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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05970/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Una società produttrice/venditrice di imbarcazioni ha convenuto in giudizio un broker statunitense davanti al Tribunale di Lucca, chiedendo accertarsi l'insussistenza del diritto alla provvigione o, in subordine, la sua rideterminazione entro un certo importo. La società convenuta ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano e, in via subordinata, ha chiesto la sospensione del processo per la pendenza in Florida di altra controversia tra le stesse parti. In pendenza del giudizio, la convenuta ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione articolando tre motivi: 1) violazione delle norme sulla giurisdizione internazionale e del criterio del forum destinatae solutionis, sostenendo che nei rapporti contrattuali di vendita di beni e prestazione di servizi la giurisdizione dovesse essere determinata in base al luogo di esecuzione dell'obbligazione caratterizzante; 2) violazione delle norme sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, assumendo che non fosse stato considerato il collegamento con lo Stato di residenza della parte che aveva eseguito la prestazione principale del contratto e la legge applicabile al rapporto; 3) violazione della disciplina sulla litispendenza internazionale, deducendo che le due controversie pendenti in Italia e in Florida avessero contenuto diverso e non potessero quindi essere considerate identiche. Prima della decisione, però, le parti hanno depositato istanza congiunta chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo transattivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sulla giurisdizione, rilevando che la lite era stata definita con accordo del 28.10.2024 depositato in atti. Ha inoltre affermato che tale sopravvenienza rendeva superate anche le questioni di inammissibilità del ricorso sollevate dal Pubblico Ministero. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate, su concorde richiesta delle parti.

Norme richiamate

  • art. 3 L. 218/1995

    Richiamato dalla ricorrente come base del criterio di giurisdizione nelle controversie contrattuali internazionali, con rinvio dinamico alla disciplina eurounitaria.

  • art. 7 Regolamento (UE) n. 1215/2012

    Invocato per sostenere che, nelle materie contrattuali relative a vendita di beni o prestazione di servizi, la giurisdizione si determina in base al luogo di esecuzione dell'obbligazione caratterizzante.

  • art. 5 Convenzione di Bruxelles del 27.9.1968

    Richiamato dalla ricorrente come precedente fonte del criterio del foro del luogo di esecuzione dell'obbligazione contrattuale.

  • L. 804/1971

    Citata quale legge di ratifica della Convenzione di Bruxelles.

  • art. 57 L. 218/1995

    Richiamato dalla ricorrente in tema di legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

  • art. 4 Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I)

    Invocato per sostenere il criterio di collegamento alla residenza della parte che esegue la prestazione principale del contratto.

  • art. 7, comma 1, L. 218/1995

    Richiamato in relazione alla dedotta litispendenza internazionale e al criterio della prevenzione tra giudizi pendenti in Stati diversi.

Massime di principio

  • Quando le parti definiscono la controversia con accordo transattivo sopravvenuto, il regolamento preventivo di giurisdizione può essere dichiarato cessato per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
  • La cessazione della materia del contendere assorbe le questioni processuali e di rito, incluse eventuali eccezioni di inammissibilità sollevate nel corso del giudizio di legittimità.
  • In presenza di definizione consensuale della lite, le spese del giudizio possono essere compensate integralmente, soprattutto se la compensazione è richiesta congiuntamente dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione internazionaleImpugnazioni
RamiInternazionale privatoProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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