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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/670

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/670 della Commissione, del 30 aprile 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive bromuconazolo, buprofezin, haloxyfop-P e napropamide (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32018R0670

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento proroga i termini di approvazione di quattro sostanze attive fitosanitarie, modificando il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La misura si giustifica con la necessità di attendere la valutazione delle domande di rinnovo presentate ai sensi del regolamento (UE) n. 844/2012, evitando che l'approvazione scada prima della decisione finale. Le nuove scadenze sono differenziate: due anni per buprofezin e tre anni per bromuconazolo, haloxyfop-P e napropamide. Il regolamento è direttamente applicabile e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Proroga dei periodi di approvazione di quattro sostanze attive fitosanitarie (bromuconazolo, buprofezin, haloxyfop-P e napropamide) mediante modifica dell'elenco delle sostanze approvate.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle sostanze attive bromuconazolo, buprofezin, haloxyfop-P e napropamide, in quanto inserite nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 relativo all'elenco delle sostanze attive approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari. Produce effetti nell'intero territorio dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Non introduce una nuova procedura di approvazione, ma adegua le date di scadenza dell'approvazione in attesa delle decisioni sui rinnovi; rileva quindi per operatori del settore fitosanitario, titolari delle approvazioni e autorità competenti. Le proroghe operano nel quadro delle domande di rinnovo presentate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012.

Proroga delle approvazioni di bromuconazolo, buprofezin, haloxyfop-P e napropamide

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/670 interviene sul regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che contiene l'elenco delle sostanze attive approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. La finalità è evitare che l'approvazione di alcune sostanze attive scada prima che sia conclusa la procedura di rinnovo avviata dagli interessati.

Contesto normativo e motivazione

La Commissione richiama l'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, che consente la proroga dei periodi di approvazione quando necessario. Le domande di rinnovo delle sostanze considerate nel regolamento sono state presentate secondo il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, ma la valutazione richiede tempi incompatibili con le scadenze originarie. Il regolamento si inserisce inoltre nel quadro del programma di lavoro stabilito dalla decisione di esecuzione C(2016)6104, che raggruppa e priorizza le sostanze attive in base a criteri di sicurezza per la salute umana, la salute animale e l'ambiente.

Ambito oggettivo: le sostanze interessate

Le misure riguardano esclusivamente quattro sostanze attive già incluse nell'allegato, parte A, del regolamento (UE) n. 540/2011:

  • bromuconazolo
  • buprofezin
  • haloxyfop-P
  • napropamide

La Commissione precisa che tali sostanze non rientrano tra quelle considerate prioritarie nella decisione di esecuzione C(2016)6104. Per questo motivo la proroga è più contenuta rispetto ad altre sostanze e viene calibrata in funzione delle rispettive date di scadenza originarie e delle esigenze organizzative della procedura di rinnovo.

Nuove date di scadenza dell'approvazione

L'allegato del regolamento sostituisce le date di scadenza dell'approvazione nella sesta colonna della parte A dell'allegato del regolamento (UE) n. 540/2011:

  • haloxyfop-P: nuova scadenza 31 dicembre 2023;
  • napropamide: nuova scadenza 31 dicembre 2023;
  • bromuconazolo: nuova scadenza 31 gennaio 2024;
  • buprofezin: nuova scadenza 31 gennaio 2023.

La proroga è di tre anni per bromuconazolo, haloxyfop-P e napropamide, mentre è di due anni per buprofezin.

Regole applicabili se il fascicolo supplementare non è presentato o se interviene una decisione sul rinnovo

Il regolamento disciplina anche gli effetti di eventuali sviluppi procedurali successivi:

  • se non è presentato un fascicolo supplementare ai sensi del regolamento (UE) n. 844/2012 almeno trenta mesi prima della nuova scadenza, la Commissione riporta la data di scadenza alla data originaria precedente il presente regolamento oppure alla prima data successiva possibile;
  • se viene adottato un regolamento che stabilisce il mancato rinnovo dell'approvazione perché i criteri non sono soddisfatti, la scadenza è fissata alla data originaria o, se successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento di non rinnovo;
  • se invece viene adottato un regolamento di rinnovo, la Commissione si impegna a fissare la data di applicazione più prossima possibile, tenendo conto delle circostanze.

Entrata in vigore e natura giuridica

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come atto dell'Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica dell'elenco delle sostanze attive approvate

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che contiene l'elenco delle sostanze attive considerate approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Proroga delle scadenze di approvazione

L'allegato del regolamento sostituisce le date di scadenza per quattro sostanze attive: haloxyfop-P al 31 dicembre 2023; napropamide al 31 dicembre 2023; bromuconazolo al 31 gennaio 2024; buprofezin al 31 gennaio 2023. La proroga è di tre anni per bromuconazolo, haloxyfop-P e napropamide, e di due anni per buprofezin.

Ragioni e criterio di proroga

Le proroghe sono motivate dal fatto che le domande di rinnovo sono state presentate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, ma la decisione sul rinnovo potrebbe non intervenire prima della scadenza originaria. La Commissione richiama l'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e la necessità di una distribuzione equilibrata del lavoro tra Stati membri relatori e correlatori, nonché le risorse disponibili per la valutazione.

Gestione delle ipotesi di mancata presentazione del fascicolo supplementare o di decisione sul rinnovo

Il regolamento precisa che, se non viene presentato alcun fascicolo supplementare almeno trenta mesi prima della nuova data di scadenza, la Commissione fissa la scadenza alla data originaria precedente al presente regolamento o alla prima data successiva possibile. Se invece viene adottato un regolamento che non rinnova l'approvazione, la Commissione fissa la scadenza alla data originaria o, se successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento di non rinnovo; in caso di rinnovo, la data di applicazione sarà stabilita quanto più prossima possibile.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitarisostanze attiveautorizzazione e rinnovosicurezza alimentaremercato interno

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