Salta al contenuto
Legge

L.R. Piemonte 26/2015

"Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 26/2015Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge collega e adegua numerose discipline regionali piemontesi in materia finanziaria, organizzativa, enti locali, ambiente, urbanistica, trasporti, istruzione, lavoro, servizi alla persona e commercio. Molte misure hanno effetti transitori o decorrenze specifiche tra il 2015 e il 2017; alcune disposizioni su aree protette entrano dal 1° gennaio 2016. Il testo interviene anche su coperture e vincoli di spesa.

Disposizioni collegate alla manovra finanziaria 2015 della Regione Piemonte

Disposizioni collegate alla manovra finanziaria 2015 della Regione Piemonte

La legge regionale piemontese reca una pluralità di interventi di coordinamento e modifica di leggi settoriali, con finalità finanziarie, organizzative e di riordino di vari ambiti amministrativi. Diverse norme hanno efficacia transitoria o limitata nel tempo, soprattutto tra il 2015 e il 2017.

Disposizioni finanziarie, contabili e di organizzazione

La legge istituisce il Fondo di garanzia degli allineamenti contabili nel bilancio regionale, con stanziamento iniziale pari a zero, incrementabile con provvedimento della Giunta per gli importi corrispondenti agli incassi da trasferimenti statali e comunitari in attesa di regolarizzazione sui capitoli di spesa. Sul fondo non possono essere assunti impegni o disposte liquidazioni.

Viene inoltre aggiornato l’ordinamento contabile regionale per ampliare le funzioni del Collegio dei revisori, che svolge anche la revisione annuale della gestione contabile delle erogazioni di finanziamenti previsti da leggi regionali effettuate da ARPEA. Dal 2015 il Collegio può ricevere anche la funzione prevista dal d.lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile, con individuazione da parte della Giunta delle risorse interne necessarie e dei relativi oneri.

Sono previste coperture finanziarie specifiche: 30.000 euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 per tali funzioni del Collegio, a carico di una UPB regionale.

La legge modifica inoltre una disposizione finanziaria del 2002 precisando che il mancato adempimento del beneficiario rileva solo se la causa è a lui imputabile.

Interventi su cooperative, uffici regionali e servizi in concessione

Le risorse restituite ai sensi della legge regionale sulle cooperative a proprietà indivisa sono destinate a nuove agevolazioni e a canoni di locazione sostenibili rispetto al reddito degli assegnatari, con priorità per chi ha versato somme ai sensi delle norme richiamate. La programmazione è rimessa alla Giunta, previa consultazione delle associazioni regionali di settore e sentita la commissione consiliare competente.

In materia di organizzazione degli uffici regionali, viene modificata la composizione di un organo sostituendo la designazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con quella del Consiglio regionale.

Per un servizio oggetto di concessione disciplinato dalla legge regionale 19/2014, la prestazione non è più qualificata come “contributo” ma come corrispettivo; per le annualità 2015-2016 e 2016-2017 è previsto un corrispettivo annuo di 265.500 euro oltre IVA, a valere sul bilancio pluriennale 2015-2017.

Società ed enti regionali partecipati o vigilati

Per ARPA Piemonte, le spese relative alle sole autovetture impiegate per controllo ambientale e protezione civile finalizzate alla sicurezza pubblica sono escluse dai limiti di spesa vigenti; tali spese sono certificate annualmente dal direttore generale con il conto consuntivo.

SCR-Piemonte S.p.A. deve restituire alla Regione debiti per oltre 107,8 milioni di euro, destinati esclusivamente al rimborso di spese effettuate con mandato senza rappresentanza. Le somme sono iscritte nel bilancio 2017-2019 come entrata e spesa vincolata, utilizzabile solo dopo l’accertamento delle entrate.

Per la società di sviluppo post-olimpico viene esclusa ogni forma di emolumento, rimborso, compenso o consulenza per i componenti del consiglio di amministrazione.

La legge amplia anche le finalità di SCR-Piemonte, includendo iniziative di procurement pubblico innovativo con coinvolgimento delle start up innovative, e salvo gli incarichi già in corso relativi a progettazione e direzione lavori.

