentava che le conversazioni intercettate, interpretate dai giudici in senso colpevolizzante, proverebbero in realtà atti leciti (prelievi/donazioni) e che la Corte avrebbe erroneamente escluso le attenuanti.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che per Pace e Imperato la definizione mediante concordato ex art. 599-bis con rinuncia ai motivi d'appello (tranne quelli sulla determinazione della pena) ha limitato la cognizione e prodotto preclusioni anche in sede di legittimità; pertanto le censure sulle attenuanti e sulla commisurazione della pena erano inammissibili. La censura di Imperato sulla mancata discussione del difensore è stata respinta perché la procedura concordataria non prevede quella discussione. Quanto a Iengo, la Cassazione ha ritenuto i motivi ricorrenti mera reiterazione delle stesse censure già disattese in appello o doglianze di merito non sindacabili in Cassazione (valutazioni probatorie e interpretazione di intercettazioni, sindacabili solo per travisamento della prova o manifesta illogicità, non allegati). Per l'inammissibilità la Corte ha condannato ciascun ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma penale in materia di stupefacenti: la condanna di Iengo e le contestazioni a Pace e Imperato riguardavano reati previsti da questa disposizione
art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen.
Disciplina del concordato in appello con accordo sulla pena e rinuncia ai motivi di impugnazione: la sua applicazione limita la cognizione del giudice di secondo grado e produce preclusione anche in sede di legittimità sulle questioni oggetto di rinuncia
art. 597, comma 5, cod. proc. pen.
art. 597, comma 5, cod. proc. pen.
Prevede l'applicazione d'ufficio di circostanze attenuanti; tuttavia la Corte ha ritenuto che la rinuncia al gravame nell'ambito del concordato precluda la sindacabilità anche di tali profili
art. 602, commi 1-bis e 4, cod. proc. pen.
art. 602, commi 1-bis e 4, cod. proc. pen.
Norme procedurali collegate alla definizione del giudizio in appello e agli effetti del concordato, richiamate per spiegare l'assenza di discussione nel procedimento concordatario
art. 379 cod. pen.
Fattispecie di favoreggiamento reale: la richiesta di riqualificazione del fatto in tal senso è stata rigettata come doglianza di merito non attinente ai limiti di sindacato in Cassazione
legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 56
legge 23/06/2017 n.103, art. 1, comma 56
Ha introdotto/modificato la disciplina del concordato ex art. 599-bis; la Corte ne evidenzia l'effetto preclusivo della rinuncia ai motivi d'appello
art. 616 cod. proc. pen.
Consente l'irrogazione di somme a favore della cassa delle ammende: la Corte ha condannato ciascun ricorrente a versare euro 3.000,00 sulla base di tale norma
Massime di principio
- La definizione in appello mediante concordato ex art. 599-bis con rinuncia ai motivi d'appello limita la cognizione del giudice di grado successivo e produce preclusioni anche in Cassazione: le questioni rinunciate non sono sindacabili e la rinuncia è irretrattabile.
- La mancata discussione del difensore non costituisce automaticamente nullità quando la procedura si è chiusa con accordo/concordato che esclude la fase di discussione e repliche (si applicano le regole del 599-bis e connesse).
- In Cassazione non è possibile sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove (es. intercettazioni): tali valutazioni sono esaminabili solo in presenza di travisamento della prova o di manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione, elementi che devono essere specificamente allegati.
- La mera riproposizione di argomentazioni già formulate e respinte in grado di appello, senza specificare il nuovo vizio della decisione impugnata, determina l'inammissibilità per carenza del contenuto critico richiesto al ricorso per cassazione.
- La richiesta di riqualificazione giuridica del fatto (es. favoreggiamento vs. partecipazione a traffico di stupefacenti) richiede argomentazione fattuale e giuridica precisa; se si tratta di valutazioni di fatto, Cassazione non le riesamina se non nei limiti suesposti.
- Ricorrere in Cassazione comporta rischi di condanna per spese e ammende in caso di inammissibilità o ricorso manifestamente infondato: valutare attentamente l'ammissibilità e la specificità dei motivi prima di proporre ricorso.
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