L.R. Piemonte 24/2015
"Modifiche della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 (Ordinamento della professione di guida alpina)".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la l.r. 41/1994 estendendone il titolo e la disciplina alla figura dell’accompagnatore di media montagna, definendone attività, requisiti, iscrizione in elenco speciale, aggiornamento e doveri. Prevede anche adeguamenti organizzativi per collegio regionale, riconoscimento e scuole di alpinismo. Nessun onere aggiuntivo per il bilancio regionale.
Modifiche all’ordinamento della professione di guida alpina e introduzione della figura dell’accompagnatore di media montagna
Modifiche all’ordinamento della professione di guida alpina e dell’accompagnatore di media montagna
La legge regionale interviene sulla l.r. 41/1994 per estendere l’ordinamento professionale anche all’accompagnatore di media montagna. La disciplina si applica nel territorio della Regione e integra quella già prevista per le guide alpine, con regole su definizione, iscrizione, aggiornamento, doveri, organizzazione professionale e vigilanza.
Nuovo ambito professionale e definizione dell’accompagnatore di media montagna
La legge modifica il titolo della normativa del 1994 e il suo articolo iniziale per includere espressamente l’accompagnatore di media montagna tra le figure disciplinate.
La nuova figura è definita come il soggetto che svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, attività di accompagnamento in escursioni su terreno montano, con esclusione di:
- zone rocciose;
- ghiacciai;
- terreni innevati;
- itinerari che richiedono tecniche o materiali alpinistici per la progressione.
L’accompagnatore illustra inoltre alle persone accompagnate le caratteristiche dell’ambiente montano percorso. Le guide alpine maestri di alpinismo e le aspiranti guide possono svolgere anche tale attività.
Organizzazione della professione e iscrizione negli elenchi
La professione di guida alpina resta articolata in due gradi, ma alla disciplina si affianca un elenco speciale per gli accompagnatori di media montagna, distinto dall’albo professionale delle guide alpine.
L’esercizio dell’attività di accompagnatore di media montagna è subordinato:
- all’iscrizione nell’apposito elenco speciale;
- alla tenuta di tale elenco da parte del Collegio regionale;
- alla vigilanza della Regione sull’elenco stesso.
Possono essere iscritti nell’elenco speciale coloro che:
- abbiano compiuto 18 anni;
- siano in possesso dell’abilitazione tecnica;
- possiedano i requisiti generali già richiesti per l’iscrizione all’albo, limitatamente a quelli richiamati dalla legge.
Regime di applicazione delle disposizioni sulle guide alpine
Le norme della l.r. 41/1994 dettate per le guide alpine si applicano anche agli accompagnatori di media montagna, in quanto compatibili. In questo modo, diverse regole organizzative e professionali vengono estese alla nuova figura, salvo incompatibilità con la sua specifica attività.
La legge aggiorna inoltre il rinvio alle disposizioni sugli articoli relativi alla professione, precisando che esse valgono anche per l’accompagnatore di media montagna e per l’elenco speciale.
Abilitazione, criteri di accesso e aggiornamento professionale
La Giunta regionale, di concerto con il Collegio nazionale delle guide alpine e previo parere della commissione consiliare competente, definisce i criteri per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di accompagnatore di media montagna.
Tali criteri devono tener conto di abilitazioni ed esperienze tecniche già acquisite e certificate, consentendo quindi di valorizzare percorsi professionali pregressi.
È inoltre previsto un obbligo di aggiornamento professionale almeno ogni tre anni per:
- guide alpine maestri di alpinismo;
- aspiranti guide iscritte all’albo;
- accompagnatori di media montagna iscritti nell’elenco speciale.
I contenuti dei corsi sono stabiliti dal Collegio regionale delle guide alpine, che organizza anche la formazione.
Doveri professionali, sicurezza e identificazione
La disciplina dei doveri professionali viene estesa agli accompagnatori di media montagna.
In caso di infortuni in montagna o di pericolo per alpinisti, escursionisti, sciatori o visitatori, le guide alpine, le aspiranti guide e gli accompagnatori di media montagna devono prestare la loro opera, individualmente o nell’ambito delle operazioni di soccorso, purché ciò sia compatibile con l’obbligo di mantenere la massima sicurezza per i propri clienti.
Nell’esercizio, anche occasionale, dell’attività professionale, le medesime figure devono portare con sé:
- la tessera che attesta l’iscrizione all’albo o all’elenco speciale;
- il distintivo di riconoscimento;
- in alternativa, per le guide alpine straniere, l’attestato professionale equivalente previsto nello Stato estero di appartenenza.
Collegio regionale, tenuta degli elenchi e riconoscimenti
Il Collegio regionale delle guide alpine viene adeguato alla nuova disciplina: vi partecipano di diritto anche gli accompagnatori di media montagna iscritti nell’elenco speciale, nonché coloro che abbiano cessato l’attività per anzianità o invalidità, se residenti nella Regione.
Al Collegio sono attribuite funzioni anche in relazione all’elenco speciale, tra cui:
- la tenuta degli albi professionali e dell’elenco speciale;
- il rilascio della tessera di riconoscimento e del distintivo agli iscritti all’albo e all’elenco speciale.
Scuole di alpinismo e riconoscimento comunale
La legge modifica la disciplina delle scuole di alpinismo e di sci alpinismo, stabilendo che il loro riconoscimento spetta al comune in cui hanno sede.
Abrogazione e clausola finanziaria
È abrogato il comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 30 dicembre 2009, n. 38.
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
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