Affari istituzionali, referendum ed enti locali

Nel procedimento di iniziativa popolare e degli enti locali, per le proposte ammissibili ma formalmente irregolari l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale deve assegnare un termine per la regolarizzazione non superiore a 30 giorni.

In materia referendaria, il Presidente della Giunta regionale può disporre l’accorpamento del referendum regionale con elezioni politiche o amministrative, previa intesa con il Ministero dell’interno, anche modificando la data già fissata. Restano valide, ove possibile, le operazioni già effettuate e individuate con decreto.

La disciplina regionale su circoscrizioni comunali viene aggiornata per ricomprendere l’incorporazione tra i possibili istituti di variazione territoriale. Sono precisati documenti, referendum consultivo comunale e adempimenti istruttori richiesti nei procedimenti di incorporazione, con analoghe modifiche alla normativa organica sugli enti locali.

Riordino delle funzioni provinciali e misure transitorie

La legge interviene sulla legge regionale 23/2015 sul riordino delle funzioni provinciali, abrogando un articolo, sopprimendo una lettera e spostando al 1° gennaio 2016 una decorrenza. È inoltre prorogato di 30 giorni il termine per chiudere alcuni procedimenti con scadenza entro il 31 gennaio 2016.

Ambiente, valutazioni e aree naturali protette

In materia di valutazione ambientale, gli atti adottati in violazione della disciplina regionale non sono più nulli ma annullabili per violazione di legge.

La normativa sulle aree naturali e biodiversità viene aggiornata con la nuova Riserva naturale del Neirone e con modifiche all’elenco e alla disciplina di alcune riserve. Alcune disposizioni entrano in vigore dal 1° gennaio 2016, data dalla quale è anche abrogata una precedente lettera della legge regionale 16/2011.

È previsto che il PRAE sia adottato entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge regionale 23/2015 richiamata.

Urbanistica, paesaggio e governo del territorio

Per la legge urbanistica regionale, le varianti di valorizzazione immobiliare del patrimonio pubblico non incidono sui limiti dimensionali delle varianti urbanistiche, fermo il reperimento delle aree per servizi. Le istanze trasmesse esclusivamente per via telematica valgono come ricevute al momento del deposito/recezione confermata dal sistema, restando poi l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento.

Sul paesaggio, la Regione rafforza il controllo sui comuni, richiede la trasmissione della documentazione relativa alla commissione locale per il paesaggio e degli elenchi delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate, anche trimestralmente e per via telematica. È prevista una banca dati regionale delle autorizzazioni paesaggistiche. Nei comuni interessati dal sito UNESCO dei Paesaggi vitivinicoli del Piemonte, fino all’adeguamento degli strumenti urbanistici, la commissione locale per il paesaggio esprime un parere obbligatorio sugli interventi che modificano lo stato dei luoghi o l’aspetto esteriore degli edifici; dopo l’adeguamento, il parere resta dovuto solo per le nuove costruzioni, salvo i casi in cui operino altri vincoli o pareri già previsti.

In materia edilizia e urbanistica, sono prorogati al 31 dicembre 2016 alcuni termini e sono definiti i requisiti per gli ampliamenti subordinati a miglioramento sismico o energetico dell’intero edificio, con parametri tecnici demandati alla Giunta.

Turismo, trasporti e logistica

Nel trasporto pubblico locale, viene imposto al gestore uscente di assicurare la disponibilità del materiale rotabile a titolo di locazione per consentire l’avvio tempestivo del servizio al nuovo affidatario, a condizioni non discriminatorie. La Giunta definisce i criteri per canoni di locazione e valori di subentro dei beni indispensabili.

Sono aggiornate anche le norme su linee ferroviarie dismesse, prevedendo la verifica preventiva delle caratteristiche per la possibile rimessa in esercizio a favore del TPL.

Nel settore della logistica, si introduce la priorità per la valorizzazione delle infrastrutture già esistenti e per il loro utilizzo più efficiente.

Istruzione e diritto allo studio

Per l’anno scolastico 2016/2017 e i successivi, il bando per i contributi è pubblicato entro il 30 maggio di ogni anno e gli assegni di studio sono erogati tramite voucher. Per l’anno 2016 continua ad applicarsi il Piano triennale 2012/2014, con riferimento ai criteri dell’articolato richiamato; per gli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016 è previsto un bando unico approvato entro il 31 gennaio 2016.

