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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/968

Regolamento delegato (UE) 2018/968 della Commissione, del 30 aprile 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le valutazioni dei rischi in relazione alle specie esotiche invasive

Normativa europea32018R0968

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) n. 1143/2014 precisando come devono essere svolte le valutazioni dei rischi delle specie esotiche invasive. Stabilisce che tali valutazioni debbano seguire elementi comuni dettagliati, basarsi sulle migliori prove scientifiche disponibili e coprire l’intero territorio dell’Unione, escluse le regioni ultraperiferiche. Vengono inoltre fissati requisiti su incertezza, controllo di qualità, indipendenza degli autori e contenuto minimo di ciascuna sezione della valutazione. L’allegato sviluppa analiticamente i singoli elementi da considerare, dalla descrizione della specie ai costi dei danni e ai benefici derivanti dagli usi noti.

Definizione dettagliata degli elementi comuni e della metodologia per le valutazioni dei rischi relative alle specie esotiche invasive ai fini dell’inclusione nell’elenco dell’Unione.

Ambito di applicazione

Si applica alle valutazioni dei rischi richieste ai fini dell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1143/2014, sia per le proposte di inserimento di specie esotiche invasive nell’elenco dell’Unione sia per le richieste presentate dagli Stati membri. L’ambito territoriale della valutazione copre l’intero territorio dell’Unione, con esclusione delle regioni ultraperiferiche. Il regolamento disciplina il contenuto tecnico-scientifico, la metodologia, l’uso delle fonti, la gestione dell’incertezza e il controllo di qualità delle valutazioni; non introduce esclusioni soggettive ulteriori rispetto a tale delimitazione territoriale.

Regolamento delegato (UE) 2018/968: valutazioni dei rischi per le specie esotiche invasive

Il regolamento integra il regolamento (UE) n. 1143/2014 precisando il contenuto e la metodologia delle valutazioni dei rischi necessarie per l’inserimento di specie esotiche invasive nell’elenco dell’Unione. La Commissione, richiamando la necessità di basi scientifiche solide e di criteri comparabili tra valutazioni, disciplina anche la gestione dell’incertezza e il controllo di qualità.

Finalità e contesto normativo

Il provvedimento nasce nel quadro dell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1143/2014, che richiede una valutazione dei rischi come prerequisito per l’inclusione di nuove specie nell’elenco dell’Unione. I considerando evidenziano che esistono già metodi scientifici consolidati, che vanno valorizzati purché contengano gli elementi comuni richiesti, ma che occorre una descrizione più dettagliata per garantire omogeneità e solidità delle decisioni a livello unionale.

Ambito territoriale della valutazione

La valutazione dei rischi deve riguardare tutto il territorio dell’Unione, esclusa le regioni ultraperiferiche, che sono espressamente sottratte al perimetro della valutazione. L’area di valutazione assume rilievo per tutte le sezioni dell’analisi, sia per l’introduzione e la diffusione della specie sia per la stima degli effetti e dei costi.

Fonti scientifiche, incompletezza delle informazioni e incertezza

L’articolo 2 impone che la valutazione sia fondata sui dati scientifici più affidabili disponibili, compresi i risultati più recenti della ricerca internazionale e le pubblicazioni sottoposte a peer review. In mancanza di tali fonti, o quando esse non siano sufficienti, possono essere utilizzati anche altri materiali: pubblicazioni non peer reviewed, pareri di esperti, informazioni delle autorità degli Stati membri, notifiche ufficiali, banche dati e contributi della scienza dei cittadini, purché tutte le fonti siano citate.

Il regolamento è particolarmente attento ai casi in cui una specie sia poco studiata o presenti dati incompleti. In tali ipotesi il metodo o protocollo deve consentire comunque di completare la valutazione, segnalando chiaramente le lacune informative e senza lasciare domande prive di risposta. Ogni risposta deve inoltre riportare un livello di incertezza o di fiducia, costruito secondo un metodo documentato e richiamato nella valutazione stessa.

