Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2018/764

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/764 della Commissione, del 2 maggio 2018, relativo ai diritti e ai corrispettivi pagabili all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e alle condizioni di pagamento (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32018R0764

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina il sistema di diritti e corrispettivi dovuti all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie, fissandone il metodo di calcolo, le condizioni di fatturazione e pagamento e le regole di trasparenza. Prevede una tariffa oraria di 130 EUR, la possibilità di stime non vincolanti, termini di pagamento, interessi di mora e misure in caso di mancato pagamento. Regola inoltre i ricorsi, la pubblicazione delle tariffe, la gestione contabile separata delle entrate e la revisione periodica del regime tariffario.

Regole sui diritti e corrispettivi dovuti all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie per il trattamento di domande, ricorsi e altri servizi, nonché sulle modalità di calcolo, fatturazione e pagamento.

Ambito di applicazione

Si applica ai diritti e corrispettivi dovuti all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie per le attività svolte ai sensi del regolamento (UE) 2016/796, in particolare per il trattamento delle domande di autorizzazione all'immissione sul mercato dei veicoli, autorizzazione del tipo di veicolo, certificati di sicurezza unici, decisioni di approvazione della conformità delle apparecchiature ERTMS di terra e ricorsi. Si applica anche ai costi sostenuti dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza (NSA) per la parte nazionale delle domande di cui agli articoli 14, 20 e 21 del regolamento (UE) 2016/796. Non si applica invece a specifiche attività delle NSA, tra cui il trattamento di determinate domande di certificati di sicurezza unici e autorizzazioni ai sensi delle direttive (UE) 2016/798 e 2016/797, le procedure di impegno preliminare previste dai regolamenti di esecuzione (UE) 2018/763 e 2018/545, i pareri sulle apparecchiature ERTMS di terra e le autorizzazioni temporanee per prove in loco. Il regolamento si applica dal 16 febbraio 2019 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; è inoltre testo rilevante ai fini del SEE.

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/764 della Commissione sui diritti e corrispettivi dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie

Il regolamento attua l'articolo 80 del regolamento (UE) 2016/796 e disciplina in modo uniforme la riscossione, il calcolo e il pagamento dei diritti e corrispettivi dovuti all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie. La finalità dichiarata è assicurare trasparenza, equità, non discriminazione e copertura dei costi, evitando oneri economici superflui per le imprese ferroviarie e preservando la competitività del settore.

Finalità e logica del sistema tariffario

Il testo parte dal presupposto che le entrate dell'Agenzia derivino sia dal contributo dell'Unione sia dai diritti e corrispettivi pagati dai richiedenti per l'istruttoria di certificati, autorizzazioni, decisioni di approvazione, ricorsi e altri servizi. Il sistema è impostato per coprire integralmente i costi dei servizi resi, tenendo conto del personale, degli esperti esterni, dei servizi di supporto, delle attività connesse e degli altri costi operativi.

Ambito oggettivo e soggettivo

Il regolamento riguarda le domande trattate dall'Agenzia ai sensi degli articoli 14, 20, 21 e 22 del regolamento (UE) 2016/796, oltre ai servizi ulteriori richiesti dai soggetti interessati. Rientrano nel perimetro, tra l'altro, le autorizzazioni all'immissione del veicolo sul mercato, le autorizzazioni del tipo di veicolo, i certificati di sicurezza unici, le decisioni di approvazione delle apparecchiature ERTMS di terra e i ricorsi. Si applica inoltre alla parte nazionale delle domande trattata dalle NSA per quanto riguarda i costi ad esse imputabili. Restano esclusi diversi servizi delle NSA, espressamente elencati all'articolo 1, paragrafo 3, tra cui certificati di sicurezza unici, autorizzazioni ai sensi delle direttive 2016/797 e 2016/798, procedure di impegno preliminare e autorizzazioni temporanee per prove in loco.

