Cassazione Penale, Ordinanza n. 19771/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. Con il primo e il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando rispettivamente la mancata applicazione dell'ipotesi di cui all'art. 89 c.p. e la mancata riqualificazione del fatto di cui al capo b) in lesioni personali colpose. Con il terzo motivo ha censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto i primi due motivi generici e meramente assertivi, perché non indicavano specificamente gli elementi trascurati dal giudice di merito; ha inoltre rilevato che il terzo motivo riproponeva censure già esaminate e disattese in appello.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
indicato come reato per cui è intervenuta la condanna confermata in appello; la sentenza di legittimità non entra nel merito della qualificazione sostanziale del fatto.
art. 89 c.p.
richiamato come norma la cui applicazione era invocata nel ricorso, ma la censura è stata ritenuta generica e quindi non scrutinabile nel merito.
art. 62-bis c.p.
richiamato implicitamente dalla doglianza sul diniego delle circostanze attenuanti generiche; la Corte osserva che il motivo riproduce censure già disattese dal giudice di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano ad enunciazioni apodittiche o generiche, senza indicare specificamente gli elementi di fatto o di diritto trascurati dal giudice di merito.
- La doglianza che sollecita una diversa lettura del materiale processuale, senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata, non supera il vaglio di ammissibilità in cassazione.
- Il motivo di ricorso che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza specifica confutazione degli argomenti utilizzati, è inammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna dell'imputato alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende segue come conseguenza processuale.
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