Controllo di qualità e indipendenza

Il controllo di qualità è qualificato come parte essenziale della valutazione dei rischi. È richiesto almeno un riesame da parte di due controllori di pari livello, e la valutazione deve descrivere il processo di quality control adottato. Autori e controllori devono essere indipendenti, avere competenze scientifiche pertinenti e non appartenere alla stessa istituzione.

Contenuto degli elementi comuni: descrizione della specie e dinamiche biologiche

L’allegato dettaglia il primo nucleo di contenuti, relativo alla descrizione della specie. Deve essere possibile comprenderne l’identità senza consultare documenti supplementari. La valutazione può riguardare, in casi motivati, più specie insieme, ad esempio se appartenenti allo stesso genere e con impatti comparabili; deve però indicarlo espressamente e precisare se comprende o esclude sottospecie, taxa inferiori, ibridi, varietà o razze.

Per l’identità tassonomica occorre indicare almeno: famiglia, ordine e classe; nome scientifico attuale e autore; sinonimi più comuni; nomi commerciali; sottospecie, taxa inferiori, ibridi, varietà o razze più comuni; specie simili, sia esotiche sia autoctone, al fine di evitare errori di identificazione o di sostituzione. Vanno inoltre descritti la storia invasiva della specie, i paesi invasi, la cronologia delle prime osservazioni, dell’insediamento e della diffusione, nonché l’areale naturale e potenziale, con riferimento a continente, area climatica e habitat.

Riproduzione, diffusione, vettori e merci

L’allegato richiede poi una descrizione dei modi e delle dinamiche di riproduzione e diffusione, comprensiva dei meccanismi riproduttivi, delle condizioni ambientali necessarie, della pressione dei propaguli e dei tassi di diffusione. La stessa logica vale per i vettori di introduzione e diffusione, sia deliberati sia accidentali, con riferimento alla classificazione elaborata dalla Convenzione sulla diversità biologica.

Per i vettori deliberati e accidentali devono essere indicati importanza, rischi connessi, probabilità di introduzione o diffusione, sopravvivenza durante trasporto e stoccaggio, trasferimento verso habitat ospiti idonei, nonché, quando possibile, origine e punto finale dei vettori. Per i vettori accidentali rileva anche la probabilità di mancata individuazione al punto di ingresso. Devono inoltre essere descritte le merci associate all’introduzione o alla diffusione, con i relativi rischi commerciali e la probabilità di contaminazione o di funzionare da vettore.

Rischi di introduzione, insediamento e diffusione, inclusi gli scenari climatici

La valutazione approfondita deve analizzare i rischi di introduzione, insediamento e diffusione nelle pertinenti regioni biogeografiche, tenendo conto delle condizioni climatiche attuali e di quelle derivanti da possibili cambiamenti climatici. Non è necessario costruire una serie completa di simulazioni per diversi scenari climatici, purché sia fornita una valutazione per uno scenario di medio termine, ad esempio 30-50 anni, con chiara spiegazione delle ipotesi. I rischi possono essere espressi in termini di probabilità o di tasso.

Distribuzione attuale e futura

La sezione sulla distribuzione attuale deve indicare in quali regioni biogeografiche o sottoregioni marine la specie è presente e insediata, nonché la situazione in ciascuno Stato membro e, se del caso, nei paesi limitrofi. La proiezione della distribuzione futura deve individuare le regioni e gli Stati membri in cui la specie potrebbe insediarsi, in particolare in funzione dei cambiamenti climatici.

Effetti negativi su biodiversità, servizi ecosistemici, salute, sicurezza ed economia

L’allegato impone di distinguere tra effetti noti e potenziali effetti futuri. Gli effetti noti possono riferirsi anche a paesi terzi con condizioni eco-climatiche analoghe, mentre la valutazione del potenziale effetto futuro riguarda solo l’area di valutazione dei rischi. Gli impatti devono essere basati sui migliori dati quantitativi o qualitativi disponibili e misurati o classificati in modo esplicito, con riferimento al sistema di valutazione utilizzato.