Tipologia di entrate e servizi soggetti a corrispettivo

L'Agenzia riscuote diritti per il trattamento delle domande, comprese le ipotesi di stima preventiva, ritiro della domanda o modifica della decisione. Può altresì riscuotere diritti nel caso di ritiro di una precedente decisione dovuto a non conformità del titolare. Per servizi diversi dal trattamento delle domande, richiesti dal richiedente o da terzi, l'Agenzia riscuote corrispettivi; il regolamento richiama in particolare la procedura di impegno preliminare di cui ai regolamenti di esecuzione (UE) 2018/545 e 2018/763.

Metodo di calcolo e tariffa oraria

L'importo dovuto è dato dalla somma di due componenti: il costo del tempo impiegato dal personale dell'Agenzia e dagli esperti esterni, moltiplicato per la tariffa oraria, e i costi pertinenti sostenuti dalle NSA per la componente nazionale della pratica. La tariffa oraria dell'Agenzia è fissata direttamente dal regolamento in 130 EUR. Il modello è pensato come transitorio, in attesa del passaggio a un regime di tariffe fisse quando il sistema avrà raggiunto una maturità sufficiente.

Stima preventiva, aggiornamenti e monitoraggio dei costi

Su richiesta del richiedente, l'Agenzia deve fornire una stima non vincolante dell'importo dovuto e indicare la data di emissione della fattura; le NSA coinvolte forniscono a loro volta una stima non vincolante dei propri costi. Durante l'istruttoria i costi sono monitorati e, su richiesta, il richiedente viene avvisato se i costi rischiano di superare la stima di oltre il 15%. Se la trattazione dura oltre un anno, il richiedente può domandare una nuova stima. La richiesta di stima e degli eventuali aggiornamenti può sospendere, per non più di dieci giorni lavorativi, i termini previsti dalle direttive 2016/797 e 2016/798 richiamati dal regolamento.

Fatturazione, termini di pagamento e PMI

La fattura deve essere emessa entro 30 giorni di calendario dalla decisione dell'Agenzia o della commissione di ricorso, dalla conclusione del servizio, dal ritiro della domanda o da altro evento che comporti la cessazione del trattamento. Il documento deve dettagliare ore di lavoro e, se del caso, costi delle singole NSA, specificando compiti svolti, tempo impiegato o tariffe fisse applicate. I pagamenti devono essere effettuati in euro, tramite bonifico sull'apposito conto bancario dell'Agenzia, entro 60 giorni dalla notifica della fattura, con spese bancarie a carico del richiedente. Per le piccole e medie imprese l'Agenzia deve considerare richieste di proroga ragionevole e di pagamento rateale; ai fini del regolamento, PMI è l'impresa con meno di 250 dipendenti e con fatturato annuo non superiore a 50 milioni di EUR o totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di EUR. Le NSA vengono rimborsate entro i medesimi termini per i costi sostenuti nella parte nazionale della pratica.

Mancato pagamento e strumenti di tutela del credito

Se il pagamento non perviene nei termini, l'Agenzia può applicare interessi di mora giornalieri e attivare le procedure di recupero previste dall'articolo 80 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Il tasso è quello BCE sulle principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale e vigente il primo giorno del mese di scadenza, aumentato di otto punti percentuali. Qualora vi siano prove che la capacità finanziaria del richiedente sia a rischio, l'Agenzia può rifiutare la domanda salvo prestazione di garanzia bancaria o deposito vincolato; può inoltre rifiutare nuove domande se risultano ancora importi insoluti per precedenti attività o servizi. L'Agenzia deve inoltre intraprendere tutte le azioni legali appropriate per ottenere il pagamento integrale delle fatture, con il supporto delle NSA interessate.

Ricorsi e corrispettivi connessi

Per ogni ricorso respinto o ritirato, l'Agenzia riscuote un diritto di ricorso pari a 10.000 EUR oppure, se inferiore, all'importo dei diritti applicati per la decisione impugnata. Il cancelliere della commissione di ricorso informa il ricorrente sulle condizioni di pagamento e la fattura deve essere pagata entro 30 giorni di calendario dalla notifica. Il richiedente può contestare i diritti e corrispettivi fatturati dinanzi alla commissione di ricorso.

