Sentenza n. 7407/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento - della Determinazione dirigenziale n. 2426/A1400A del 14.12.2022 della Regione Piemonte – Sanità e welfare, ivi compreso l''Allegato n. 1, con cui sono stati determinati gli importi asseritamente dovuti dalla Impresa ricorrente; - del Decreto del 6.10.2022 del Ministero della Salute; - del Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell''economia e delle finanze, 6.7.2022; - dell'Accordo del 7.11.2019 Rep. Atti n. 181/CSR sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e ulteriori atti precisati nel ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti ministeriali e regionali di accertamento del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015-2018 e di determinazione degli oneri di ripiano a carico delle aziende fornitrici
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la determinazione dirigenziale della Regione Piemonte, i decreti ministeriali e l’accordo Stato-Regioni adottati in attuazione della disciplina sul payback dei dispositivi medici, contestando gli atti con cui erano stati accertati il superamento dei tetti di spesa relativi alle annualità 2015-2018 e gli importi dovuti dalle aziende fornitrici. Nel corso del giudizio, la società ha documentato di avere versato alle Regioni gli oneri di ripiano, nella misura prevista dalla disciplina sopravvenuta, e ha dichiarato formalmente di non avere più interesse alla definizione della controversia.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Il Collegio ha rilevato che la ricorrente aveva effettuato il versamento degli oneri di ripiano ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 119/2025, e che tale disposizione collega all’integrale versamento della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali l’estinzione dell’obbligazione per gli anni di riferimento e la preclusione di ulteriori azioni giurisdizionali connesse. La dichiarazione della società di non avere più interesse, alla luce delle sopravvenienze documentate, è stata quindi recepita dal giudice in applicazione del principio dispositivo. Le spese sono state integralmente compensate tra tutte le parti, in considerazione della peculiarità delle sopravvenienze e della definizione in rito.
Norme richiamate
art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Base normativa della disciplina relativa ai tetti di spesa per dispositivi medici e agli oneri di ripiano a carico delle aziende fornitrici.
art. 18 d.l. 9 agosto 2022, n. 115, convertito dalla l. 21 settembre 2022, n. 142
Prevede ulteriori interventi normativi attuativi della disciplina del payback per i dispositivi medici, cui si ricollegano i provvedimenti impugnati.
art. 7, comma 1, d.l. 25 maggio 2025, n. 95, convertito dalla l. 24 luglio 2025, n. 119
l’integrale versamento della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali determina l’estinzione dell’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni di riferimento, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa
Il versamento della quota prevista dalla disciplina sopravvenuta estingue l’obbligazione di payback per le annualità interessate e preclude la prosecuzione di azioni giurisdizionali connesse.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, una disciplina sopravvenuta collega al pagamento di una quota degli importi contestati l’estinzione dell’obbligazione e la preclusione di ulteriori azioni giudiziarie connesse, il pagamento determina il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del ricorso relativo a quegli importi.
- La dichiarazione formale della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, adeguatamente collegata a sopravvenienze documentate che eliminano l’utilità concreta della pronuncia, comporta la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- Nel processo amministrativo, in applicazione del principio dispositivo, il giudice deve prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla parte quando non residui una concreta utilità ottenibile dalla decisione sul merito.
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