L.R. Piemonte 27/2015
"Istituzione del Comune di Campiglia Cervo mediante fusione dei Comuni di Campiglia Cervo, Quittengo e San Paolo Cervo".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce dal 1° gennaio 2016 il nuovo Comune di Campiglia Cervo, mediante fusione dei tre comuni biellesi omonimi/limitrofi, disciplinando estinzione degli enti originari, subentro nei rapporti, regime transitorio degli organi e degli atti, contributi regionali e prime disposizioni contabili. Prevede inoltre un’esenzione per un mandato dall’esercizio associato delle funzioni comunali e l’entrata in vigore immediata alla pubblicazione.
Fusione dei Comuni di Campiglia Cervo, Quittengo e San Paolo Cervo e disciplina conseguente
Fusione dei Comuni di Campiglia Cervo
La legge regionale disciplina l’istituzione del Comune di Campiglia Cervo mediante fusione dei Comuni di Campiglia Cervo, Quittengo e San Paolo Cervo, tutti in provincia di Biella. La disciplina riguarda esclusivamente il nuovo ente e i territori dei comuni estinti, con effetti dal 1° gennaio 2016.
Istituzione del nuovo comune e perimetro territoriale
Dal 1° gennaio 2016 è istituito il Comune di Campiglia Cervo. Il suo territorio coincide con l’insieme dei territori già appartenenti ai tre comuni originari, come delimitati dalla cartografia allegata alla legge, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Estinzione dei comuni originari e gestione provvisoria
Alla data di istituzione del nuovo comune:
- i comuni originari sono estinti;
- decadono sindaci, giunte e consigli comunali.
Fino all’insediamento degli organi eletti del nuovo comune, le funzioni di governo sono esercitate da un commissario nominato secondo la normativa statale vigente. Il commissario è coadiuvato da un comitato consultivo composto dai sindaci dei comuni originari, secondo quanto previsto dalla legge n. 56 del 2014.
Organi di revisione e incarichi esterni
Con la fusione decadono anche gli organi di revisione contabile in carica nei comuni estinti. Fino alla nomina dell’organo di revisione del nuovo comune, le funzioni di revisione sono svolte dall’organo di revisione in carica al momento dell’estinzione nell’originario Comune di Campiglia Cervo.
I consiglieri comunali cessati per effetto della fusione continuano a svolgere gli incarichi esterni fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune. Analogamente, i soggetti nominati dai comuni estinti in enti, aziende, istituzioni o altri organismi restano in carica fino alla designazione dei successori.
Successione nei beni, nei rapporti e nel personale
Il Comune di Campiglia Cervo subentra in tutti i beni mobili e immobili e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni originari. Il personale dei comuni estinti è trasferito al nuovo comune e mantiene la posizione giuridica ed economica già in essere al momento del trasferimento.
Le risorse destinate nell’anno di estinzione alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale confluiscono, a decorrere dall’anno di istituzione, in un unico fondo nel bilancio del nuovo comune, con la stessa destinazione.
Sede provvisoria e assetto statutario
In assenza di diversa previsione dello statuto provvisorio previsto dal TUEL, e fino all’entrata in vigore dello statuto del nuovo comune, la sede legale provvisoria è fissata presso la sede dell’estinto Comune di Campiglia Cervo.
Gli organi del nuovo comune devono approvare entro sei mesi dalla loro elezione:
- lo statuto comunale;
- il regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.
Lo statuto deve prevedere adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi a favore degli abitanti dei comuni fusi. Fino all’entrata in vigore dei nuovi atti statutari e regolamentari, in assenza di statuto provvisorio, si applicano lo statuto e il regolamento del precedente Comune di Campiglia Cervo vigenti al 31 dicembre 2015.
Continuità degli atti amministrativi, pianificatori e finanziari
Gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci vigenti al 31 dicembre 2015 nei comuni oggetto di fusione restano efficaci nei rispettivi ambiti territoriali e per la relativa popolazione fino all’entrata in vigore dei corrispondenti atti adottati dal commissario o dagli organi del nuovo comune.
Le determinazioni assunte dal commissario restano efficaci fino all’approvazione di atti analoghi da parte degli organi del Comune di Campiglia Cervo.
Rapporti conseguenti alla fusione e ruolo della Provincia
I rapporti conseguenti all’istituzione del nuovo comune sono definiti dalla Provincia di Biella secondo i criteri previsti dalla legge regionale n. 51 del 1992 in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di comuni.
Contributi regionali e agevolazioni
Resta ferma la contribuzione statale prevista per le fusioni. In aggiunta, la Regione eroga incentivi finanziari al nuovo comune nella misura e per la durata stabilite secondo i criteri approvati dalla Giunta regionale ai sensi della legge regionale n. 11 del 2012.
Il comune beneficiario è inoltre esentato, per un mandato elettorale, dall’obbligo di esercizio associato delle funzioni comunali previsto dalla normativa statale sulle gestioni associate.
Disposizioni contabili e finanziarie
Il nuovo comune deve approvare il bilancio di previsione entro 90 giorni dall’istituzione, salvo diverso termine di proroga disposto con decreto ministeriale secondo la normativa statale.
Ai fini dell’esercizio provvisorio, il riferimento per gli stanziamenti dell’anno precedente è dato dalla sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci approvati dai comuni estinti. Il nuovo comune provvede inoltre:
- all’approvazione del rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se non già approvato;
- agli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità;
- alle dichiarazioni fiscali.
È prevista anche la possibilità di utilizzare i margini di indebitamento eventualmente consentiti a uno solo dei comuni originari, nei limiti di tali margini, anche se dalla sommatoria dei bilanci non risultino spazi di indebitamento per il nuovo ente.
Copertura finanziaria dei contributi regionali
La legge quantifica un contributo una tantum per il 2016 pari a euro 121.400,00 e un contributo annuale, a partire dall’esercizio 2016, pari a euro 287,83 per ciascuna delle cinque annualità indicate. Entrambi gli oneri sono coperti con le dotazioni della medesima unità previsionale di base del bilancio regionale.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Testo integrale
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