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Legge

L.R. Piemonte 23/2015

"Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 23/2015Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riordina le funzioni amministrative conferite dalla Regione alle province piemontesi, alla Città metropolitana di Torino e alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, definendo ambiti ottimali, funzioni riallocate alla Regione, regole sul personale, transitori e risorse. La decorrenza generale è fissata dalla Giunta entro il 1° gennaio 2016. Molte disposizioni hanno rilievo solo per il passaggio di funzioni del 2015-2016.

Riordino delle funzioni amministrative provinciali e metropolitane in Piemonte

Riordino delle funzioni amministrative in Piemonte

La legge disciplina, per la Regione Piemonte, il riassetto delle funzioni amministrative già conferite alle province, alla Città metropolitana di Torino e alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola in attuazione della legge n. 56/2014. Il provvedimento persegue semplificazione, continuità amministrativa e gestione associata di funzioni di area vasta, con attenzione alla specificità dei territori montani e della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

Finalità e impianto generale

La legge:

  • conferma in capo alle province le funzioni ancora coerenti con la loro natura di enti di area vasta, salvo diversa allocazione espressa;
  • individua ambiti territoriali ottimali per l’esercizio associato di più funzioni provinciali;
  • rafforza il ruolo della Città metropolitana di Torino;
  • incentiva forme associative tra comuni;
  • rialloca alla Regione alcune funzioni per esigenze di gestione unitaria e coordinamento.

Funzioni delle province

Restano alle province tutte le funzioni amministrative ad esse conferite da leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della legge, salvo quelle oggetto di diversa allocazione.

Tra le funzioni confermate o attribuite alle province figurano in particolare:

  • in materia energetica, il rilascio delle autorizzazioni per costruzione ed esercizio di gasdotti e oleodotti, compresi quelli di distribuzione energetica, non appartenenti alle reti nazionali o non inseriti in obiettivi strategici regionali; tali funzioni sono esercitate in forma singola;
  • per gasdotti e oleodotti non interamente ricompresi in una sola provincia, il rilascio avviene dalla provincia in cui l’infrastruttura ricade prevalentemente, d’intesa con le altre province attraversate;
  • le funzioni delegate in materia di acque minerali e termali, salvo quelle di polizia mineraria, con copertura dei costi tramite diritto proporzionale e quota del canone previsti dalla normativa settoriale;
  • le funzioni amministrative relative ai corsi di formazione per insegnanti e istruttori di autoscuola e centri di istruzione automobilistica.

Ambiti territoriali ottimali e gestione associata

Per l’esercizio delle funzioni provinciali sono individuati tre ambiti ottimali:

  • ambito 1: Novarese, Vercellese, Biellese e Verbano-Cusio-Ossola;
  • ambito 2: Astigiano e Alessandrino;
  • ambito 3: Cuneese.

Negli ambiti 1 e 2 le funzioni possono essere esercitate in forma associata da due o più province, sulla base di un’intesa quadro tra Regione e province interessate, che definisce funzioni, criteri generali e modalità di gestione. La Regione finanzia i costi della gestione associata entro i limiti delle risorse stanziate annualmente e assegna contributi secondo criteri collegati a numero e complessità delle funzioni, formazione del personale e, per l’ambito 1, numero delle province aderenti.

Ulteriori funzioni possono essere esercitate in forma associata anche accorpando due o più ambiti. Le province attuano l’intesa con accordi operativi, che possono istituire uffici comuni. Fino alla stipula di tali accordi, le funzioni restano esercitate singolarmente.

Sono escluse dall’esercizio associato:

  • le funzioni in materia di trasporto pubblico locale, regolate dalla disciplina speciale vigente;
  • le funzioni in materia di protezione civile, che restano esercitate singolarmente.

Per il trasporto pubblico locale, l’Agenzia della mobilità piemontese si avvale del personale delle province e della Città metropolitana per la gestione delle funzioni e, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, definisce con gli enti interessati le modalità di utilizzo del personale e la relativa spesa.

Città metropolitana di Torino

La Città metropolitana di Torino è valorizzata come ente di area vasta con funzioni di sviluppo strategico del territorio, promozione e gestione integrata di servizi, infrastrutture e reti di comunicazione, cura delle relazioni istituzionali e coordinamento dei comuni e delle loro forme associative.

Regione e Città metropolitana concordano, tramite intese o altri strumenti di programmazione negoziata, le principali azioni e progetti di interesse metropolitano per lo sviluppo socio-economico sostenibile del territorio, con particolare attenzione alle aree rurali e montane. Se gli interventi coinvolgono direttamente comuni o unioni di comuni, le intese devono essere sottoscritte anche da tali soggetti.

