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Legge

L.R. Piemonte 21/2015

"Disciplina del turismo naturista".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 21/2015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per la Regione, le aree e le strutture destinate al turismo naturista, definendo tipologie, requisiti, SCIA, controlli, sanzioni e regolamento attuativo. Prevede la possibilità per i comuni di individuare aree pubbliche e per i privati di gestire strutture naturiste nel rispetto di vincoli urbanistici, edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza. Restano applicabili le sanzioni e i provvedimenti di sospensione/cessazione previsti dalla legge.

Disciplina del turismo naturista

Disciplina del turismo naturista

La legge regionale disciplina, nell’ambito delle competenze della Regione, la promozione e l’organizzazione del turismo naturista sul territorio regionale. Il provvedimento mira a consentire la pratica della nudità in comune in modo compatibile con il rispetto della persona, degli altri e dell’ambiente.

Finalità e ruolo della Regione

La Regione promuove le condizioni necessarie per garantire la pratica del turismo naturista e favorisce l’individuazione di aree e la realizzazione di strutture pubbliche e private dedicate. L’intervento regionale può essere sostenuto anche attraverso le ordinarie misure di incentivazione del settore turistico previste dalla normativa regionale vigente.

Tipologie di strutture naturiste

La disciplina distingue due modelli di struttura:

  • strutture naturiste proprie, nelle quali è vietato indossare qualunque indumento;
  • strutture miste, nelle quali solo alcune aree sono riservate alla pratica naturista.

Aree pubbliche destinate al naturismo

I comuni possono destinare alla pratica naturista spiagge lacustri o fluviali, boschi e altri ambienti naturali appartenenti al demanio o ad enti pubblici. Le strutture realizzate in tali aree devono essere scarsamente visibili, non inquinanti e compatibili con eventuali vincoli urbanistici, paesaggistici e ambientali.

Le aree pubbliche possono:

  • essere concesse in gestione a imprese, associazioni o organizzazioni che ne assicurino il buon funzionamento e la fruizione;
  • oppure essere lasciate alla libera e gratuita fruizione.

La concessione individua l’eventuale canone dovuto dai gestori.

Aree private e strutture private

L’attività naturista può essere svolta, con gestione unitaria e imprenditoriale, in aree private di due tipi:

  • all’interno di strutture turistico-ricettive alberghiere, extralberghiere, agrituristiche, campeggi e villaggi turistici, delimitando aree specifiche per naturisti o destinando l’intera struttura all’attività naturista;
  • in aree o altri ambienti all’aperto organizzati per attività ludico-ricreative e, eventualmente, per la sosta di caravan e autocaravan.

Le strutture e gli interventi privati, esclusi i casi di demanio pubblico, devono rispettare la normativa urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, di sicurezza e di prevenzione incendi, oltre ai principi di tutela ambientale.

Avvio dell’attività: SCIA e requisiti

Chi intende gestire un’attività naturista deve presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) in modalità telematica al SUAP del comune competente, utilizzando la modulistica predisposta dalla struttura regionale competente.

L’esercizio è subordinato al possesso di:

  • requisiti soggettivi previsti dal testo unico di pubblica sicurezza e dalla normativa antimafia;
  • requisiti di prevenzione incendi previsti dalla normativa statale richiamata;
  • requisiti tecnico-edilizi, igienico-sanitari e ambientali stabiliti dalla normativa vigente.

Il SUAP trasmette la SCIA agli uffici comunali competenti e all’ASL per la vigilanza, nonché alla provincia, alla città metropolitana e all’ATL territorialmente competenti a fini informativi. La copia della SCIA deve essere esposta in modo visibile nella struttura. Ogni variazione dei dati dichiarati va comunicata al SUAP entro dieci giorni.

Sospensione, cessazione e limiti temporali dell’attività

L’esercizio dell’attività in assenza di SCIA comporta, oltre alla sanzione amministrativa, la cessazione dell’attività.

Se vengono meno le condizioni che avevano legittimato l’attività, il comune assegna un termine per il ripristino; decorso inutilmente, dispone la sospensione fino a un massimo di sessanta giorni. Se le condizioni non vengono ripristinate dopo la sospensione, il comune ordina la cessazione.

La sospensione temporanea o la cessazione volontaria devono essere comunicate secondo le stesse modalità previste per le variazioni della SCIA. La sospensione temporanea non può superare 180 giorni, prorogabili dal comune per ulteriori 180 giorni nell’arco di un quinquennio; superato tale limite, l’attività si intende definitivamente cessata.

Regolamento attuativo

La Giunta regionale, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, deve approvare un regolamento, previo parere della commissione consiliare competente, per disciplinare in particolare:

  • le regole da osservare nelle aree naturiste e nell’allestimento delle strutture, nel rispetto della normativa vigente;
  • i criteri per delimitare e rendere non visibili a terzi le aree naturiste, anche tramite segnaletica, logo o denominazioni identificative;
  • i criteri per il rilascio delle concessioni nelle aree pubbliche;
  • la destinazione urbanistica delle aree all’aperto private, nel rispetto degli strumenti urbanistici comunali;
  • le modalità di funzionamento e i periodi di apertura, anche in forma annuale o stagionale.

Vigilanza e controlli

La vigilanza sull’osservanza della legge e del regolamento è esercitata dal comune e dagli altri soggetti competenti, ferme restando le competenze dell’autorità di pubblica sicurezza.

I controlli dovrebbero essere svolti preferibilmente in forma coordinata. Entro il 31 gennaio di ogni anno, i comuni trasmettono alla struttura regionale competente in materia di turismo una relazione sull’attività di controllo svolta nell’anno precedente.

Sanzioni e provvedimenti conseguenti

Sono previste sanzioni amministrative per diverse violazioni:

  • esercizio della struttura senza SCIA: da 2.000 a 6.000 euro;
  • mancata osservanza degli obblighi di esposizione o comunicazione relativi a SCIA e variazioni: da 500 a 1.500 euro;
  • violazione delle prescrizioni del regolamento attuativo: sanzioni differenziate da 250 a 1.000 euro oppure da 500 a 3.000 euro, a seconda della disposizione violata.

Se l’attività è svolta in area concessa ai sensi della disciplina sulle aree pubbliche e vengono meno i requisiti previsti dal regolamento, il comune revoca la concessione. In caso di reiterate violazioni, il comune o altro soggetto competente può procedere, previa diffida, alla sospensione o cessazione dell’attività.

Applicazione delle sanzioni

L’accertamento, l’irrogazione, la riscossione e l’introito delle sanzioni sono di competenza del comune. Si applicano i principi generali della legge n. 689 del 1981 e, per quanto non previsto, le leggi regionali richiamate in materia di sanzioni amministrative e igienico-sanitarie.

Aggiornamento delle sanzioni e neutralità finanziaria

Gli importi delle sanzioni sono aggiornati secondo il meccanismo previsto dalla normativa regionale sulla semplificazione. L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

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