Cassazione Civile, Sentenza n. 24054/2023 del 07/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento n. T3Q060500311 relativo a IVA e sanzioni per l'anno 2010: censura della legittimità dell'art. 1, comma 109, della legge n. 311/2004, che imponeva l'autofatturazione ai cessionari che acquistavano tartufi da raccoglitori occasionali privi di partita IVA e rendeva indetraibile l'IVA relativa a tali acquisti. La ricorrente deduceva violazione dei principi di neutralità fiscale, non discriminazione e parità di trattamento in relazione agli artt. 10 e 113 TFUE, nonché violazioni della Direttiva 2006/112/CE e norme costituzionali (art. 117 Cost.), chiedendo la disapplicazione della disposizione nazionale.
La decisione
Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e dell'appello, la società proponente il ricorso per cassazione presentò tre motivi. Tuttavia, con atto notificato e depositato il 22.03.2023 la ricorrente dichiarò la rinuncia al ricorso, avendo aderito alla definizione agevolata prevista dal d.l. n. 119/2018 convertito con legge n. 136/2018. La Corte ha ritenuto la rinuncia rituale (effettuata prima dell'udienza, sottoscritta dalla parte e dal difensore e comunicata alla controparte) e ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia al ricorso, con compensazione delle spese di lite. Per effetto dell'estinzione non è stata resa alcuna pronuncia sul merito delle questioni di diritto sostanziale o costituzionale e non è stato applicato l'art. 13, comma 1‑quater, del D.P.R. n. 115/2002 relativo all'obbligo di versamento aggiuntivo del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 109, legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005)
Norma centrale oggetto della impugnazione; il decisum di merito l'aveva ritenuta compatibile con il diritto nazionale e unionale, ma la Corte suprema non ha pronunciato sulla fondatezza delle censure perché il ricorso è stato estinto per rinuncia.
Direttiva 2006/112/CE
art. 1 par. 2, comma 2; art. 2 par. 1 lett. a) (richiamati nei motivi)
Invocata dalla ricorrente per censure di violazione dei principi di neutralità e non discriminazione dell'IVA; la Corte non ha esaminato la questione sostanziale a causa della rinuncia.
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)
Richiamati come principi costituzionali/di riferimento comunitario per sostenere la non compatibilità della disposizione nazionale; non sono stati invece definitivamente valutati dalla Corte a causa dell'estinzione del giudizio.
Costituzione della Repubblica Italiana
Richiamato nei motivi di ricorso per l'obbligo di conformità della legislazione nazionale al diritto UE; la Corte non ha deciso sulla questione di legittimità costituzionale per effetto della rinuncia.
art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione)
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Norma processuale invocata dalla ricorrente per dedurre violazioni di interpretazione e applicazione di norme comunitarie e costituzionali; i motivi erano stati formulati ma non esaminati nel merito a causa della rinuncia.
d.l. n. 119/2018, conv. con modificazioni dalla l. n. 136/2018 (definizione agevolata)
d.l. n. 119/2018, conv. l. n. 136/2018
Strumento attraverso il quale la ricorrente ha ottenuto la definizione agevolata delle posizioni tributarie; l'adesione a tale istituto ha determinato la rinuncia al ricorso per cassazione e l'estinzione del giudizio.
D.P.R. n. 115/2002
Norma che prevede l'obbligo, in caso di soccombenza dell'impugnante, di versare una somma aggiuntiva; la Corte ha escluso l'applicazione di tale disposizione in relazione alla declaratoria di estinzione per rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso di cassazione, se effettuata prima dell'udienza e ritualmente sottoscritta e comunicata, estingue il giudizio e impedisce la pronuncia sul merito delle questioni dedotte.
- L'adesione a una definizione agevolata (es. d.l. n. 119/2018) può comportare la necessità di rinunciare al giudizio pendente e quindi rinunciare alla possibilità di ottenere un pronunciamento finale sulla legittimità di norme impugnate.
- In caso di estinzione per rinuncia, il giudice può disporre la compensazione delle spese di lite e non si applicano automaticamente sanzioni o obblighi previsti per la parte impugnante non vittoriosa (quali quelli dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002).
- Se l'obiettivo del ricorrente è ottenere un principio di diritto di portata generale (es. pronuncia di illegittimità costituzionale o violazione del diritto UE), è opportuno valutare con cautela l'adesione a strumenti di definizione che escludano il proseguimento del giudizio.
- La rinuncia deve essere formalmente corretta (sottoscritta dalla parte e dal difensore, tempestiva e comunicata alla controparte) per produrre gli effetti di estinzione del processo.
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