Lavoro e politiche attive

Per garantire la continuità dei servizi per l’impiego, la Regione contribuisce per il 40% alle spese di personale della Città metropolitana di Torino relative ai contratti a tempo determinato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016; il restante 60% è coperto dal contributo già previsto per il 2016.

La disciplina di Agenzia Piemonte Lavoro viene riscritta: l’ente coordina e gestisce i Centri per l’impiego, assicura servizi e misure di politica attiva, collabora al collocamento mirato dei disabili e all’avviamento a selezione, svolge assistenza tecnica e monitoraggio, può supportare programmazione FSE, tirocini, ricollocazione dei dirigenti e sostegni al reddito, oltre ad attività di supporto alla Consigliera o al Consigliere di parità. È previsto un piano generale annuale e una relazione annuale alla Giunta.

Servizi alla persona, sanità e terzo settore sanitario

Per il trasporto infermi, alcuni comitati locali e provinciali della CRI già operativi al 31 dicembre 2013 si intendono autorizzati, ma devono trasmettere entro il 30 giugno 2016 la documentazione richiesta, pena la decadenza; quelli costituiti dal 1° gennaio 2014 devono richiedere l’autorizzazione ordinaria.

In sanità, la Regione deve promuovere entro 180 giorni l’adozione del Fascicolo sanitario elettronico in tutte le strutture, comprese quelle convenzionate, valorizzando le infrastrutture esistenti; entro 90 giorni devono essere adottate le misure per un unico database regionale delle apparecchiature biomedicali.

Servizi necroscopici e deroghe per comuni montani

La disciplina delle attività funebri e cimiteriali prevede una deroga, per i comuni montani o loro forme associative con popolazione complessiva inferiore a 3.000 abitanti, al regime di incompatibilità tra gestione di servizi cimiteriali/crematori/camere mortuarie e altre attività correlate come onoranze funebri, lavorazioni marmoree, servizi floreali e impianti di luci votive.

Sport invernali e responsabilità degli utenti

La disciplina regionale sugli sport invernali viene resa più stringente: è definita la pista di discesa, si rafforzano gli obblighi informativi del gestore, il soccorso può essere istituito anche a pagamento con eventuale copertura assicurativa, e chi pratica sci alpinismo, fuori pista o escursionismo in ambiente innevato fuori dalle piste lo fa a proprio rischio e pericolo, dovendo dotarsi dei dispositivi richiesti quando vi sia rischio valanghe. L’utilizzo delle piste da sci richiede il possesso di assicurazione RC, con sanzione pecuniaria per la violazione. Sono inoltre previste sanzioni per manifestazioni con motoslitte non autorizzate o non conformi alle prescrizioni.

Bonifica e irrigazione

È eliminato il limite di rieleggibilità consecutiva dei membri del consorzio, mentre resta previsto che il Presidente sia rieleggibile consecutivamente una sola volta. Le nuove regole si applicano dal primo rinnovo successivo all’entrata in vigore della legge, e gli statuti dei consorzi devono essere adeguati entro 30 giorni.

Clausole valutative su cultura e turismo

Per le leggi regionali sul sostegno alle attività musicali e sul turismo religioso, sono introdotte clausole valutative: la Giunta deve presentare relazioni annuali al Consiglio regionale sugli interventi finanziati, sulle modalità di selezione e sui risultati conseguiti.

Disposizioni finali, efficacia e abrogazioni

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, salvo le disposizioni sulle aree protette che decorrono dal 1° gennaio 2016. Sono inoltre previste abrogazioni o soppressioni puntuali di norme precedenti, anche con effetti differiti.

Valutazione di obsolescenza

Si tratta di una legge collegata a una manovra finanziaria dell’anno 2015, con numerose disposizioni puntuali, transitorie e finanziate su esercizi già chiusi o comunque temporalmente circoscritte. Pur contenendo alcune modifiche ancora formalmente vigenti nel corpo delle leggi richiamate, nel suo complesso il provvedimento ha natura prevalentemente storica e non presenta oggi un’utilità applicativa autonoma.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.