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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33837/2025 del 15/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato le condanne del Tribunale. I motivi dedotti sono: (1) contestazione della recidiva reiterata per vizi di motivazione e generica giustificazione; (2) vizio di motivazione nel diniego delle attenuanti generiche per mancata considerazione degli elementi favorevoli; (3) eccessivo aumento per continuazione ritenuto non adeguatamente motivato; (4) omissione di motivazione circa la richiesta, tempestivamente formulata ai sensi dell'art. 56-quater L. 689/1981, di sostituzione della pena detentiva breve con pena pecuniaria (motivo nuovo), del tutto ignorato dalla Corte d'appello.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati soltanto limitatamente all'omessa motivazione sull'istanza di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria (art. 56-quater L. 689/1981) e inammissibili gli altri motivi. In particolare: (i) ha dichiarato inammissibile il motivo sulla recidiva, ritenendo la motivazione della Corte d'appello sufficiente nell'evidenziare i numerosi precedenti e la continuità criminosa; (ii) ha dichiarato inammissibile il motivo sul diniego delle attenuanti generiche, perché la motivazione ha indicato gli elementi ritenuti decisivi (gravità dei fatti, condotte offensive, personalità negativa); (iii) ha dichiarato inammissibile il motivo sull'aumento per continuazione; (iv) ha invece rilevato la palese omissione dell'esame dell'istanza di sostituzione della pena ai sensi dell'art. 56-quater L. 689/1981 e ha disposto l'annullamento con rinvio limitatamente al capo B) (resistenza a pubblico ufficiale) contestato a Pennacchio, poiché per tale reato non è intervenuta la prescrizione (termine massimo al 19/08/2027). Per i reati contestati ai capi C) e D) (per entrambi gli imputati) la sentenza è stata annullata senza rinvio perché i reati sono ormai estinti per intervenuta prescrizione (termine massimo maturato il 19/05/2025).

Norme richiamate

  • art. 56-quater L. 689/1981

    La norma prevede la possibilità di sostituire la pena detentiva breve con una pena pecuniaria commisurata su base giornaliera. Il giudice è tenuto a valutare la congruità della sostituzione sulla base della gravità del fatto e della pericolosità del soggetto e deve motivare, in chiave prognostica, le ragioni per cui la pena sostitutiva sarebbe inidonea a perseguire la finalità rieducativa; l'omessa valutazione dell'istanza comporta annullamento con rinvio se il reato non è prescritto.

  • Principio giurisprudenziale sul diniego delle attenuanti generiche

    Il giudice non è obbligato a considerare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole; è però necessario indicare gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti e tenere conto delle specifiche considerazioni mosse dalla difesa. Nel caso concreto il diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato richiamando la gravità dei fatti e la personalità degli imputati.

  • Regole sulla recidiva e sulla prescrizione

    La recidiva può giustificare aggravio sanzionatorio se supportata da adeguata motivazione sulla continuità del percorso delinquenziale. La prescrizione estingue il reato e, se già maturata per taluni capi, rende l'annullamento senza rinvio l'unica conseguenza praticabile per quei reati.

Massime di principio

  • Se la difesa presenta tempestivamente istanza di sostituzione della pena detentiva breve con pena pecuniaria (art. 56-quater L. 689/1981), il giudice deve esaminarla e motivare espressamente la congruità o l'inidoneità della sostituzione con ragioni prognostiche; l'omissione può determinare annullamento con rinvio se il reato non è prescritto.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo purché il giudice indichi gli elementi decisivi o rilevanti che hanno determinato il diniego; non è necessario considerare ogni singolo elemento favorevole invocato dalla difesa.
  • La contestazione della recidiva richiede motivazione puntuale: la valorizzazione dei precedenti e la dimostrazione di una continuità del comportamento delinquenziale giustificano l'aggravio sanzionatorio.
  • Prima di chiedere o ottenere un rinvio per omissioni del giudice, verificare lo stato di prescrizione dei reati: se la prescrizione è già maturata per alcuni capi, l'annullamento potrà essere pronunciato senza rinvio.
  • Per la difesa è strategico formulare e documentare con argomentazioni prognostiche l'istanza di pene sostitutive e depositare motivi nuovi nei termini per evitare che il giudice trascura la richiesta.

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