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Legge

L.R. Piemonte 22/2015

"Modifica alla legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 (Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali)."

Normativa regionaleL.R. Piemonte 22/2015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Piemonte n. 22/2015 modifica la disciplina del compenso dei membri del Collegio sindacale delle Aziende sanitarie regionali: indennità pari al 10% degli emolumenti del direttore generale, maggiorazione del 20% per il presidente e rimborso spese di viaggio entro limiti prefissati. Il regolamento attuativo va adottato entro 90 giorni; le nuove modalità di calcolo valgono anche per i membri in carica all’entrata in vigore.

Indennità e rimborsi del Collegio sindacale delle Aziende Sanitarie Regionali

Indennità e rimborso spese del Collegio sindacale delle Aziende sanitarie regionali

La legge regionale Piemonte 26 ottobre 2015, n. 22 interviene sulla disciplina economica dei componenti del Collegio sindacale delle Aziende sanitarie regionali, modificando la legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10. Il provvedimento definisce criteri di remunerazione e rimborso spese, con efficacia immediata dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Trattamento economico dei componenti del Collegio sindacale

Ai membri del Collegio sindacale spetta un’indennità annua lorda pari al 10% degli emolumenti del direttore generale dell’azienda sanitaria. Per il Presidente del Collegio è prevista una maggiorazione del 20% rispetto all’indennità riconosciuta agli altri componenti.

Rimborso delle spese di viaggio

Ai componenti del Collegio spetta anche il rimborso delle spese di viaggio sostenute per lo svolgimento dell’incarico. Il rimborso è calcolato secondo la misura prevista per i dirigenti regionali e, in ogni caso, non può superare complessivamente il 10% dell’indennità annua lorda.

Regolamento attuativo

La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, deve approvare un regolamento per disciplinare le modalità di computo del rimborso delle spese di viaggio. Il termine per l’adozione del regolamento è fissato in 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Applicazione ai componenti in carica

Le modalità di calcolo del rimborso delle spese di viaggio introdotte dalla legge si applicano anche ai membri del Collegio sindacale già in carica alla data di entrata in vigore.

Profili finanziari e decorrenza

La legge è qualificata come a neutralità finanziaria: non comporta nuovi oneri per il bilancio regionale e determina soltanto risparmi di spesa. È dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

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