Sentenza n. 6135/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sardegna che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica e liquidato le spese del primo grado in 500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino)
Prevale il privato
La controversia
Il cittadino ha appellato la sentenza del TAR limitatamente alla liquidazione delle spese di lite, sostenendo che l’importo di 500 euro fosse manifestamente inferiore ai minimi tabellari e lesivo del decoro professionale e dell’effettività della tutela giurisdizionale. Sono state dedotte la violazione dei parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi forensi, degli artt. 2233 c.c., 13 l. 247/2012, 24 l. 794/1942, degli artt. 111 Cost., 24 e 113 Cost., 26 c.p.a., 91 c.p.c., dell’art. 47 CDFUE e di ulteriori disposizioni richiamate in tema di giusto processo e pagamento delle spese. L’appellante ha chiesto la rideterminazione delle spese del primo grado in 1.189 euro, oltre accessori, spese generali e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
La decisione
L’appello è stato accolto parzialmente. Il Consiglio di Stato ha chiarito che, dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, non sussiste un vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari; i parametri del D.M. n. 55/2014 costituiscono tuttavia il riferimento per la liquidazione giudiziale e il giudice può discostarsene, anche significativamente, purché motivi sui criteri utilizzati. L’unico limite legale è il divieto di liquidare somme simboliche e non conformi al decoro della professione, previsto dall’art. 2233, comma 2, c.c. Nel caso concreto il TAR aveva liquidato 500 euro richiamando soltanto la serialità della controversia, senza motivare adeguatamente la quantificazione. Tale motivazione è stata ritenuta insufficiente, anche in relazione all’effettività della tutela giurisdizionale, poiché l’importo era manifestamente inferiore a quello ricavabile dai parametri ministeriali e la serialità del contenzioso non giustificava, di per sé, una riduzione, potendo anzi aggravare la responsabilità dell’amministrazione che persista nel negare una posizione già riconosciuta illegittimamente disconosciuta. In riforma parziale della sentenza, le spese del primo grado sono state rideterminate equitativamente in 800 euro, oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Le spese del giudizio d’appello sono state compensate per il parziale accoglimento.
Norme richiamate
art. 9 d.l. n. 1/2012, convertito dalla l. n. 27/2012
Ha abrogato il sistema delle tariffe professionali e il vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari.
art. 13 l. n. 247/2012
Il compenso è di regola pattuito per iscritto; in mancanza, la liquidazione giudiziale avviene sulla base dei parametri stabiliti con decreto ministeriale.
artt. 4 e 5 D.M. n. 55/2014
delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate
I parametri e i criteri generali devono orientare la liquidazione delle spese; il giudice può discostarsi dai valori tabellari, ma deve motivare lo scostamento apprezzabile e rilevante.
D.M. n. 147/2022
Ha aggiornato i parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi forensi.
art. 2233, comma 2, c.c.
la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione
Costituisce l’unico limite legale espresso alla liquidazione, vietando la determinazione di somme simboliche e non consone al decoro professionale.
art. 24 Cost.
La liquidazione delle spese non deve compromettere l’effettività della tutela giurisdizionale.
art. 113 Cost.
La disciplina delle spese deve essere compatibile con la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione.
art. 47 CDFUE
Impone il rispetto del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale; tale principio rileva anche nella valutazione della congruità della liquidazione delle spese.
art. 26 c.p.a.
Rileva nella regolazione delle spese del giudizio amministrativo.
art. 91 c.p.c.
Richiamato quale fondamento della regolazione delle spese secondo il principio di soccombenza.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.
Massime di principio
- Dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, i minimi tabellari non sono inderogabili per legge e il giudice può liquidare le spese processuali in misura diversa dai valori ministeriali.
- I parametri del D.M. n. 55/2014 costituiscono il riferimento ordinario per la liquidazione giudiziale dei compensi forensi; uno scostamento apprezzabile e rilevante richiede l’indicazione dei criteri concretamente utilizzati.
- L’art. 2233, comma 2, c.c. vieta la liquidazione di somme meramente simboliche e non conformi al decoro della professione, ma non impone necessariamente il riconoscimento dei minimi tariffari.
- La motivazione della liquidazione delle spese non può esaurirsi nel generico richiamo alla serialità della controversia quando l’importo riconosciuto sia manifestamente inferiore a quello risultante dai parametri ministeriali.
- La liquidazione delle spese deve preservare l’effettività della tutela giurisdizionale; una quantificazione manifestamente insufficiente e non adeguatamente motivata può violare i principi di cui agli artt. 24 e 113 Cost. e all’art. 47 CDFUE.
- La serialità del contenzioso non giustifica automaticamente una riduzione delle spese e, quando derivi dalla reiterata resistenza dell’amministrazione a una pretesa già riconosciuta illegittimamente disconosciuta, può costituire una circostanza incompatibile con una liquidazione meramente simbolica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 lug 2026Sentenza n. 946/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 29 lug 2026Sentenza n. 1664/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 29 lug 2026Sentenza n. 1665/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 29 lug 2026Sentenza n. 1666/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 29 lug 2026Sentenza n. 1667/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 29 lug 2026Sentenza n. 1668/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →