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Sentenza

Sentenza n. 6709/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento 1) del Decreto della Questura di Roma, Div. III^, Cat. 6F, adottato il 13/12/2022 e notificato il 12/01/2023 (all. n. 1), con il quale il Dirigente la Divisione P.A.S., per il Questore, ha disposto la revoca, a carico del ricorrente, della licenza di porto di fucile per l'esercizio venatorio n. -OMISSIS-, rilasciata (in realtà, “rinnovata”) al ricorrente il 18/05/2022 dal Commissariato di P.S. Fiumicino; 2) degli atti presupposti, connessi e consequenziali; Con istanza risarcitoria o di pagamento dell'indennizzo ex art. 21 quinquies della Legge n.241/1990.

Giustizia amministrativa202303358

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca della licenza di porto di fucile per l'esercizio venatorio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca della licenza di porto di fucile, disposta dalla Questura dopo il ritiro cautelare delle armi ai sensi dell'art. 39 TULPS, conseguente a una denuncia/querela presentata dal fratello per fatti riconducibili alle ipotesi di cui agli artt. 612 e 582 c.p. Ha dedotto la violazione degli artt. 11 e 43 TULPS e dell'art. 3 l. 241/1990 per carenza di autonoma istruttoria, valutazione e motivazione rispetto al procedimento penale; la mancata considerazione dell'assenza di un pericolo concreto e attuale di abuso delle armi e della destinazione venatoria della licenza; la violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza; nonché eccesso di potere per mancanza dei presupposti, sviamento, travisamento o erronea rappresentazione dei fatti e omessa considerazione dell'interesse pubblico, con contestuale domanda risarcitoria o, in subordine, di indennizzo ex art. 21-quinquies l. 241/1990. Il ricorrente ha inoltre chiesto il differimento dell'udienza per attendere l'esito del procedimento penale, ma il Collegio lo ha negato ritenendo tale esito irrilevante ai fini della decisione amministrativa.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e compensato le spese. Ha ritenuto legittima e congruamente motivata la valutazione della Questura circa il rischio di possibile abuso delle armi, desunto dal contesto familiare conflittuale e dalle reciproche denunce/querele, nonché dagli elementi relativi all'atteggiamento iracondo, ingiurioso, minaccioso e violento attribuito al ricorrente e alla lesione refertata al fratello. La disciplina del TULPS attribuisce all'autorità di pubblica sicurezza un potere ampiamente discrezionale, cautelare e preventivo, non sanzionatorio, volto a tutelare l'incolumità pubblica e privata. La revoca non presuppone un abuso effettivamente accertato, una condanna penale, gravi indizi di colpevolezza o un giudizio di pericolosità sociale, essendo sufficiente una prognosi attendibile di non affidabilità circa il corretto uso delle armi. Il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica dell'eventuale manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti, carenza istruttoria o motivazionale. Nel caso concreto, la valutazione dell'amministrazione non è stata ritenuta manifestamente illogica né affetta dai vizi denunciati; l'interesse pubblico alla sicurezza è stato considerato prevalente rispetto all'interesse ludico-sportivo del titolare della licenza. La pendenza del procedimento penale non imponeva il rinvio né impediva l'adozione della misura amministrativa. La domanda risarcitoria o indennitaria non è stata accolta in quanto il presupposto dell'illegittimità della revoca è stato escluso.

Norme richiamate

  • artt. 11, 39 e 43 R.D. 773/1931 (TULPS)

    Il testo richiama le disposizioni senza riportarne il contenuto testuale.

    Le disposizioni fondano un potere cautelare e preventivo dell'autorità di pubblica sicurezza in materia di armi, diretto a verificare l'affidabilità del titolare e a prevenire anche soltanto il rischio di abuso, senza necessità di un abuso già accertato o di una condanna penale.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il testo richiama la norma senza riportarne il contenuto testuale.

    Impone una motivazione idonea a rendere comprensibile la valutazione amministrativa; nel caso concreto il TAR ha ritenuto congrua la motivazione della revoca.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    Il testo richiama la norma senza riportarne il contenuto testuale.

    È stato invocato dal ricorrente per ottenere, in subordine all'annullamento, un indennizzo, ma la domanda non ha trovato accoglimento in ragione della legittimità della revoca.

  • art. 699 c.p.

    Il testo richiama la disposizione quale espressione del generale divieto di portare armi.

    È richiamato per evidenziare che il porto d'armi costituisce un'eccezione al generale divieto e non integra una posizione di diritto soggettivo assoluto.

  • art. 4, comma 1, l. 110/1975

    Il testo richiama la disposizione quale espressione del generale divieto di portare armi.

    Concorre a fondare la qualificazione del porto d'armi come eccezione al generale divieto, rafforzando l'ampia discrezionalità preventiva dell'autorità di pubblica sicurezza.

Massime di principio

  • La revoca della licenza di porto d'armi ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, e può essere disposta per prevenire un possibile abuso delle armi a tutela dell'incolumità pubblica e privata.
  • Per revocare una licenza di porto d'armi non è necessario accertare un abuso effettivo, una condanna penale, gravi indizi di colpevolezza o una situazione di pericolosità sociale; è sufficiente una prognosi attendibile, secondo un ragionamento induttivo e probabilistico, che il titolare non offra adeguate garanzie di non abusare delle armi.
  • Nel valutare l'affidabilità del titolare della licenza, l'autorità di pubblica sicurezza può considerare non soltanto condotte penalmente accertate, ma anche situazioni personali e familiari conflittuali o genericamente incompatibili con la buona condotta, purché la valutazione sia adeguatamente istruita e motivata.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulla prognosi di affidabilità in materia di armi resta limitato alla verifica di manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti, carenza istruttoria o carenza motivazionale; non può sostituire la propria valutazione a quella dell'autorità di pubblica sicurezza.
  • Nell'esercizio del potere di prevenzione in materia di armi, l'interesse pubblico alla sicurezza può prevalere sull'interesse ludico-sportivo del titolare della licenza, anche quando la licenza sia destinata all'attività venatoria.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaLicenze e autorizzazioni di poliziaMotivazione del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazioneEccesso di potere

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