Trasparenza, pubblicazione e controllo finanziario

Il regolamento impone la pubblicazione online della tariffa oraria dell'Agenzia e delle tariffe rilevanti utilizzate dalle NSA per determinare i costi imputabili all'Agenzia; se una NSA usa tariffe fisse, deve indicare a quali autorizzazioni o certificati tali tariffe si applicano. L'Agenzia deve includere nella propria relazione annuale le informazioni sugli elementi alla base della tariffa oraria, sui risultati finanziari e sulle previsioni. Inoltre, per distinguere entrate e spese delle attività tariffate, deve mantenere un conto bancario separato e redigere una relazione annuale dedicata. Eventuali eccedenze di fine esercizio sono accantonate in una riserva di bilancio e utilizzate per coprire disavanzi o eccedenze future secondo il regolamento finanziario dell'Agenzia.

Valutazione periodica e revisione

Il regime dei diritti e corrispettivi è oggetto di valutazione annuale, basata sui risultati finanziari passati, sulle stime di spesa e di entrata e sul documento unico di programmazione dell'Agenzia. Sulla base di tale valutazione, la Commissione può correggere gli importi. Il regolamento prevede inoltre una revisione entro il 16 giugno 2022, alla luce delle informazioni contenute nella relazione annuale dell'Agenzia, in vista della progressiva introduzione di diritti fissi.

Disposizioni transitorie ed entrata in vigore

Nei casi contemplati dall'articolo 55, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/545 e dall'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/763, il lavoro svolto prima della presentazione della domanda all'Agenzia non è coperto dal regime tariffario del presente regolamento e resta soggetto alla legislazione nazionale. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 16 febbraio 2019.

Disposizioni principali

Oggetto, ambito e esclusioni

Stabilisce i diritti e i corrispettivi pagabili all'Agenzia per il trattamento delle domande ai sensi degli articoli 14, 20, 21 e 22 del regolamento (UE) 2016/796 e per altri servizi connessi ai fini istituzionali dell'Agenzia. Definisce anche le procedure per garantire trasparenza e non discriminazione rispetto ai costi sostenuti dalle NSA per la parte nazionale delle domande. Esclude varie attività delle NSA, tra cui certificati di sicurezza unici, autorizzazioni ai veicoli e al tipo di veicolo, pareri sulle apparecchiature ERTMS di terra e autorizzazioni temporanee per prove in loco.

Tipi di diritti e corrispettivi

L'Agenzia riscuote diritti per il trattamento delle domande, incluse stime, ritiri e modifiche di decisioni, e può riscuotere diritti anche in caso di ritiro di una precedente decisione per non conformità del titolare. Riscuote inoltre corrispettivi per altri servizi richiesti, compresa la procedura di impegno preliminare. Pubblica sul proprio sito web un elenco dei servizi soggetti a corrispettivo.

Criteri di calcolo

L'importo complessivo è dato dalla somma tra: i) ore impiegate dal personale dell'Agenzia e da esperti esterni moltiplicate per la tariffa oraria; ii) costi pertinenti sostenuti dalle NSA per la parte nazionale delle domande. La tariffa oraria dell'Agenzia è fissata a 130 EUR.

Stima preventiva e monitoraggio

Su richiesta del richiedente, l'Agenzia rilascia una stima non vincolante dell'importo dovuto e comunica la data di emissione della fattura; le NSA forniscono la propria stima non vincolante dei costi nazionali. Durante l'istruttoria i costi sono monitorati e, su richiesta, il richiedente è informato se possono superare la stima di oltre il 15%. Se la domanda dura più di un anno, può essere richiesta una nuova stima. La presentazione della richiesta di stima e degli aggiornamenti può sospendere i termini previsti dalle direttive 2016/797 e 2016/798 per un massimo di dieci giorni lavorativi.

