Ordinanza n. 461/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento - della deliberazione ARERA n. 456/2023/E/EEL del 10 ottobre 2023, recante “Adozione di un provvedimento prescrittivo nei confronti della società Edlo Energy S.p.A. in ottemperanza alla sentenza del giudice amministrativo in tema di strategie di programmazione non diligenti di energia elettrica (procedimento avviato con Deliberazione dell'Autorità 419/2021/E/EEL)”, notificata in data 16 ottobre 2023; - di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, ivi inclusi: - per la parte di interesse, la deliberazione ARERA 12 ottobre 2021 n. 419/2021/E/EEL, recante “Avvio di ulteriori procedimenti per l'ottemperanza alle sentenze del giudice amministrativo in tema di strategie di programmazione non diligenti di energia elettrica” e della relativa Tabella allegata; - della nota ARERA prot. n. 5288 del 7 febbraio 2022, recante la Comunicazione delle risultanze Istruttorie (CRI) del procedimento avviato con la deliberazione 419/2021/E/EEL; - per la parte di interesse, della deliberazione ARERA 8 giugno 2022 n. 249/2022/E/eel recante “Posticipo dei termini per la conclusione dei procedimenti avviati con le deliberazioni dell'Autorità 217/2021/E/eel e 419/2021/E/eel”; - per la parte di interesse, la Delibera 20 giugno 2023 272/2023/E/eel recante “Posticipo del termine per la conclusione dei procedimenti avviati con deliberazione dell'Autorità 419/2021/E/eel”; - dell'atto di quantificazione degli importi oggetto del provvedimento prescrittivo di Terna (non conosciuto) e delle correlate fatture nn. 2302028297 e 2302028302 del 25/10/2023 emesse da Terna.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione ARERA recante un provvedimento prescrittivo nei confronti della società in materia di strategie di programmazione non diligenti di energia elettrica, nonché atti connessi e fatture emesse da Terna
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la deliberazione ARERA n. 456/2023/E/EEL, adottata in ottemperanza a precedenti sentenze del giudice amministrativo e concernente un provvedimento prescrittivo in materia di strategie di programmazione non diligenti di energia elettrica. Sono stati altresì impugnati, per quanto di interesse, gli atti presupposti e connessi, tra cui la deliberazione di avvio del procedimento, la comunicazione delle risultanze istruttorie, le deliberazioni di proroga dei termini procedimentali, l'atto di quantificazione degli importi attribuito a Terna e le relative fatture. L'ordinanza non esamina i motivi di legittimità dedotti nel ricorso, poiché il giudice rileva la necessità di verificare preliminarmente l'attuale permanenza dell'interesse alla decisione nel merito e l'eventuale sopravvenienza di fatti o atti rilevanti.
La decisione
Il TAR non definisce il giudizio e dispone incombenti istruttori. La società ricorrente deve dichiarare motivatamente, con memoria depositata tramite PAT entro il 27 maggio 2026, se permane l'interesse alla decisione nel merito, aggiornando la situazione della vicenda e indicando eventuali fatti o atti sopravvenuti e la necessità di ulteriori attività istruttorie. ARERA, costituita con atto di mera forma, deve fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, indicando in particolare eventuali sopravvenienze rilevanti per la permanenza dell'interesse o per l'esito del giudizio. Il TAR avverte che l'inerzia della ricorrente rispetto alla richiesta di dichiarare la permanenza dell'interesse potrà comportare la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, in applicazione degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a. Le spese non sono disciplinate nel testo dell'ordinanza.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per gli incombenti istruttori disposti dal giudice.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Richiamato in relazione alla possibilità di trarre argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti e all'eventuale improcedibilità conseguente all'inerzia.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate agli incombenti disposti.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse quando la parte, compulsata a manifestare l'interesse alla decisione, rimanga inerte; l'inerzia può esprimere in modo implicito ma inequivoco il disinteresse attuale alla controversia.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nell'adozione dell'ordinanza.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo può disporre specifici incombenti istruttori per verificare la permanenza dell'interesse alla decisione, chiedendo alla parte ricorrente una dichiarazione motivata e aggiornata sulla persistenza dell'interesse e sulle sopravvenienze rilevanti.
- Quando la parte ricorrente, espressamente compulsata mediante ordinanza istruttoria o comunicazione equivalente, omette di dichiarare se permane l'interesse alla decisione, tale inerzia può essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse attuale e condurre all'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- La verifica dell'interesse alla decisione può richiedere anche chiarimenti documentati dell'amministrazione resistente sui fatti sopravvenuti e sugli eventuali atti adottati dopo la proposizione del ricorso, qualora tali elementi possano incidere sull'utilità concreta della pronuncia.
- Gli incombenti istruttori possono essere finalizzati non solo all'accertamento dei fatti sostanziali controversi, ma anche alla verifica delle condizioni attuali dell'azione e dell'utilità concreta della decisione di merito.
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