Alla Città metropolitana sono attribuite, oltre alle funzioni fondamentali previste dalla legge statale:

  • funzioni in materia di foreste;
  • funzioni consultive regionali in materia di usi civici;
  • gestione delle aree della rete Natura 2000, con esclusioni per aree coincidenti con aree protette regionali o nazionali, aree ricadenti in più province e aree già delegate ad altri enti alla data indicata dal collegato del 2020;
  • funzioni sui corsi di formazione per insegnanti e istruttori di autoscuola;
  • funzioni di coordinamento collegate al sistema di informatizzazione e digitalizzazione;
  • funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale secondo la disciplina della l.r. 1/2000.

Specificità della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

In deroga alla disciplina generale sulla montagna, la Regione riconosce alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola specifiche funzioni, in ragione del territorio interamente montano e confinante con Stati esteri e delle sue peculiarità geografiche e storico-culturali.

Le attribuzioni comprendono, in particolare:

  • in materia di foreste, le funzioni di cui agli articoli 10 e 11 della l.r. 4/2009 e la definizione delle scelte prioritarie di intervento per le azioni dell’articolo 25 della medesima legge nell’ambito dei piani di sviluppo socio-economico;
  • in materia di usi civici, le funzioni consultive regionali previste dalla l.r. 29/2009;
  • in materia di formazione professionale, la partecipazione all’individuazione dei fabbisogni formativi dei lavoratori transfrontalieri;
  • la gestione delle aree Natura 2000, con esclusione delle aree coincidenti con aree protette regionali o nazionali;
  • in deroga alla disciplina generale, l’esercizio in forma singola di funzioni in materia di attività estrattive per cave e torbiere secondo la disciplina richiamata dalla legge.

La Regione garantisce inoltre la partecipazione della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola agli organismi di indirizzo e coordinamento delle iniziative transfrontaliere, incluso il programma Italia-Svizzera.

Funzioni riallocate alla Regione

Sono riallocate alla Regione le funzioni già esercitate da province e Città metropolitana prima dell’entrata in vigore della legge, limitatamente alle materie indicate nell’allegato A. Sono inoltre trasferite alla Regione le funzioni in materia di agricoltura già trasferite alle province ed esercitate dalle comunità montane ai sensi della disciplina del 1999.

La Giunta regionale provvede:

  • alla ricognizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali da trasferire;
  • alla determinazione della decorrenza del trasferimento delle funzioni.

La legge prevede anche che gli atti di indirizzo e programmazione strategica regionale in materia di istruzione, formazione professionale e politiche attive del lavoro siano adottati previa acquisizione del parere della Città metropolitana e delle province, nell’ambito degli organismi di concertazione vigenti.

Trasferimento di risorse, personale e rapporti giuridici

Il trasferimento delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative, nonché dei rapporti attivi e passivi, è regolato da specifici accordi nel rispetto della disciplina statale sui criteri di individuazione dei beni e delle risorse connesse alle funzioni provinciali.

La Regione promuove, nell’Osservatorio regionale, un accordo quadro per definire i criteri dei contingenti di personale e può proporre criteri integrativi rispetto alla disciplina statale.

Sono previsti, tra l’altro:

  • un limite percentuale del 10% per il personale di supporto tecnico, contabile, legale, giuridico e amministrativo, calcolato sulla spesa direttamente sostenuta dagli enti per tali attività;
  • il concorso regionale alle spese del personale adibito alle funzioni ambientali fino a un massimo del 40% della spesa complessiva sostenuta al 31 dicembre 2015, secondo accordi specifici;
  • la definizione, entro il 15 novembre 2015, del contingente del personale di polizia amministrativa locale connesso alle funzioni oggetto di riordino.

Gli accordi sono trasmessi all’Osservatorio nazionale e al Ministero dell’interno e comprendono gli elenchi nominativi del personale.

Decorrenza e fase transitoria

La decorrenza dell’esercizio delle funzioni oggetto di riordino è stabilita dalla Giunta regionale con la deliberazione di approvazione degli accordi e comunque entro il 1° gennaio 2016.

Fino a tale data:

  • province e Città metropolitana continuano a esercitare le funzioni di competenza;
  • la Regione sostiene gli oneri finanziari necessari a garantire la continuità del servizio;
  • per formazione professionale e orientamento la Regione assicura la continuità del servizio anche mediante intese specifiche.

L’Osservatorio regionale svolge funzioni di monitoraggio del processo di attuazione, e la Giunta regionale informa semestralmente la commissione consiliare competente sui tempi, sulle modalità di attuazione e sugli effetti del riordino.

Personale trasferito e personale distaccato

Il personale dirigente e di categoria trasferito alla Regione mantiene il trattamento economico e giuridico previsto dalla disciplina statale di riferimento e viene inserito in un ruolo separato transitorio della Giunta regionale.

