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Sentenza

Sentenza del 08/11/2018 n. 888 - Corte di Giustizia UE

La Corte si pronuncia sulla domanda di detrazione dell'IVA assolta a monte relativa a servizi di consulenza ai quali la società è ricorsa nell'ambito di una operazione di cessione, non realizzata, della azioni di una controllata indiretta alla quale forniva servizi di gestione informatica. Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) - Progetto di cessione di azioni di una controllata indiretta - Spese connesse a prestazioni di servizi acquisiti ai fini di tale cessione - Cessione non realizzata - Domanda di detrazione dell'imposta pagata a monte - Ambito di applicazione dell'IVA.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

X Foods chiedeva di detrarre l'IVA assolta sui servizi di consulenza e due diligence acquisiti nell'ambito del progetto, poi non realizzato, di cessione delle azioni di una controllata indiretta. La società sosteneva che tali costi fossero collegati alla propria attività economica imponibile, consistente anche nella prestazione di servizi di gestione e informatici alla controllata. L'amministrazione fiscale negava la detrazione per l'assenza di un nesso diretto e immediato tra le spese e operazioni imponibili. La Corte ha ritenuto decisivo che la cessione fosse finalizzata al rimborso dei debiti verso la banca proprietaria del gruppo e non fosse diretta esclusivamente all'attività imponibile di X Foods né costituisse il suo prolungamento diretto, permanente e necessario.

La decisione

La Corte di giustizia ha stabilito che una cessione di azioni prevista ma non realizzata non rientra nell'ambito IVA quando non ha la causa esclusiva diretta nell'attività economica imponibile della società o non ne costituisce il prolungamento diretto, permanente e necessario. Di conseguenza, l'IVA sui servizi di consulenza relativi all'operazione non è detraibile. Il fatto che la vendita non sia stata conclusa non cambia l'esito: occorre valutare quale sarebbe stata la natura dell'operazione progettata. La causa è stata rimessa al giudice nazionale per le spese.

Norme richiamate

  • Articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE

    Sono soggette all'IVA le operazioni seguenti: (...) c) le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso (...) da un soggetto passivo che agisce in quanto tale.

    L'IVA si applica alle attività economiche e alle prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso da un soggetto passivo.

  • Articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE

    Si considera "soggetto passivo" chiunque esercita (...) un'attività economica (...) indipendentemente dagli scopi e dai risultati di detta attività.

    La qualifica di soggetto passivo richiede l'esercizio di un'attività economica; il mero acquisto o possesso di azioni, senza intervento nella gestione, non costituisce di per sé attività economica.

  • Articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE

    Nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo ha il diritto (...) di detrarre (...) l'IVA dovuta o assolta (...) per (...) i servizi che gli sono o gli saranno resi da un altro soggetto passivo.

    La detrazione è ammessa solo se esiste un nesso diretto e immediato tra i costi sostenuti e operazioni imponibili, realizzate o previste, dell'attività economica.

  • Articolo 13, paragrafo 1, punto 11, lettera e), della legge danese in materia di IVA

    Le operazioni (...) vertenti su valori mobiliari (...) sono esenti dall'IVA.

    Nel diritto danese la cessione di titoli era considerata operazione esente; tuttavia, la Corte ha concentrato l'analisi preliminare sulla mancanza di un'attività economica rilevante ai fini IVA e del nesso con operazioni imponibili.

Massime di principio

  • I costi di consulenza per una cessione di partecipazioni sono detraibili solo se la cessione è direttamente e specificamente funzionale all'attività imponibile della società oppure ne costituisce il prolungamento diretto, permanente e necessario.
  • Il fatto che la società holding fornisca servizi imponibili alla controllata non rende automaticamente detraibili i costi di vendita delle azioni: occorre dimostrare che la vendita sia stata progettata per esigenze proprie dell'attività imponibile e non per finalità estranee, come il rimborso di debiti del gruppo o del proprietario.
  • Per valutare la detrazione di costi relativi a un'operazione non realizzata, si considera la natura e la finalità dell'operazione prevista, non il solo fatto che essa sia rimasta incompiuta.
  • Il mero possesso o trasferimento di azioni non è, di regola, attività economica IVA; può diventarlo quando vi sia un'effettiva attività di gestione, negoziazione professionale o un collegamento diretto con un'attività imponibile.
  • La qualificazione dei costi come "costi generali" non basta: il contribuente deve dimostrare che essi confluiscano, anche indirettamente, nel prezzo delle proprie operazioni imponibili e non nel prezzo o nella realizzazione della partecipazione ceduta.

Testo integrale

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