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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/988

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/988 della Commissione, del 27 aprile 2018, recante modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 che stabilisce i requisiti amministrativi relativi ai limiti di emissione e all'omologazione di motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali in conformità al regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32018R0988

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento 2018/988 interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 per correggere errori materiali, uniformare la terminologia e completare i modelli documentali relativi all’omologazione UE dei motori per macchine mobili non stradali. Introduce inoltre una disciplina transitoria per evitare interruzioni nei procedimenti di omologazione e nella commercializzazione dei motori già conformi alla precedente versione. Alcune modifiche sono finalizzate a coordinare i documenti con il monitoraggio in servizio previsto dal regolamento delegato (UE) 2017/655 e con il regolamento (UE) 2016/1628.

Modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 sui requisiti amministrativi per i limiti di emissione e l’omologazione dei motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali.

Ambito di applicazione

Si applica ai procedimenti di omologazione UE, ai modelli documentali e alle rettifiche tecniche relativi ai motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, nell’ambito del regolamento (UE) 2016/1628. Incide sulle autorità di omologazione, sui costruttori di motori, sui servizi tecnici e, per gli aspetti di immissione sul mercato, sulle autorità nazionali. Le disposizioni transitorie consentono, fino al 31 dicembre 2018, il rilascio di omologazioni UE secondo la versione del regolamento applicabile al 6 agosto 2018 e, fino al 30 giugno 2019, l’immissione sul mercato di motori basati su tipi omologati secondo tale versione. Regolamento direttamente applicabile e rilevante ai fini SEE.

Modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 sui motori per macchine mobili non stradali

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/988 della Commissione interviene sul sistema documentale e procedurale relativo all’omologazione UE dei motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali. La finalità è duplice: correggere errori e omissioni emersi nella versione precedente del regolamento 2017/656 e armonizzare la disciplina con il regolamento (UE) 2016/1628 e con il regolamento delegato (UE) 2017/655 sul monitoraggio in servizio.

Finalità e contesto normativo

Dai considerando emerge che il regolamento 2017/656 conteneva modelli documentali incompleti o imprecisi. La Commissione interviene quindi per rendere più completi i modelli, chiarire la terminologia tecnica, agevolare il calcolo delle emissioni ai fini del monitoraggio in servizio e rettificare contraddizioni, riferimenti e numerazioni non corrette.

Ambito applicativo e destinatari

Il regolamento riguarda i procedimenti di omologazione UE, la documentazione informativa, i certificati di omologazione e i verbali di prova relativi ai motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali. I destinatari pratici sono i costruttori di motori, le autorità di omologazione, i servizi tecnici e, per il profilo dell’immissione sul mercato, le autorità nazionali. Il testo è indicato come rilevante ai fini del SEE.

Disposizioni transitorie

L’articolo 1 inserisce nel regolamento 2017/656 un nuovo articolo 12 bis. Tale disposizione consente una transizione ordinata verso il nuovo testo modificato dal regolamento 2018/988:

  • fino al 31 dicembre 2018, le autorità di omologazione continuano a rilasciare omologazioni UE a tipi o famiglie di motori secondo la versione del regolamento applicabile al 6 agosto 2018;
  • fino al 30 giugno 2019, le autorità nazionali consentono l’immissione sul mercato di motori basati su un tipo di motore omologato secondo la medesima versione.

Queste previsioni evitano che le modifiche documentali producano effetti immediati di discontinuità sui procedimenti in corso e sui motori già coperti da omologazione.

Integrazioni alla documentazione informativa

Nell’allegato I del regolamento 2017/656 vengono rafforzati i contenuti della documentazione da presentare all’autorità di omologazione. In particolare:

  • deve essere inclusa, se del caso, una copia delle relazioni dimostrative previste dal regolamento delegato (UE) 2017/654;
  • deve essere fornita, se del caso, una descrizione delle modalità di accesso alle registrazioni e del metodo di lettura delle stesse;
  • per i motori appartenenti a famiglie NCD o PCD, può essere presentata una motivazione dell’appartenenza alla famiglia, insieme alle informazioni richieste, previo accordo dell’autorità di omologazione.

L’obiettivo è aumentare trasparenza e completezza del fascicolo tecnico, rendendo più agevole il controllo dell’autorità.

Adeguamenti dei modelli di certificato e del verbale di prova

Nell’allegato IV del regolamento 2017/656 vengono aggiunti al certificato di omologazione UE i valori di riferimento per il monitoraggio in servizio:

  • lavoro di riferimento (kWh);
  • massa di CO2 di riferimento (g).

La nota esplicativa precisa che tali valori sono applicabili solo ai motori delle sottocategorie NRE-v-5 e NRE-v-6 sottoposti alla prova NRTC.

