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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10489/2023 del 19/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria a un’istanza di rimborso presentata da una società per ottenere la restituzione di imposte anticipate convertite in credito d’imposta IRES ai sensi dell’art. 2, commi 56-bis e 57, del D.L. n. 225/2010, conv. in legge. La società sosteneva di avere i presupposti per il rimborso in quanto aveva iscritto in bilancio imposte anticipate e riportato perdite fiscali nella dichiarazione dei redditi; l’Ufficio negava il rimborso assumendo, da un lato, che la disciplina consentisse il rimborso solo dopo l’effettuazione delle compensazioni e, dall’altro, che la normativa non fosse applicabile a crediti maturati in periodi d’imposta anteriori alla sua entrata in vigore. In appello la CTR aveva respinto l’impugnazione dell’Agenzia. In Cassazione l’Agenzia ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell’art. 53 d.lgs. 546/1992, per aver ritenuto inesistenti specifici motivi di appello nonostante le censure fossero state analiticamente formulate; 2) nullità per motivazione apparente e violazione dell’art. 36 d.lgs. 546/1992, perché la CTR aveva accolto la tesi della società senza confrontarsi con i punti decisivi della controversia (necessità delle compensazioni preventive e applicabilità temporale della disciplina); 3) violazione dell’art. 2, commi 56-bis e 57, D.L. n. 225/2010, per avere riconosciuto il rimborso anche in assenza di previa compensazione e per esercizi anteriori alla norma. La contribuente ha resistito e proposto ricorso incidentale sulla compensazione delle spese di lite disposta nei gradi di merito, deducendo violazione dell’art. 15 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 92 c.p.c.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo fondato il rilievo sulla specificità dell’appello nel processo tributario e ravvisando una motivazione solo apparente della sentenza impugnata, perché la CTR non aveva realmente esaminato le questioni centrali della lite. Ha dichiarato assorbito il terzo motivo dell’Agenzia e assorbito anche il ricorso incidentale della contribuente sulle spese. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, che dovrà riesaminare nel merito sia la domanda di rimborso sia il regime delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è stato il parametro invocato per denunciare la nullità della sentenza d’appello per violazione di norme processuali e per motivazione apparente

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato per censurare la violazione e falsa applicazione della disciplina sostanziale sul rimborso del credito d’imposta

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    nel processo tributario è sufficiente, per l’onere di specificità dell’appello, anche la riproposizione delle difese già svolte in primo grado, se diretta a contestare la decisione sfavorevole

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    la sentenza tributaria deve contenere una motivazione effettiva e non meramente apparente, con confronto con i punti decisivi dedotti dalle parti

  • art. 2, commi 56-bis e 57, D.L. n. 225 del 2010

    la Corte rileva che la CTR non ha esaminato il problema dell’eventuale necessità della previa compensazione e quello della applicabilità temporale della disciplina ai crediti maturati in esercizi precedenti

  • art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel ricorso incidentale sulla regolazione delle spese nel processo tributario

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale in tema di compensazione delle spese di lite

Massime di principio

  • Nel processo tributario l’onere di impugnazione specifica può ritenersi assolto anche quando l’appellante riproponga in modo sostanzialmente aderente le medesime difese già svolte in primo grado, purché queste siano dirette a contestare la decisione impugnata e a dimostrarne l’errore.
  • La motivazione della sentenza non può ridursi alla mera adesione a un passaggio dell’atto di parte: è nulla o comunque apparente quando non affronta i nodi decisivi della controversia e non rende percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
  • In una controversia su rimborso/credito d’imposta, il giudice di merito deve esaminare espressamente sia la questione della condizione eventualmente prevista dalla legge per il rimborso (ad esempio la previa compensazione) sia il profilo della disciplina temporale applicabile ai crediti maturati prima dell’entrata in vigore della norma.
  • Quando la sentenza è cassata con rinvio per difetto di motivazione o per errata gestione dell’appello, anche la statuizione sulle spese resta assorbita e deve essere riesaminata dal giudice del rinvio.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioniSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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