Sono inoltre previste regole specifiche:

  • esclusione dal trasferimento del personale che maturi il collocamento a riposo entro il 31 dicembre 2016, con attivazione di forme di avvalimento;
  • distacco del personale delle province e della Città metropolitana per l’esercizio delle funzioni ancora in capo a tali enti, con convenzioni e confronto sindacale;
  • costituzione di fondi specifici con le risorse decentrate trasferite per trattamento accessorio e progressioni economiche del personale trasferito;
  • irrilevanza della spesa del personale trasferito ai fini del limite regionale di spesa previsto dalla disciplina finanziaria statale;
  • subentro della Regione nel contenzioso relativo ai rapporti di lavoro trasferiti;
  • possibilità di sostituzione del personale cessato per garantire la continuità delle funzioni.

Procedimenti in corso, opere e programmi finanziati

La Regione subentra, per le funzioni riallocate, nei rapporti attivi e passivi, nei contenziosi e nella definizione dei procedimenti già avviati, oltre che nella conclusione dei progetti finanziati con fondi europei.

Restano invece in capo alle province o alla Città metropolitana, secondo i casi:

  • le opere e gli interventi per i quali, alla data di trasferimento della funzione, sia già stato avviato il procedimento per l’individuazione dell’affidatario;
  • i procedimenti relativi a progetti e attività finanziati come Organismo Intermedio del PO CRO FSE 2007-2013;
  • i procedimenti relativi a progetti e attività finanziate con FSE 2014/2020 già avviati entro la data di decorrenza delle funzioni.

Per tali casi restano nella disponibilità degli enti locali le risorse finanziarie e il personale trasferito alla Regione può essere utilizzato gratuitamente secondo le modalità fissate negli accordi. Gli accordi individuano anche attività istruttorie o di supporto svolte dal personale trasferito a favore degli enti locali, con imputazione diretta dei rapporti giuridici agli enti interessati.

Patrimonio e razionalizzazione delle sedi

Regione e province devono predisporre, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, un piano di razionalizzazione e successiva risoluzione dei contratti di locazione e dismissione degli immobili, tenendo conto delle sedi regionali dislocate fuori dal capoluogo e del riordino delle funzioni.

Servizi per l’impiego e politiche del lavoro

Per garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, e in attesa della convenzione prevista dalla normativa statale, la Regione individua in Agenzia Piemonte Lavoro l’ente competente per il coordinamento e la gestione dei servizi per l’impiego, nonché per il raccordo con l’Agenzia nazionale per l’occupazione.

Restano confermate le competenze regionali di programmazione delle politiche attive del lavoro, da gestire con il supporto tecnico delle strutture della Giunta. È previsto un successivo adeguamento della disciplina dell’Agenzia Piemonte Lavoro.

Società partecipate e associazionismo intercomunale

La legge favorisce il riordino delle partecipazioni societarie delle province. Entro sei mesi le province devono approvare un Piano di ricognizione degli enti, delle agenzie e delle società partecipate, individuando anche quelle che svolgono servizi di rilevanza economica o funzioni fondamentali, e definendo il programma di dismissione delle partecipazioni non più coerenti.

La Regione valorizza inoltre l’associazionismo intercomunale e il ruolo delle Aree omogenee della Città metropolitana di Torino, promuovendo assistenza giuridica, amministrativa e tecnica ai comuni e attività formative per amministratori e dipendenti. Il sostegno avviene tramite un programma di accompagnamento articolato in piani strategici e operativi triennali, coordinati e monitorati dalla Regione.

Potere sostitutivo regionale

La Regione esercita il potere sostitutivo quando gli enti locali risultino inerti o inadempienti nell’adozione di atti dovuti o indispensabili per l’esercizio delle funzioni conferite.

La procedura prevede:

  • diffida con assegnazione di un termine congruo;
  • in caso di persistente inerzia, adozione degli atti da parte della Giunta o nomina di un commissario ad acta;
  • imputazione degli oneri finanziari all’ente inadempiente;
  • cessazione del potere sostitutivo se l’ente provvede spontaneamente prima dell’intervento regionale;
  • proporzionalità dei provvedimenti sostitutivi rispetto alle finalità perseguite.

Disposizioni finanziarie

Le spese derivanti dalla legge sono a carico della Regione dal 1° gennaio 2016.

Per il 2015 sono previste misure specifiche per garantire la continuità delle funzioni già esercitate da province, Città metropolitana e Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, con copertura nell’ambito delle risorse regionali indicate. In fase di prima applicazione sono inoltre riconosciuti contributi specifici:

  • 2 milioni di euro alla Città metropolitana di Torino;
  • 1 milione di euro alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

Entrata in vigore e valutazione complessiva

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Il suo contenuto ha una forte impronta transitoria, legata al riordino del 2015-2016 e alla redistribuzione delle funzioni tra Regione, province e Città metropolitana. Al momento attuale, molte disposizioni risultano di fatto esaurite o storicamente riferite a quella fase di riorganizzazione, pur restando rilevanti per ricostruzioni del regime originario o per eventuali residui effetti amministrativi o contenziosi.

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