In parallelo, il formato unico del verbale di prova viene riformulato per allinearlo alla terminologia del regolamento (UE) 2016/1628 e per includere in modo ordinato i dati relativi al ciclo di prova transitorio, ai fattori di deterioramento, ai risultati delle emissioni, al sistema di campionamento e ai valori finali, compresi i riferimenti per il monitoraggio in servizio.

Rettifiche terminologiche e tecniche

Il regolamento contiene numerose rettifiche puntuali agli allegati del regolamento 2017/656. Le principali riguardano:

  • la sostituzione della voce «cilindrata del motore» con «cilindrata totale del motore» in più punti;
  • la sostituzione del riferimento alla disposizione transitoria «TM» con «TR»;
  • la correzione di formule, intestazioni di tabelle e descrizioni delle voci nei modelli;
  • la sostituzione di espressioni non corrette, come «MOTORE NON ADATTO ALLE MACCHINE UE», con «MOTORE NON ADATTO ALL'USO SU MACCHINE MOBILI NON STRADALI DELL'UE»;
  • l’aggiornamento di esempi di numeri di omologazione UE per renderli conformi alla terminologia tecnica corretta.

Criteri di appartenenza alla stessa famiglia di motori

Nell’allegato IX del regolamento 2017/656 vengono sostituiti i punti relativi alla cilindrata del cilindro come criterio di classificazione nella stessa famiglia di motori. I nuovi limiti sono i seguenti:

  • per motori con cilindrata del cilindro pari o superiore a 750 cm3, la differenza tra le cilindrate del cilindro non deve superare il 15% della cilindrata del cilindro massima della famiglia;
  • per motori con cilindrata del cilindro inferiore a 750 cm3, la differenza non deve superare il 30% della cilindrata del cilindro massima della famiglia.

È inoltre previsto che motori che superano tali soglie possano essere comunque considerati appartenenti alla stessa famiglia solo con l’approvazione dell’autorità di omologazione, sulla base di elementi tecnici quali calcoli, simulazioni o risultati di prova che dimostrino l’assenza di un impatto significativo sulle emissioni allo scarico.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e, come espressamente indicato, è obbligatorio in tutti i suoi elementi.

Disposizioni principali

Modifiche al regolamento (UE) 2017/656

Viene inserito un nuovo articolo 12 bis sulle disposizioni transitorie e vengono modificati gli allegati I e IV del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656. Le modifiche riguardano, tra l’altro, la documentazione informativa, i modelli di certificato e i riferimenti tecnici da indicare nei documenti di omologazione.

Disposizioni transitorie

Fino al 31 dicembre 2018 le autorità di omologazione continuano a rilasciare omologazioni UE a tipi o famiglie di motori in conformità al regolamento 2017/656 nella versione applicabile al 6 agosto 2018. Fino al 30 giugno 2019 le autorità nazionali consentono anche l’immissione sul mercato di motori basati su un tipo di motore omologato secondo la medesima versione.

Documentazione informativa integrata

Nel fascicolo per l’omologazione il costruttore deve includere, se del caso, copie delle relazioni dimostrative richieste dal regolamento delegato (UE) 2017/654, descrizioni delle modalità di accesso e lettura delle registrazioni, e – per alcune famiglie di motori NCD o PCD – una motivazione dell’appartenenza alla famiglia, previo accordo dell’autorità di omologazione.

Coordinamento con il monitoraggio in servizio

Nel certificato di omologazione UE e nel formato unico del verbale di prova vengono aggiunti i valori di riferimento per il monitoraggio in servizio: lavoro di riferimento (kWh) e massa di CO2 di riferimento (g). Tali elementi sono indicati solo per i motori delle sottocategorie NRE-v-5 e NRE-v-6 sottoposti alla prova NRTC.

Rettifica della terminologia tecnica

La terminologia è allineata in tutto il pacchetto normativo: i riferimenti a «cilindrata» e «cilindrata del motore» sono sostituiti, ove necessario, da «cilindrata del cilindro» e «cilindrata totale del motore». Vengono anche corretti riferimenti, numerazioni e denominazioni nei modelli e nelle tabelle.

Chiarimento sui criteri di appartenenza alla stessa famiglia di motori

Nell’allegato IX del regolamento 2017/656 sono sostituiti i criteri relativi alla cilindrata del cilindro: per motori con cilindrata del cilindro ≥ 750 cm3 la differenza massima tra cilindrate del cilindro non può superare il 15% della cilindrata massima della famiglia; per motori con cilindrata del cilindro < 750 cm3 il limite è del 30%. Superamenti dei limiti possono essere accettati solo con approvazione dell’autorità di omologazione su base tecnica.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieambienteomologazione dei veicoliemissioni inquinantimercato internotrasporti

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