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Sentenza

Sentenza del 26/04/2017 n. 10271 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti contestavano gli accertamenti relativi all'anno 2002, fondati sugli studi di settore, con cui erano stati rettificati i ricavi della società ai fini IVA e IRAP e, conseguentemente, i redditi imputati ai soci ai fini IRPEF. Deducevano, tra l'altro, l'assenza di gravi incongruenze, l'illegittima inversione dell'onere della prova, l'inapplicabilità dello studio di settore all'attività concretamente svolta, l'omessa valutazione della documentazione prodotta e l'attribuzione agli studi di settore di valore di presunzione legale assoluta.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i tre ricorsi, ritenendo rispettato il contraddittorio mediante la trattazione congiunta delle cause riguardanti la società e i soci. Nel merito ha accolto le doglianze, affermando che gli studi di settore costituiscono presunzioni semplici e non determinano automaticamente la prova dell'evasione. Per l'anno 2002 era necessario dimostrare uno scostamento significativo e l'effettiva applicabilità dello specifico studio all'impresa. La CTR non aveva adeguatamente verificato la riferibilità dello studio all'attività artigianale svolta senza vendita diretta al pubblico, né aveva valutato la documentazione relativa alle cause della minore redditività. Le sentenze impugnate sono state cassate con rinvio alla CTR dell'Umbria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, comma 3

    La norma consente l'accertamento fondato su gravi incongruenze tra ricavi dichiarati e ricavi desumibili dagli studi di settore.

    Per il periodo d'imposta 2002 il semplice scostamento dagli studi di settore non era sufficiente: occorreva uno scostamento significativo e la verifica dell'effettiva applicabilità dello standard all'attività concreta.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)

    Disciplina l'accertamento analitico-induttivo, che deve essere sorretto da elementi presuntivi dotati di gravità, precisione e concordanza.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54

    Fornisce la base normativa per la rettifica ai fini IVA, ma l'accertamento deve comunque rispettare i requisiti probatori e motivazionali richiesti.

  • Art. 2697 c.c.

    L'Ufficio deve provare i fatti costitutivi della pretesa tributaria, compresa l'applicabilità dello studio di settore e la sussistenza di uno scostamento significativo; il contribuente può fornire prova contraria.

  • Artt. 2727 e seguenti c.c.

    Gli studi di settore operano come presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza devono risultare dal contraddittorio e dalla valutazione del caso concreto.

  • L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 23

    Ha esteso la possibilità di fondare l'accertamento sul mero scostamento dagli studi di settore a partire dal 1° gennaio 2007; la disposizione è innovativa e non retroattiva.

  • Art. 274 c.p.c.

    Consente la riunione delle cause connesse; nel caso di società di persone e soci la riunione ha consentito di ricomporre l'unitarietà della controversia senza dichiarare la nullità dei giudizi separati.

  • Art. 111 Cost. e artt. 6 e 13 CEDU

    Il principio di ragionevole durata del processo giustifica, in presenza di condizioni sostanziali di identità e trattazione congiunta, la riunione dei giudizi invece della loro regressione per vizi formali.

Massime di principio

  • Gli studi di settore non costituiscono una prova legale automatica dell'evasione, ma soltanto una presunzione semplice: l'Ufficio deve dimostrarne l'applicabilità all'attività concreta e valorizzare il contraddittorio con il contribuente.
  • Per i periodi anteriori al 1° gennaio 2007, il mero scostamento dai valori dello studio non basta; occorre uno scostamento grave o significativo, valutato insieme alle caratteristiche specifiche dell'impresa.
  • L'Amministrazione deve scegliere uno studio o un cluster realmente coerente con modalità di produzione, canali di vendita, dimensioni e organizzazione dell'impresa. L'incompatibilità con il modello prescelto può rendere insufficiente la motivazione dell'accertamento.
  • Il giudice tributario deve esaminare concretamente la documentazione e le circostanze addotte dal contribuente, come malattia o inattività dei soci, stagionalità, crisi, insolvenze dei clienti e altre cause di minore redditività.
  • Il contribuente non è obbligato ad adeguarsi al ricavo puntuale dello studio né ad aderire alla definizione proposta: può contestare l'accertamento e fornire prova contraria anche con presunzioni semplici.
  • Nei giudizi connessi riguardanti una società di persone e i suoi soci, la trattazione congiunta può sanare sul piano pratico la mancata partecipazione simultanea di tutti i litisconsorti, quando vi siano identità di oggetto, difese, giudici e decisioni.

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