Cassazione Penale, Sentenza n. 4792/2022 del 10/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne pronunciate in secondo grado. Ferrari deduce violazione di norme processuali e vizio motivazionale sostenendo che la contestazione originaria (concorso nel medesimo atto) era stata modificata in giudizio (esplosione di colpi reciproci con armi distinte) senza rinvio al P.M., con pregiudizio per il diritto di difesa. Libardo contesta la valutazione degli elementi probatori (intercettazioni e dichiarazioni della persona offesa), la mancata applicazione dell'art.192 c.p.p. nella valutazione complessiva degli indizi, l'insussistenza del reato di favoreggiamento personale per carenza di idoneità a sviare le indagini, il mancato riconoscimento della continuazione e la sproporzione della pena. Giglio lamenta l'insufficiente descrizione del fatto storico relativo al concorso morale nella rapina (vizio di contestazione), il travisamento delle intercettazioni e dei tabulati, la mancata valutazione della lecita provenienza del denaro trovato, la errata qualificazione di alcune fattispecie come favoreggiamento o porto/detenzione d'arma e l'omessa motivazione sulla misura della pena e sulle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Ferrari Angelo e Libardo Antimo per manifesta infondatezza e ha rigettato il ricorso di Giglio Alessio. Motivazioni principali: per Ferrari la modifica della ricostruzione dei fatti non ha alterato il nucleo dell'addebito e il ricorrente non ha dimostrato un concreto pregiudizio, anzi è emersa una confessione telefonica ritenuta probatoria; per Libardo il ricorso è reiterativo e privo della specificità richiesta per la cassazione, la Corte territoriale ha valutato correttamente le intercettazioni e la sconfessione della persona offesa ritenuta falsa; per Giglio le censure sono infondate o tardive (eccezione di decadenza per nullità relativa), la descrizione dei fatti può desumersi dal complesso motivazionale e gli elementi di prova (perquisizione, ritrovamento refurtiva e arma, captazioni telefoniche) giustificano la responsabilità. Consegue condanna alle spese processuali per tutti i ricorrenti; per Ferrari e Libardo, oltre alle spese, è disposta la sanzione ex art.616 c.p.p. di euro 3.000 ciascuno a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 516, 521, 522 cod. proc. pen.
Richiamate in relazione alla contestazione dell addebito: la Corte afferma che modifiche che non alterino il nucleo della condotta non obbligano al rinvio al P.M.; va dimostrato un concreto pregiudizio al diritto di difesa
art. 192 cod. proc. pen.
Regola sulla valutazione degli indizi: la Corte ritiene corretta la valutazione complessiva degli elementi probatori e respinge l'accusa di analisi atomistica
art. 378 cod. pen.
Richiamato nella discussione sull'idoneità della condotta a sviare le indagini in tema di favoreggiamento personale: la Corte conferma che non è necessaria l'effettiva riuscita dello sviamento, ma la sola idoneità
artt. 110, 628 cod. pen.
Principi sul concorso di persone e sulla rapina aggravata: la Corte ha ritenuto configurabile la responsabilità del concorrente morale e, quanto al porto/detenzione di arma, ha condiviso l'attribuzione fondata sul dolo eventuale nel contesto di una rapina armata
artt. 62, 69, 81, 133 cod. pen.
Norme relative a circostanze attenuanti/aggravanti, recidiva e determinazione della pena: la Corte ha ritenuto adeguata la commisurazione della pena e motivato il diniego delle attenuanti generiche
legge 895/67, artt. 2, 4, 7
Normativa sulle armi: utilizzata per qualificare il porto e la detenzione di arma comune da sparo e per fondare la responsabilità quando l'arma è stata rinvenuta in disponibilità dell'imputato
art. 546, 3 comma, cod. proc. pen. e lett. E)
Sull'obbligo motivazionale del provvedimento: la Corte ricorda che la descrizione del fatto può desumersi dal complesso della motivazione e dagli atti, integrando le informazioni mancanti tra gradi di giudizio
art. 491 cod. proc. pen.
Tempestività delle eccezioni: le nullità relative (ad es. insufficiente enunciazione del fatto) devono essere eccepite entro i termini di legge, pena decadenza
art. 616 cod. proc. pen.
Disposizione che consente l'imposizione di una somma a titolo di ammenda per i ricorsi manifestamente infondati: la Corte l'ha applicata a Ferrari e Libardo, ritenendo presenti profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità
art. 27 Cost.
Principio costituzionale richiamato in tema di personalità della pena e dell'obbligo di motivare la commisurazione della sanzione
Massime di principio
- La modifica in corso di giudizio della qualificazione della condotta (es. da concorso in unico fatto a esplosioni distinte) non invalida automaticamente la contestazione: rileva se il nucleo fattuale rimane lo stesso e se è dimostrato un concreto pregiudizio per la difesa
- I motivi di cassazione che ripropongono pedissequamente le censure di appello senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata sono spesso inammissibili per difetto di specificità
- Le doglianze sulla insufficiente enunciazione del fatto o sulla mancanza di descrizione del fatto storico sono eccepibili ma, se hanno natura di nullità relativa, devono essere sollevate tempestivamente secondo i termini di legge (art.491 c.p.p.)
- La presenza di elementi obiettivi e materiali (es. ritrovamento di arma o refurtiva) integrata da intercettazioni e riscontri logici costituisce un quadro probatorio robusto che impegna l'imputato a fornire allegazioni concrete per scalfirlo
- In tema di favoreggiamento personale non è necessario provare l'effettiva alterazione dell'esito investigativo: è sufficiente la condotta idonea a ostacolare o sviare le indagini
- Il dolo eventuale può fondare l'attribuzione della condotta di porto di arma quando il possesso è coerente e prevedibile rispetto a una condotta delittuosa concertata (es. rapina a mano armata)
- La motivazione 'per relationem' richiamando il grado precedente è lecita quando l'esito del giudizio è conforme e il richiamo è sufficiente a integrare la conoscenza delle ragioni di fatto e di diritto
- La Corte può irrogare sanzioni pecuniarie a carico di chi propone ricorsi manifestamente infondati, valutando profili di colpa nella scelta dell'impugnazione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4617/2022 del 10/02/2022
- Sentenza penale · 10 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4618/2022 del 10/02/2022
- Sentenza penale · 10 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4620/2022 del 10/02/2022
- Sentenza penale · 10 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4621/2022 del 10/02/2022
- Sentenza penale · 10 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4622/2022 del 10/02/2022
- Sentenza penale · 10 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4623/2022 del 10/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →