Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36306/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che in sede di rinvio ha confermato la applicazione della misura cautelare, in relazione ai reati di corruzione indicati ai capi 50, 78 e 88. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per mancanza di gravi indizi: contestava che il Tribunale non avesse individuato elementi chiari dell'accordo corruttivo con il pubblico ufficiale Emanuele, non avesse indicato atti contrari ai doveri d'ufficio e avesse fatto interpretazioni congetturali delle intercettazioni richiamate dalla difesa.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale esente da vizi logico-giuridici e corretta la valutazione delle intercettazioni come elemento indiziario: sono state richiamate conversazioni in cui l'esaminatore Emanuele parlava di un esame "farsa", richieste e consegne di denaro attribuite all'Infantino nello stesso arco temporale, e accordi sulle modalità di comportamento dei candidati. L'insieme degli elementi è stato considerato idoneo a formare un quadro indiziario per i reati di corruzione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 290 cod. proc. pen.

    Indica la possibilità di sostituzione della misura cautelare; nel caso la misura degli arresti domiciliari era stata successivamente sostituita con una misura ex art. 290.

  • Giurisprudenza Corte di cassazione, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021 (Gregoli)

    Principio che l'interpretazione delle intercettazioni e del linguaggio è questione di fatto rimessa al giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità purché motivata secondo logica e massime di esperienza.

  • Giurisprudenza Corte di cassazione, Sez. 6, n. 11794 del 11/02/2013 (Melfi)

    Conferma il criterio che la valutazione delle conversazioni intercettate è appannaggio del giudice di merito se adeguatamente motivata.

Massime di principio

  • La valutazione del contenuto delle intercettazioni costituisce valutazione di fatto del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è logica e conforme alle massime di esperienza.
  • La congiunzione tra intercettazioni, temporaneità degli eventi e riscontri (es. consegna o richiesta di denaro) può creare un quadro indiziario solido anche se singoli elementi presi isolatamente appaiono ambigui.
  • La difesa che offra una diversa ricostruzione dei fatti deve dimostrare vizi di logica o omissioni specifiche nella motivazione per ottenere che il sindacato di legittimità intervenga; semplici alternative interpretative non sono sufficienti.
  • Quando vi è un pattern ripetuto (stesso referente, analoghe condotte in più occasioni) il giudice può inferire un rapporto consolidato che rafforza l'ipotesi corruttiva.
  • La sostituzione della misura cautelare ai sensi dell'art. 290 c.p.p. non incide sulla valutazione degli elementi indiziari relativi ai reati contestati, salvo diverso accertamento di merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.