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Sentenza

Sentenza n. 4305/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202406972

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania - Salerno che aveva respinto il ricorso contro il diniego di rinnovo e la contestuale revoca della licenza di vendita di materiale esplodente di IV e V categoria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’interessato aveva impugnato il decreto prefettizio con cui erano state respinte la richiesta di rinnovo e la contestuale revoca della licenza di vendita di materiale esplodente, nonché gli atti istruttori e il preavviso di rigetto. In appello ha dedotto, da un lato, l’erroneità della sentenza di primo grado e la violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 3 della l. 241/1990 e delle disposizioni del T.U.L.P.S. e del relativo regolamento, sostenendo che l’Amministrazione non avesse svolto una valutazione concreta, globale e adeguata della sua affidabilità e che le vicende poste a fondamento del provvedimento non fossero idonee, singolarmente o nel loro complesso, a giustificare il giudizio negativo; dall’altro, la violazione dell’art. 10-bis della l. 241/1990, lamentando che nel preavviso di rigetto originario non fosse stato indicato un procedimento penale per delitti di falso poi richiamato nel provvedimento finale e che l’Amministrazione non avesse replicato analiticamente alle osservazioni presentate.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato il rigetto pronunciato dal TAR. La licenza per la vendita o detenzione di materiale esplodente non costituisce un diritto assoluto, ma una deroga al generale divieto di detenzione di armi ed esplosivi; ne consegue che l’interesse alla sicurezza e all’incolumità pubblica prevale sull’interesse privato e che l’Autorità di pubblica sicurezza dispone di un’ampia discrezionalità nel valutare l’affidabilità dell’istante. Ai fini del giudizio di non affidabilità possono essere valorizzate plurime vicende penali e di polizia, anche non direttamente concernenti l’uso di armi o esplosivi, senza che sia necessario accertare una pericolosità sociale o un concreto abuso delle armi. Nel caso concreto la motivazione prefettizia è stata ritenuta immune da evidenti carenze o irragionevolezze, poiché le vicende richiamate denotavano una tendenza all’illegalità e sostenevano il giudizio prognostico negativo. Quanto all’art. 10-bis della l. 241/1990, il Collegio ha ritenuto che l’integrazione del preavviso, con l’indicazione del procedimento penale per falso, avesse assicurato le garanzie partecipative; inoltre, il provvedimento finale dava atto dell’esame delle osservazioni dell’interessato. L’Amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente ogni osservazione, essendo sufficiente che essa risulti esaminata e motivatamente disattesa. Le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 38 r.d. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne.

    La disposizione attribuisce al prefetto un potere ampiamente discrezionale e preventivo, fondato sulla valutazione della possibile capacità di abuso delle armi o degli esplosivi.

  • art. 11 r.d. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    Il requisito della buona condotta può essere valutato dall’Amministrazione considerando anche precedenti penali relativi a fatti estranei all’uso di armi o esplosivi.

  • art. 47 r.d. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    Costituisce la base normativa della licenza di vendita di materiale esplodente richiamata nel provvedimento impugnato.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione del provvedimento prefettizio è stata ritenuta sufficiente, in quanto fondata sulle plurime vicende penali e di polizia poste a sostegno del giudizio prognostico di inaffidabilità.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La garanzia partecipativa è rispettata quando l’Amministrazione integra il preavviso indicando ulteriori elementi ostativi e il provvedimento finale dà conto dell’esame e del motivato rigetto delle osservazioni; non è necessaria la confutazione analitica di ogni singola osservazione.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato per il deposito della memoria dell’appellante.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità dell’appellante.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Il rilascio o il rinnovo di una licenza di polizia relativa alla vendita, detenzione o maneggio di armi o materiale esplodente non costituisce esercizio di un diritto assoluto, ma una deroga al generale divieto di detenzione; nella valutazione comparativa degli interessi, la sicurezza e l’incolumità pubblica prevalgono sull’interesse privato.
  • Il giudizio di affidabilità richiesto per il rilascio o il rinnovo della licenza di polizia è ampiamente discrezionale e prognostico; l’Amministrazione può fondarlo su fatti o episodi anche privi di rilievo penale, su meri elementi di fumus e su vicende non direttamente connesse all’uso di armi o esplosivi.
  • Per motivare il giudizio di non affidabilità non è necessario accertare né la pericolosità sociale dell’interessato né un concreto abuso delle armi o degli esplosivi; è sufficiente che gli elementi acquisiti, valutati secondo un approccio finalistico riferito alla specifica licenza, rendano ragionevole il timore di un possibile abuso.
  • Nel procedimento volto al diniego o alla revoca della licenza, l’Amministrazione deve valutare la situazione esistente al momento dell’adozione del provvedimento finale e deve considerare le osservazioni dell’interessato, ma non è tenuta a confutare analiticamente ciascuna di esse quando il provvedimento dia conto del loro esame e le disattenda con motivazione complessiva sufficiente.
  • La violazione dell’art. 10-bis della l. 241/1990 non è configurabile quando l’Amministrazione integri il preavviso indicando l’ulteriore elemento ostativo e l’interessato abbia avuto la possibilità di presentare osservazioni, anche se il provvedimento finale richiami tale elemento e non segua una confutazione analitica di ogni deduzione difensiva.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiCommercio e attività produttiveEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazionePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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