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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/675

Regolamento (UE) 2018/675 della Commissione, del 2 maggio 2018, recante modifica delle appendici dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda le sostanze CMR (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32018R0675

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’allegato XVII del REACH per allineare i divieti/restrizioni sulle sostanze CMR alle più recenti classificazioni armonizzate del regolamento CLP. Modifica anche i riferimenti normativi contenuti nelle voci 28-30 e inserisce nuove sostanze nelle appendici pertinenti, tra cui la formaldeide e varie sostanze del cadmio, oltre ad altri composti specificamente elencati. L’atto prevede una data di applicazione generale al 1° dicembre 2018, con applicazione anticipata per una parte della disposizione relativa alla formaldeide.

Modifica delle appendici dell’allegato XVII del regolamento REACH per aggiornare i divieti/restrizioni relativi alle sostanze CMR di categoria 1A e 1B, incluse nuove sostanze e riferimenti aggiornati al regolamento CLP.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle sostanze chimiche classificate come cancerogene, mutagene sulle cellule germinali o tossiche per la riproduzione di categoria 1A o 1B ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), nonché alle miscele che le contengono nelle concentrazioni rilevanti per i punti 28, 29 e 30 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). Incide sugli operatori economici che immettono sul mercato o utilizzano tali sostanze/miscele, con particolare riguardo alla vendita al pubblico. È applicabile in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, con applicazione generale dal 1° dicembre 2018 e applicazione anticipata, dalla data di entrata in vigore, per la sola voce relativa alla formaldeide nella misura indicata nell’allegato.

Modifica delle appendici dell’allegato XVII del regolamento REACH per le sostanze CMR

Il regolamento della Commissione (UE) 2018/675 interviene sull’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) per aggiornare le restrizioni relative alle sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) di categoria 1A e 1B. L’intervento è motivato dall’esigenza di riallineare le appendici dell’allegato XVII alle nuove classificazioni armonizzate del regolamento CLP e di correggere i riferimenti alla parte 3 dell’allegato VI del medesimo regolamento, come modificato dal regolamento (UE) 2017/776.

Ambito di applicazione

L’atto riguarda le sostanze classificate come CMR di categoria 1A o 1B ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, nonché le miscele che le contengono nelle concentrazioni rilevanti per i punti 28, 29 e 30 dell’allegato XVII REACH. Le restrizioni incidono sull’immissione sul mercato e sull’uso per la vendita al pubblico delle sostanze e miscele interessate. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Aggiornamento dei riferimenti normativi nelle voci 28-30

La colonna 1 delle voci 28, 29 e 30 dell’allegato XVII è sostituita per chiarire che il rinvio riguarda le sostanze elencate nella parte 3 dell’allegato VI del regolamento CLP, distinte per categoria CMR. Le tre voci coprono quindi:

  • sostanze cancerogene di categoria 1A o 1B;
  • sostanze mutagene sulle cellule germinali di categoria 1A o 1B;
  • sostanze tossiche per la riproduzione di categoria 1A o 1B.

Nuove sostanze inserite nelle appendici

L’allegato del regolamento inserisce nuove sostanze nelle appendici dell’allegato XVII, aggiornando l’elenco delle sostanze soggette alle restrizioni.

Nell’appendice 2 sono inserite, tra le altre:

  • 2,3-epossipropile metacrilato / glicidil metacrilato;
  • carbonato di cadmio;
  • idrossido di cadmio / diidrossido di cadmio;
  • nitrato di cadmio / dinitrato di cadmio;
  • formaldeide;
  • antrachinone;
  • N,N′-metilen dimorfolina / N,N′-metilen-bis-morfolina (MBM);
  • prodotti di reazione di paraformaldeide e 2-idrossipropilamina (MBO);
  • prodotti di reazione di paraformaldeide con 2-idrossipropilamina (HPT);
  • metilidrazina.

Nell’appendice 4 sono aggiunte le voci relative a:

  • carbonato di cadmio;
  • idrossido di cadmio / diidrossido di cadmio;
  • nitrato di cadmio / dinitrato di cadmio.

Nell’appendice 6 sono aggiunte, tra le altre:

  • 2-metil-1-(4-metiltiofenil)-2-morfolinopropan-1-one;
  • 2,3-epossipropile metacrilato / glicidil metacrilato;
  • ciproconazolo;
  • dilaurato dibutilstannico;
  • acido nonadecafluorodecanoico, nonadecafluorodecanoato di ammonio e nonadecafluorodecanoato di sodio;
  • triadimenolo;
  • chinolin-8-olo / 8-idrossichinolina;
  • tiacloprid;
  • carbetamide.

Formaldeide e applicazione anticipata

Un rilievo specifico è attribuito alla formaldeide. Il regolamento ricorda che essa è stata classificata come cancerogena di categoria 1B dal regolamento (UE) n. 605/2014, ma era stata esclusa dal precedente aggiornamento in attesa della valutazione dell’ECHA. Con il presente atto la formaldeide viene inserita tra le sostanze interessate dalle appendici dell’allegato XVII. Inoltre, la Commissione consente agli operatori di applicare volontariamente le nuove disposizioni prima della data generale di applicazione.

Entrata in vigore e data di applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La regola generale di applicazione decorre dal 1° dicembre 2018. Fa eccezione il paragrafo 2 dell’allegato, nella misura in cui riguarda soltanto la sostanza "formaldeide:.. %", che si applica dalla data di entrata in vigore.

Disposizioni principali

Aggiornamento dei riferimenti alle classificazioni CLP

La colonna 1 delle voci 28, 29 e 30 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è sostituita per riferirsi correttamente alla parte 3 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008, come modificato dal regolamento (UE) 2017/776. Le tre voci riguardano rispettivamente sostanze cancerogene di categoria 1A o 1B, mutagene sulle cellule germinali di categoria 1A o 1B e tossiche per la riproduzione di categoria 1A o 1B, elencate nelle apposite appendici.

Inserimento di nuove sostanze nelle appendici 2, 4 e 6

L’allegato del regolamento inserisce nuove voci nelle appendici dell’allegato XVII del REACH. Nell’appendice 2 e nell’appendice 4 sono aggiunte, tra le altre, le sostanze del cadmio (carbonato di cadmio, idrossido/diidrossido di cadmio, nitrato/dinitrato di cadmio). Nell’appendice 2 sono inoltre inseriti formaldeide, antrachinone, MBM e altri prodotti di reazione; nell’appendice 6 sono aggiunti, tra le altre, 2-metil-1-(4-metiltiofenil)-2-morfolinopropan-1-one, glicidil metacrilato, ciproconazolo, dilaurato dibutilstannico, acido nonadecafluorodecanoico e i relativi sali, triadimenolo, chinolin-8-olo, tiacloprid e carbetamide.

Formaldeide e applicazione anticipata

La formaldeide è stata classificata come cancerogena di categoria 1B dal regolamento (UE) n. 605/2014, ma era stata temporaneamente esclusa dal precedente aggiornamento in attesa della valutazione ECHA. Il regolamento la reintroduce tra le sostanze rilevanti dell’allegato XVII e consente l’applicazione volontaria delle nuove disposizioni prima della data generale di applicazione. Per la sola disposizione dell’allegato che riguarda la formaldeide, nella misura prevista, l’applicazione decorre dalla data di entrata in vigore.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica dal 1° dicembre 2018, salvo il paragrafo 2 dell’allegato limitatamente alla sostanza "formaldeide:.. %", che si applica dalla data di entrata in vigore. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesostanze chimichereachclassificazione e etichettatura delle sostanzerestrizioni di mercatosalute pubblica

Testo integrale

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