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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19771/2025 del 27/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. Con il primo e il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando rispettivamente la mancata applicazione dell'ipotesi di cui all'art. 89 c.p. e la mancata riqualificazione del fatto di cui al capo b) in lesioni personali colpose. Con il terzo motivo ha censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto i primi due motivi generici e meramente assertivi, perché non indicavano specificamente gli elementi trascurati dal giudice di merito; ha inoltre rilevato che il terzo motivo riproponeva censure già esaminate e disattese in appello.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    indicato come reato per cui è intervenuta la condanna confermata in appello; la sentenza di legittimità non entra nel merito della qualificazione sostanziale del fatto.

  • art. 89 c.p.

    richiamato come norma la cui applicazione era invocata nel ricorso, ma la censura è stata ritenuta generica e quindi non scrutinabile nel merito.

  • art. 62-bis c.p.

    richiamato implicitamente dalla doglianza sul diniego delle circostanze attenuanti generiche; la Corte osserva che il motivo riproduce censure già disattese dal giudice di merito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano ad enunciazioni apodittiche o generiche, senza indicare specificamente gli elementi di fatto o di diritto trascurati dal giudice di merito.
  • La doglianza che sollecita una diversa lettura del materiale processuale, senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata, non supera il vaglio di ammissibilità in cassazione.
  • Il motivo di ricorso che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza specifica confutazione degli argomenti utilizzati, è inammissibile.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna dell'imputato alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende segue come conseguenza processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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