Per la biodiversità occorre considerare specie autoctone, incluse quelle della lista rossa e quelle tutelate dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, habitat, siti protetti, caratteristiche chimiche, fisiche e strutturali degli ecosistemi, stato ecologico delle acque interne ed esterne. Per i servizi ecosistemici vanno considerati i servizi di approvvigionamento, regolazione e culturali. Per salute umana, sicurezza ed economia devono essere descritti, se pertinenti, malattie, allergie, danni a persone, beni e infrastrutture, e interruzioni o conseguenze su attività economiche o sociali.

Costi dei danni e usi della specie

La valutazione deve includere una stima dei costi potenziali dei danni alla biodiversità, ai servizi ecosistemici, alla salute umana, alla sicurezza e all’economia, espressa in termini quantitativi e/o qualitativi secondo le informazioni disponibili. Se i dati non consentono una stima per l’intera area di valutazione, possono essere usati dati qualitativi o studi di caso provenienti dall’Unione o da paesi terzi.

Infine, devono essere descritti gli usi noti della specie e i benefici sociali ed economici che ne derivano. Occorre indicare la rilevanza economica, ambientale e sociale di ciascun uso e i relativi beneficiari, anche in forma quantitativa o qualitativa, ricorrendo se necessario a dati e casi comparativi.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per i professionisti, esso costituisce la base tecnica per verificare la completezza e l’adeguatezza delle valutazioni dei rischi che sorreggono l’inserimento di una specie esotica invasiva nell’elenco dell’Unione.

Disposizioni principali

Applicazione degli elementi comuni

L’articolo 1 rinvia all’allegato, che contiene la descrizione dettagliata dell’applicazione degli elementi comuni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a h), del regolamento (UE) n. 1143/2014.

Metodologia della valutazione dei rischi

L’articolo 2 stabilisce che la valutazione dei rischi deve comprendere gli elementi comuni dell’allegato ed essere conforme alla metodologia del regolamento. Sono ammessi qualsiasi protocollo o metodo, purché rispettino integralmente i requisiti del regolamento delegato e del regolamento (UE) n. 1143/2014.

Base territoriale e fonti scientifiche

La valutazione deve coprire il territorio dell’Unione esclusi le regioni ultraperiferiche. Deve basarsi sui dati scientifici più affidabili disponibili, incluse pubblicazioni sottoposte a peer review; in assenza o insufficienza di queste, possono essere usate altre pubblicazioni, pareri di esperti, informazioni delle autorità nazionali, notifiche ufficiali, banche dati e scienza dei cittadini, con citazione delle fonti.

Gestione dell’assenza di informazioni e dell’incertezza

Il metodo deve consentire di completare la valutazione anche quando mancano dati o le informazioni sono insufficienti, indicandolo chiaramente in modo che nessuna domanda resti senza risposta. Ogni risposta deve includere una valutazione del livello di incertezza o di fiducia, basata su un metodo o protocollo documentato e citato.

Sintesi finale e controllo di qualità

La valutazione deve contenere una sintesi delle componenti e una conclusione generale chiara e coerente. Il controllo di qualità è parte integrante della valutazione e comprende almeno il riesame da parte di due controllori di pari livello; autori e controllori devono essere indipendenti, competenti e non affiliati alla stessa istituzione.

Contenuto dettagliato dell’allegato

L’allegato specifica gli elementi da trattare per ciascun profilo della valutazione: descrizione della specie; riproduzione e diffusione; vettori e merci connessi all’introduzione e diffusione; rischio di introduzione, insediamento e diffusione nelle regioni biogeografiche; distribuzione attuale e futura; effetti negativi su biodiversità, servizi ecosistemici, salute, sicurezza ed economia; costi potenziali dei danni; usi noti della specie e relativi benefici sociali ed economici.

Entrata in vigore

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieambientespecie esotiche invasivebiodiversitàvalutazione del rischiotutela della salute e dell'economia

Testo integrale

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