Ordinanza n. 169/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione dalla procedura aperta per l'affidamento in concessione dei lavori e della gestione dei parcheggi comunali, inizialmente disposta prima della valutazione dell'offerta tecnica e successivamente reiterata dopo l'ammissione con riserva
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'originaria esclusione dalla gara, motivata dalla ritenuta carenza, in capo ad Aire, del requisito di idoneità professionale per la gestione del servizio di parcheggi a pagamento. Secondo il Comune, tra le attività risultanti dal certificato camerale di Aire non figuravano attività pertinenti alla gestione del servizio. La ricorrente ha sostenuto che la ripartizione delle prestazioni dichiarata dal costituendo RTI attribuiva ad Aire le attività di realizzazione, manutenzione e gestione delle opere e alla mandante Diamond la gestione del servizio, sicché Aire possedeva i requisiti relativi alle attività costruttive e Diamond quello relativo alla gestione del servizio. A seguito dell'ordinanza cautelare che aveva disposto l'ammissione con riserva e l'apertura dell'offerta tecnica, il Comune ha nuovamente escluso il RTI, ritenendo che l'offerta tecnica evidenziasse un'esecuzione unitaria e integrata: Aire sarebbe stata coinvolta anche nella gestione del servizio e Diamond anche nella realizzazione delle opere, senza una separazione univoca delle attività coerente con la ripartizione dei requisiti. Con i motivi aggiunti la ricorrente ha dedotto, in sintesi, l'incompetenza della commissione a disporre l'esclusione, l'illegittima commistione tra requisito di idoneità professionale e requisito di capacità tecnica e il possesso dell'idoneità professionale da parte di entrambe le imprese raggruppate. La ricorrente ha inoltre proposto istanza ex art. 59 c.p.a., sostenendo che l'ordinanza cautelare precedente fosse stata elusa o solo parzialmente eseguita, poiché la stazione appaltante avrebbe dovuto valutare e graduare anche l'offerta della ricorrente, insieme a quella della controinteressata.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza ex art. 59 c.p.a., ritenendo che la precedente ordinanza cautelare non imponesse alla stazione appaltante di esaminare nel merito e poi graduare l'offerta tecnica ed economica della ricorrente, ma soltanto di consentire l'apertura dell'offerta tecnica, anche per verificare compiutamente il possesso dei requisiti di partecipazione. Ha invece accolto, nei limiti cautelari, l'istanza proposta con i motivi aggiunti e ha sospeso l'efficacia del secondo provvedimento di esclusione, disponendo l'ammissione con riserva della ricorrente alla valutazione dell'offerta tecnica e, successivamente, alla valutazione delle offerte economiche. Il Collegio ha lasciato impregiudicato il merito delle censure. La misura è stata giustificata dal bilanciamento degli interessi: l'apertura della sola offerta economica della controinteressata avrebbe potuto compromettere la segretezza della gara e imporre, in caso di accoglimento del ricorso, la regressione alla fase di valutazione delle offerte, con rallentamento della procedura; l'ammissione con riserva consente invece di preservare la posizione della ricorrente senza significativo pregiudizio per l'interesse pubblico, trattandosi della valutazione di una sola ulteriore offerta tecnica e di due offerte economiche. Le spese sono state compensate e il merito, anche dei motivi aggiunti, è stato confermato all'udienza pubblica del 23 settembre 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ne ha applicato i presupposti disponendo l'ammissione con riserva alla valutazione delle offerte.
art. 56 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato per il decreto cautelare monocratico precedente; il provvedimento dà atto che la misura monocratica aveva consentito soltanto di arrestare temporaneamente la prosecuzione della gara e di consentire la conclusione della valutazione tecnica nei limiti indicati.
art. 59 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
L'istanza di esecuzione o chiarimento della misura cautelare è stata respinta perché l'ordinanza precedente non imponeva la valutazione completa e la graduatoria dell'offerta della ricorrente, ma soltanto la sua apertura per verificare i requisiti.
art. 193 d.lgs. 36/2023
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato in relazione alla concessione mediante finanza di progetto oggetto della gara.
Massime di principio
- L'ammissione con riserva disposta in sede cautelare non comporta necessariamente l'obbligo della stazione appaltante di completare la valutazione e la graduazione dell'offerta dell'operatore riammesso: la portata della misura deve essere individuata in concreto secondo il contenuto dell'ordinanza cautelare, che può limitarsi all'apertura dell'offerta tecnica per verificare il possesso dei requisiti di partecipazione.
- Quando l'offerta tecnica dell'operatore ammesso con riserva è necessaria per verificare se le prestazioni siano state effettivamente ripartite tra le imprese raggruppate in coerenza con i rispettivi requisiti, la stazione appaltante può esaminare tale offerta e adottare le conseguenti determinazioni, senza che ciò costituisca elusione della precedente misura cautelare.
- Nella fase cautelare relativa a una procedura di gara, l'ammissione con riserva dell'operatore escluso può essere disposta quando preserva la possibilità di una tutela effettiva senza arrecare un significativo pregiudizio all'interesse pubblico e alla celerità della gara.
- L'apertura dell'offerta economica dell'unico concorrente già ammesso può essere sospesa quando l'eventuale accoglimento del ricorso dell'escluso renderebbe necessario retrocedere alla fase di valutazione delle offerte, con possibile violazione del principio di segretezza e aggravamento dei tempi procedurali.
- Il bilanciamento cautelare può privilegiare l'ammissione con riserva alla valutazione delle offerte quando la misura consente di esaminare un numero limitato di ulteriori offerte e riduce il rischio di dover rinnovare una fase di gara già conclusa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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