Cassazione Penale, Sentenza n. 15184/2023 del 11/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso mirava ad impugnare il diniego, disposto dal Magistrato e confermato dal Tribunale di sorveglianza, alla concessione di un permesso premio per il detenuto ergastolano. Intelisano deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo di aver assolto all'onere di allegazione richiesto per dimostrare l'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata (non essendo collaboratore), richiamando l'assenza di ulteriori indagini a suo carico, la mancata emersione di indizi di rapporti economici con il clan e la revoca da anni del regime penitenziario differenziato; inoltre sosteneva di aver compiuto una piena revisione critica delle proprie condotte, ammettendo le responsabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il ricorso chiedesse una revisione in fatto degli accertamenti probatori e delle valutazioni motivate del Tribunale, non consentita in sede di legittimità. Il Tribunale aveva valutato specificamente il percorso trattamentale e la revisione critica del condannato, ritenendola insufficiente e meramente formale, e aveva dato adeguato rilievo alla possibile persistenza di collegamenti con il contesto mafioso, anche sulla base di risultanze investigative e di osservazione penitenziaria (segnalate come percezione di rimesse di denaro). La Corte ha inoltre richiamato e applicato la sentenza della Corte costituzionale n. 253/2019 (applicabile ratione temporis) sul punto che consente, in assenza di collaborazione, la concessione di permessi solo ove emergano elementi che escludano attualità o rischio di ripristino dei collegamenti mafiosi; nel caso concreto tali elementi non sono stati ritenuti acquisiti. Per l'irrationalità dell'impugnazione il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 58-ter, legge 26 luglio 1976, n. 354
La Corte ha applicato il principio che, pur prevedendo la possibilità di permessi anche in assenza di collaborazione, richiede che siano acquisiti elementi che escludano l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e il rischio di ripristino degli stessi; nel caso tali elementi non risultavano dimostrati.
Corte costituzionale, sentenza n. 253 del 2019
La sentenza costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della disciplina che impediva a priori permessi in assenza di collaborazione; ha stabilito che possono essere concessi permessi anche senza collaborazione quando emergono elementi che escludono attualità o rischio di ripristino di collegamenti mafiosi. La Corte di cassazione ha dato applicazione a questo principio, ritenendo però nel caso concreto che tali elementi mancassero.
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000
Richiamata come precedente che giustifica la possibilità di condannare il ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende per l'irritualità o la manifesta infondatezza dell'impugnazione; la Cassazione ha adottato tale criterio nel comminare l'ulteriore aggravio di euro 3.000.
Massime di principio
- Quando il detenuto non è collaboratore, gravano su di lui l'onere di allegare elementi concreti che contrastino la presunzione di persistenti collegamenti mafiosi; l'assenza di indagini successive non è di per sé sufficiente.
- La concessione dei permessi premio, anche dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 253/2019, richiede valutazioni di merito su elementi concreti che escludano l'attualità o il rischio di ripristino dei collegamenti criminali; tali valutazioni sono di fatto e non sindacabili in Cassazione se adeguatamente motivate.
- La revoca di regimi speciali (es. regime differenziato) o l'assenza di nuove imputazioni non garantiscono automaticamente la cessazione della pericolosità sociale; è necessario un convincente percorso di ravvedimento dimostrabile.
- La semplice dichiarazione di dissociazione o l'ammissione generica di responsabilità può essere ritenuta meramente formale se non accompagnata da elementi concreti di revisione critica e di distacco operativo ed economico dal clan.
- I motivi di ricorso che mirino a rivedere valutazioni probatorie e di merito corrette e motivate sono inammissibili in Cassazione; ciò comporta anche il rischio di sanzioni per irritualità dell'impugnazione, con condanna per spese e pagamento alla Cassa delle ammende.
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