Fatturazione e pagamento

La fattura deve essere emessa entro 30 giorni di calendario dalla decisione, dalla conclusione del servizio, dal ritiro della domanda o da altro evento che chiuda il trattamento. Deve dettagliare ore impiegate dall'Agenzia e, se del caso, costi addebitati da ciascuna NSA, con indicazione del compito svolto e del tempo impiegato o delle tariffe fisse. I diritti e corrispettivi sono espressi e pagabili in euro, sono comunicati tramite lo sportello unico del regolamento (UE) 2016/796 e possono essere fatturati anche in acconti intermedi ogni 6 mesi. Il pagamento va effettuato tramite bonifico entro 60 giorni dalla notifica della fattura; per le PMI possono essere considerate proroghe ragionevoli e pagamenti rateali.

Definizione di PMI ai fini del regolamento

È PMI l'impresa che occupa meno di 250 persone e che ha un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di EUR oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di EUR.

Mancato pagamento e recupero

In caso di mancato pagamento entro i termini, l'Agenzia può applicare interessi di mora giornalieri e avviare le procedure di recupero previste dall'articolo 80 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Il tasso di interesse è quello BCE sulle principali operazioni di rifinanziamento, aumentato di 8 punti percentuali. Se vi sono prove che la capacità finanziaria del richiedente è a rischio, l'Agenzia può rifiutare la domanda salvo garanzia bancaria o deposito vincolato; può inoltre rifiutare nuove domande se persistono importi insoluti. L'Agenzia deve intraprendere azioni legali per il pagamento integrale, con supporto delle NSA che hanno presentato la dichiarazione dei costi.

Ricorsi

Per ogni ricorso respinto o ritirato l'Agenzia riscuote un diritto di ricorso pari a 10 000 EUR oppure, se inferiore, pari all'importo dei diritti applicati per la decisione impugnata. Il cancelliere della commissione di ricorso informa il ricorrente delle condizioni di pagamento e il pagamento deve avvenire entro 30 giorni di calendario dalla notifica della fattura. Il richiedente può contestare i diritti e corrispettivi fatturati dinanzi alla commissione di ricorso.

Pubblicazione delle tariffe e trasparenza

L'Agenzia pubblica sul proprio sito la tariffa oraria; le NSA pubblicano le tariffe utilizzate per determinare i costi addebitati all'Agenzia e, se applicano tariffe fisse, indicano le autorizzazioni e i certificati cui tali tariffe si applicano. Il sito dell'Agenzia deve contenere un link alle informazioni rese pubbliche dalle NSA. Nella relazione annuale l'Agenzia indica gli elementi alla base della tariffa oraria, i risultati finanziari e le previsioni.

Gestione contabile e sostenibilità

L'Agenzia deve tenere separati entrate e spese derivanti dalle attività soggette a diritti e corrispettivi, accreditando i proventi su un conto bancario separato e redigendo una relazione annuale sulle entrate, spese e struttura/andamento dei costi. Le eventuali eccedenze di fine esercizio sono accantonate in una riserva di bilancio e utilizzate per coprire disavanzi o eccedenze secondo il regolamento finanziario dell'Agenzia; deve essere garantita la sostenibilità del relativo gettito.

Valutazione, revisione e data di applicazione

Il regime tariffario è valutato ogni esercizio finanziario sulla base dei risultati finanziari e delle previsioni, in collegamento con il documento unico di programmazione dell'Agenzia; la Commissione può correggere gli importi se necessario. Il regolamento deve essere rivisto entro il 16 giugno 2022 in vista dell'introduzione progressiva di diritti fissi. È in vigore dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è applicabile dal 16 febbraio 2019.

Disposizioni transitorie

Nei casi previsti dall'articolo 55, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/545 e dall'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/763, il lavoro svolto prima della presentazione della domanda all'Agenzia non è coperto dai diritti e corrispettivi del presente regolamento ed è soggetto alla legislazione nazionale.

Come è indicizzato

Materietrasporti ferroviariagenzie dell'uediritti e tariffeprocedimenti amministrativifinanza pubblica dell'ue

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.