Regolamento (UE) 2018/987
Regolamento delegato (UE) 2018/987 della Commissione, del 27 aprile 2018, recante modifica e rettifica del regolamento delegato (UE) 2017/655 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio delle emissioni di inquinanti gassosi da motori a combustione interna in servizio installati su macchine mobili non stradali (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato (UE) 2018/987 modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2017/655 sul monitoraggio in servizio delle emissioni dei motori per macchine mobili non stradali. Gli interventi riguardano soprattutto i termini e le soglie per le prove, alcune regole di calcolo e arrotondamento, la precisazione di riferimenti documentali e la correzione di errori tecnici e redazionali. Sono inoltre previste disposizioni transitorie per evitare interruzioni nel rilascio delle omologazioni e nell’immissione sul mercato.
Modifica e rettifica delle regole UE sul monitoraggio in servizio delle emissioni dei motori a combustione interna installati su macchine mobili non stradali.
Ambito di applicazione
Si applica ai motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, con particolare riferimento al monitoraggio in servizio delle emissioni di inquinanti gassosi ai sensi del regolamento (UE) 2016/1628 e del regolamento delegato (UE) 2017/655. Riguarda i costruttori, le autorità di omologazione e gli Stati membri per quanto concerne omologazione UE, prove PEMS, presentazione dei risultati, immissione sul mercato e rettifica delle procedure tecniche. Contiene disposizioni transitorie fino al 31 dicembre 2018 per il rilascio delle omologazioni e fino al 30 giugno 2019 per l’immissione sul mercato di motori basati su tipi omologati secondo la versione del regolamento applicabile al 6 agosto 2018.
Modifica e rettifica del monitoraggio in servizio delle emissioni dei motori per macchine mobili non stradali
Il regolamento delegato (UE) 2018/987 interviene sul regolamento delegato (UE) 2017/655, che disciplina il monitoraggio delle emissioni di inquinanti gassosi dei motori a combustione interna installati su macchine mobili non stradali. L’atto è adottato in attuazione dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1628 e mira a correggere errori tecnici, chiarire alcune formule di calcolo e adeguare taluni termini procedurali, anche per garantire coerenza con gli altri atti di esecuzione e delegati collegati.
Ambito applicativo e contesto normativo
L’intervento riguarda il sistema di omologazione e di monitoraggio in servizio dei motori destinati a macchine mobili non stradali, con riferimento alle prove eseguite mediante PEMS e ai dati richiesti ai costruttori e alle autorità di omologazione. Le modifiche incidono sulle procedure del regolamento delegato (UE) 2017/655 e sui relativi allegati, senza riscrivere l’intero quadro regolatorio di base dettato dal regolamento (UE) 2016/1628.
Disposizioni transitorie
È introdotto un articolo 3 bis che disciplina una fase transitoria per evitare vuoti applicativi:
- fino al 31 dicembre 2018, le autorità di omologazione continuano a rilasciare omologazioni UE secondo la versione del regolamento applicabile al 6 agosto 2018;
- fino al 30 giugno 2019, gli Stati membri continuano ad autorizzare l’immissione sul mercato dei motori basati su tipi omologati secondo la medesima versione. Queste previsioni si applicano "fatta salva" l’applicazione del regolamento come modificato dal regolamento delegato (UE) 2018/987.
Adeguamento dei termini e delle soglie per i motori NRE-v-5
Una delle principali modifiche riguarda la sottocategoria NRE-v-5. Poiché, ai sensi dell’allegato III, tabella III-1, del regolamento (UE) 2016/1628, le date obbligatorie di applicazione per tali motori sono successive di un anno rispetto alla sottocategoria NRE-v-6, il regolamento riduce la durata richiesta dell’accumulo di esercizio per le prove di monitoraggio in servizio.
In particolare:
- per i motori con potenza di riferimento 56 ≤ P < 130 kW, il primo gruppo di 9 motori è sottoposto a prova con accumulo di esercizio inferiore al 20% dell’EDP e i risultati devono essere presentati entro il 31 dicembre 2022; il secondo gruppo di 9 motori è provato con accumulo superiore al 55% dell’EDP e i verbali di prova devono essere presentati entro il 31 dicembre 2024;
- per i motori con potenza di riferimento 130 ≤ P ≤ 560 kW, le corrispondenti soglie sono rispettivamente 30% e 70% dell’EDP.
Viene inoltre precisato che i risultati delle prove dei primi nove motori devono essere presentati entro 12 mesi dall’installazione del primo motore sulla macchina mobile non stradale e comunque entro 18 mesi dall’inizio della produzione del tipo di motore o della famiglia di motori omologati.
Soggetti, prove e requisiti operativi
Il regolamento chiarisce che l’operatore della macchina mobile non stradale incaricato della prova di monitoraggio in servizio può non coincidere con l’operatore professionale abituale. È tuttavia necessario che il costruttore dimostri all’autorità di omologazione che l’operatore designato dispone di formazione e competenze sufficienti per l’utilizzo della macchina.
Sul piano tecnico-statistico, viene sostituita la tabella delle tolleranze nell’appendice 3:
- il coefficiente angolare della linea di regressione m deve essere compreso tra 0,9 e 1,1, con valore raccomandato;
- il coefficiente di determinazione r2 deve essere almeno pari a 0,9, con valore obbligatorio.
