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Sentenza

Sentenza n. 1096/2026 - Bari, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del Lotto 3 della gara per la fornitura di autoclavi a gas plasma, oltre alla nota sul diniego/differimento di accesso agli atti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, seconda classificata con 95,220 punti contro i 95,623 dell’aggiudicataria, ha impugnato l’aggiudicazione del Lotto 3 della procedura aperta per la fornitura di due autoclavi a gas plasma, contestando anche i verbali, le valutazioni tecniche e le verifiche dei requisiti. Con il motivo I ha sostenuto che l’esclusione di una terza concorrente per mancato superamento della soglia tecnica di 42 punti avrebbe imposto la regressione del procedimento e il ricalcolo dei punteggi, poiché l’offerta esclusa costituiva il valore massimo di riferimento per il criterio del volume della camera. Con il motivo II ha dedotto che la macchina aggiudicataria non offriva un autonomo ciclo rapido tra i quattro cicli minimi richiesti dal capitolato, non potendo il ciclo indicato essere cumulato con quello per ottiche senza lumi e strumenti “da Vinci”. Con il motivo III ha contestato il punteggio massimo per il numero di cicli effettuabili con una cartuccia, denunciando il confronto tra dati non omogenei e l’esclusione dal raffronto del ciclo “Rapido Non Lume” della ricorrente. Con il motivo IV ha negato che il ciclo “DUO” dell’aggiudicataria assicurasse il controllo dell’umidità a ogni ciclo. Con il motivo V ha censurato il pari coefficiente attribuito per l’alta produttività, sostenendo che la Commissione avesse considerato elementi ulteriori rispetto a tempo e chilogrammi di carico e duplicato la valutazione del volume della camera. Con il motivo VI ha contestato che, per la concentrazione e diffusione del perossido di idrogeno, fossero stati valorizzati elementi diversi dalla concentrazione inferiore al 60%. Con i motivi aggiunti ha riproposto le censure e contestato il punteggio relativo ai cicli impostabili, sostenendo che il dato di dieci cicli dell’aggiudicataria includesse cicli diagnostici e di convalida. Ha inoltre chiesto l’accesso alla documentazione di gara e l’annullamento della nota del 22 dicembre 2025.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile la domanda di accesso perché la documentazione era stata ostesa il 12 gennaio 2026. Ha respinto le eccezioni di tardività sui motivi aggiunti, poiché la piena comprensione delle ragioni della Commissione era stata possibile solo dopo l’accesso. Nel merito ha respinto tutti i motivi. Il ricalcolo dei punteggi non era imposto dall’esclusione della concorrente sotto soglia tecnica: la lex specialis lo prevedeva per la diversa ipotesi di esito negativo della verifica dei requisiti dell’aggiudicatario, mentre l’esclusione tecnica era intervenuta all’esito della valutazione comparativa contestuale delle offerte e non per un vizio genetico della partecipazione. Il ciclo “Express” dell’aggiudicataria soddisfaceva il requisito del ciclo rapido: il capitolato non richiedeva per tale ciclo autonomia strutturale né una destinazione esclusiva, e il ciclo era idoneo per i dispositivi non lumen, categoria comprendente le ottiche senza lumi e gli strumenti “da Vinci”. Il raffronto della produttività per cartuccia era legittimo perché riferito a cicli completi con equivalente funzione e destinazione; il ciclo “Rapido Non Lume” della ricorrente non risultava validato per l’intera gamma di dispositivi considerata, sicché il suo dato non era comparabile con quello del ciclo “DUO”. Il controllo dell’umidità era presente anche nel ciclo “DUO”, mediante una fase interna di condizionamento, sebbene attuata diversamente dagli altri cicli. Quanto all’alta produttività, l’indicazione di tempo e chilogrammi di carico era esemplificativa e la considerazione della larghezza della camera non era manifestamente illogica né duplicativa del criterio sul volume. Per il criterio relativo alla concentrazione e diffusione del perossido, la Commissione poteva considerare anche le modalità di diffusione, il ricorso combinato a vapore e plasma e i sistemi di monitoraggio, poiché compresi nel testo del criterio. Infine, la dizione “cicli impostabili”, diversamente dal criterio riferito ai cicli effettuabili con una cartuccia e dal requisito minimo di cicli di sterilizzazione, non era limitata ai soli cicli di sterilizzazione: era quindi legittimo includere cicli di condizionamento, convalida e diagnostici. Ricorso e motivi aggiunti respinti; spese poste a carico della ricorrente, per € 2.500,00 in favore della ASL e € 2.500,00 in favore dell’aggiudicataria, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    In primo luogo, la domanda sull’accesso è divenuta improcedibile a seguito dell’ostensione documentale intervenuta il 12 gennaio 2026.

    La sopravvenuta ostensione dei documenti richiesti determina l’improcedibilità della domanda di accesso.

  • artt. 74 e 120 c.p.a.

    Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;

    Il testo li indica tra le disposizioni viste, ma non espone una specifica interpretazione o applicazione decisoria ulteriore.

Massime di principio

  • Quando l’esclusione di un concorrente discende dalla valutazione comparativa delle offerte tecniche, svolta contestualmente secondo criteri uniformi nei confronti di tutti gli ammessi, e non da un vizio genetico della partecipazione, la regressione della procedura e il ricalcolo dei punteggi non discendono da un principio generale: occorre che la legge di gara li preveda.
  • Un requisito di gara che richiede un ciclo rapido, senza specificarne durata, destinazione esclusiva o autonomia strutturale, può essere soddisfatto da un ciclo che assicuri maggiore rapidità rispetto agli altri cicli offerti e che sia idoneo per una categoria ampia di dispositivi comprendente quella indicata dalla lex specialis.
  • Nel confronto tra dati di produttività, la Commissione può confrontare cicli con denominazioni o modalità commerciali differenti se essi svolgono una funzione sterilizzante completa per la stessa categoria di dispositivi; non sono invece comparabili cicli la cui validazione copra una gamma funzionale più ristretta.
  • Quando la lex specialis definisce un criterio valutativo in termini discrezionali e indica alcuni parametri in modo esemplificativo, la Commissione può valorizzare ulteriori elementi pertinenti al criterio, purché la valutazione non sia manifestamente illogica e resti entro il suo perimetro testuale.
  • La diversa formulazione dei criteri della lex specialis può giustificare un diverso perimetro di valutazione: il riferimento ai “cicli impostabili”, non circoscritto ai cicli di sterilizzazione, può includere cicli di condizionamento, convalida e diagnostici.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereSopravvenuta carenza di interesseConcorrenza ed evidenza pubblica

Testo integrale

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