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Ordinanza

Ordinanza n. 1258/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del “Decreto di concessione e impegno a valere sul fondo istituito dall’articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale”, ed allegati elenchi, del Direttore della Direzione generale Promozione investimenti e innovazione per il turismo, del Ministero del turismo, prot. n. 267769, del 27.11.2025, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in data 28.11.2025, non notificato, nonché ove occorrer possa: - dell’“Avviso pubblico impianti di risalita anno 2024” del Ministero del turismo, prot. n. 15791/24 del 03.6.2024, per la concessione di risorse a valere sul “Fondo istituito dall’articolo 1, comma 592, della l. 197/2022, per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell'attrattività turistica e all'incentivazione di flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale”; - della graduatoria dei soggetti ammessi, prot. n. 264763, di data 20.11.2025, approvata e pubblicata con nota di pari numero protocollo e data e di questa stessa nota (peraltro non ancora conosciuta), a seguito del sorteggio tenutosi in data 18.11.2025, nonché - dello stesso sorteggio di data 18.11.2025 e/o dell’eventuale atto che lo costituisce/documenta; della nota prot. n. 262568 del 14.11.2025 di convocazione del medesimo; nonché dell’atto, non ancora conosciuto, con il quale è stato deciso tale sorteggio; - di ogni altro atto conseguente o presupposto, anche non noto, ivi compresa, per quanto occorrer possa, la precedente graduatoria dei soggetti ammessi, del Ministero del turismo, prot. n. 264380/25 del 19.11.2025.

Giustizia amministrativa202601250

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto di concessione e impegno dei contributi per interventi sugli impianti di risalita e di innevamento artificiale, unitamente all’avviso pubblico, alla graduatoria, al sorteggio e agli atti presupposti e conseguenti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di concessione e impegno delle risorse del fondo istituito dall’art. 1, comma 592, della legge n. 197/2022, l’avviso pubblico, la graduatoria degli ammessi, il sorteggio utilizzato nella procedura e i relativi atti presupposti e conseguenti, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dal provvedimento emerge che, con il primo motivo, la ricorrente rivendica l’attribuzione di un punteggio complessivo di 90 punti, pari a quello conseguito dal primo classificato. Le ulteriori censure non sono specificate nel testo dell’ordinanza. Poiché la ricorrente sostiene una possibile collocazione utile in graduatoria, il TAR ha ritenuto controinteressati tutti i soggetti utilmente collocati nell’elenco dei beneficiari, in particolare quelli ammessi a contributo per progetti localizzati nell’area montana delle Alpi.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito le censure né ha accordato una sospensione immediata degli atti impugnati. Ha ritenuto che le questioni richiedessero un approfondimento nella sede di merito e che le esigenze della ricorrente potessero essere tutelate mediante la sollecita fissazione dell’udienza pubblica, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., fissata al 28 settembre 2026. Il Collegio ha inoltre disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti utilmente collocati nella graduatoria, qualificati come controinteressati, autorizzando la notificazione per pubblici proclami in ragione dell’elevato numero degli interessati. La ricorrente dovrà pubblicare sul sito istituzionale del Ministero del turismo, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, un avviso contenente gli elementi indicati in motivazione e depositare entro i successivi 5 giorni la prova della pubblicazione; l’avviso dovrà restare online sino alla definizione del giudizio. La regolazione delle spese della fase cautelare è stata rinviata al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    le esigenze della parte ricorrente possano essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio

    Quando la controversia cautelare richiede un approfondimento incompatibile con una decisione immediata, il giudice può tutelare provvisoriamente la parte mediante la fissazione sollecita dell’udienza di merito, senza pronunciarsi definitivamente sulla fondatezza delle censure.

  • art. 49, comma 1, c.p.a.

    integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti non evocati in giudizio

    L’integrazione del contraddittorio è necessaria nei confronti dei soggetti che, in ragione della posizione da essi rivestita rispetto all’atto impugnato, risultano controinteressati.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    notifica per pubblici proclami

    Quando il numero dei controinteressati è elevato, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami secondo modalità idonee a garantire la conoscibilità del giudizio.

  • art. 1, comma 592, l. 29 dicembre 2022, n. 197

    Costituisce la base legislativa del fondo destinato a interventi di promozione dell’attrattività turistica e di incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, inclusi interventi sugli impianti di risalita e di innevamento artificiale.

Massime di principio

  • Quando il giudice ritiene che le questioni cautelari richiedano un approfondimento incompatibile con una decisione immediata, può tutelare le esigenze della parte mediante la fissazione sollecita dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza anticipare la decisione sulla fondatezza del ricorso.
  • In una controversia avente a oggetto una graduatoria per la concessione di contributi pubblici, sono controinteressati tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria quando l’eventuale accoglimento del ricorso possa incidere sulla loro posizione o sulla conservazione del beneficio ottenuto.
  • Quando i controinteressati sono numerosi, il giudice può disporre l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, imponendo la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione di un avviso contenente gli elementi essenziali del giudizio e richiedendo il deposito della prova dell’avvenuta pubblicazione.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareTutela del terzoLegittimazione e interesse a ricorrere

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