Chiarimenti sul calcolo delle emissioni e sui riferimenti documentali
Nell’appendice 5 viene precisato che il lavoro di riferimento e la massa di CO2 di riferimento da utilizzare nelle procedure di calcolo per un tipo di motore, o per tutti i tipi di motore appartenenti alla stessa famiglia, sono quelli indicati nei punti 11.3.1 e 11.3.2 dell’addendum del certificato di omologazione UE, secondo il modello previsto dall’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656.
Il regolamento chiarisce anche le regole di arrotondamento: in conformità alla norma ASTM E 29-06b, il risultato finale della prova deve essere arrotondato in un unico passaggio al numero di decimali corrispondente ai valori limite applicabili di cui all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1628, più un’ulteriore cifra significativa. Il richiamo serve a evitare errori di arrotondamento nel calcolo delle emissioni.
Rettifiche tecniche all’allegato del regolamento delegato (UE) 2017/655
L’allegato II del regolamento 2018/987 contiene una serie di rettifiche di errori materiali e di formula. Tra le correzioni principali:
- la ECU deve fornire le informazioni di flusso dati agli strumenti di misura o al data logger del sistema PEMS secondo l’appendice 7;
- le prove di monitoraggio in servizio devono essere eseguite usando i PEMS conformemente all’appendice 1;
- i costruttori devono seguire le procedure delle appendici 2, 3, 4 e 5 per prova, pretrattamento dei dati, individuazione degli interventi validi e calcolo delle emissioni;
- deve essere redatto un verbale di prova per ciascun motore sottoposto a prova;
- alcune equazioni e definizioni nelle appendici 5 e 8 vengono corrette, inclusa la definizione di cilindrata totale del motore in cm3.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto delegato, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Disposizioni transitorie
È inserito l’articolo 3 bis nel regolamento delegato (UE) 2017/655. Fino al 31 dicembre 2018 le autorità di omologazione continuano a rilasciare omologazioni UE per tipi o famiglie di motori secondo la versione del regolamento applicabile al 6 agosto 2018. Fino al 30 giugno 2019 gli Stati membri continuano ad autorizzare l’immissione sul mercato di motori basati su tipi omologati secondo tale versione.
Adeguamento delle scadenze per i motori NRE-v-5
Per i motori della sottocategoria NRE-v-5 vengono ridotti i requisiti temporali di accumulo di esercizio ai fini del monitoraggio in servizio. Sono previsti due gruppi di prove di 9 motori: per motori con accumulo di esercizio inferiore alla soglia a % dell’EDP, con presentazione dei risultati entro il 31 dicembre 2022; e per motori con accumulo superiore alla soglia b % dell’EDP, con presentazione dei verbali di prova entro il 31 dicembre 2024. Le soglie sono fissate in funzione della potenza di riferimento: per 56 ≤ P < 130 kW, a = 20 e b = 55; per 130 ≤ P ≤ 560 kW, a = 30 e b = 70.
Tempi di presentazione dei risultati delle prove
I risultati delle prove dei primi nove motori devono essere presentati entro 12 mesi dall’installazione del primo motore sulla macchina mobile non stradale ed entro 18 mesi dall’inizio della produzione del tipo di motore o della famiglia di motori omologati.
Soggetto che esegue la prova
L’operatore della macchina mobile non stradale che esegue la prova di monitoraggio in servizio può essere diverso dall’operatore professionale abituale, purché il costruttore dimostri all’autorità di omologazione che l’operatore designato ha conseguito formazione e competenze sufficienti per l’utilizzo della macchina.
Tolleranze per la regressione statistica
Nell’appendice 3 viene sostituita la tabella delle tolleranze: il coefficiente angolare della linea di regressione m deve essere compreso tra 0,9 e 1,1, con valore raccomandato; il coefficiente di determinazione r2 deve essere almeno pari a 0,9, con valore obbligatorio.
Riferimenti al lavoro di riferimento e alla massa di CO2
Nell’appendice 5 viene chiarito che il lavoro di riferimento e la massa di CO2 di riferimento per un tipo di motore, o per tutti i tipi di motore della stessa famiglia, sono quelli indicati nei punti 11.3.1 e 11.3.2 dell’addendum del certificato di omologazione UE, secondo il modello dell’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656.
Arrotondamento dei risultati di prova
Viene precisato che, in conformità alla norma ASTM E 29-06b, il risultato finale della prova deve essere arrotondato in un unico passaggio al numero di decimali indicato dai valori limite applicabili delle emissioni di gas di scarico di cui all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1628, più un’ulteriore cifra significativa.
Correzioni tecniche e rinvii corretti nelle appendici
L’allegato II rettifica vari passaggi del regolamento delegato (UE) 2017/655: chiarisce il flusso di dati della ECU verso gli strumenti di misurazione o il data logger PEMS; conferma l’uso dei PEMS per le prove e le procedure da seguire per prove, pretrattamento dati, determinazione degli interventi validi e calcoli; impone un verbale di prova per ciascun motore sottoposto a prova; corregge formule e definizioni nelle appendici 5 e 8, inclusa la definizione della cilindrata totale del motore.
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