Cassazione Civile, Ordinanza n. 32898/2022 del 08/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La lite nasce da un rapporto di concessione di bene pubblico relativo a un'area campeggio. Il comune aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di canoni concessori; la società concessionaria e i soci avevano proposto opposizione, deducendo l'inidoneità del complesso turistico all'uso pattuito per carenze di sicurezza, la mancata esecuzione da parte del comune di miglioramenti previsti da una precedente convenzione, l'inapplicabilità di una maggiorazione del canone a periodi anteriori alla nuova convenzione e l'inadempimento del comune agli interventi straordinari previsti dalla convenzione successiva. In via riconvenzionale avevano chiesto la risoluzione della convenzione per inadempimento e il risarcimento dei danni da mancata utilizzazione del complesso. Il Tribunale ordinario aveva declinato la giurisdizione ritenendo attratte al giudice amministrativo anche le domande patrimoniali; la Corte d'appello aveva confermato. Riassunto il giudizio davanti al TAR, quest'ultimo ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione ritenendo invece che la controversia, riguardando diritti patrimoniali e l'adempimento di obbligazioni convenzionali senza esercizio di poteri autoritativi, spettasse al giudice ordinario.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il conflitto negativo di giurisdizione, ha cassato la decisione della Corte d'appello di Campobasso e ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che la domanda monitoria del comune per il pagamento dei canoni concessori, nonché le eccezioni difensive e le domande riconvenzionali di risoluzione e risarcimento, attenessero alla fase esecutiva del rapporto concessorio e all'accertamento dell'adempimento/inadempimento delle obbligazioni assunte dalle parti in convenzione, senza coinvolgere l'esercizio di poteri autoritativi discrezionali dell'amministrazione. Conseguentemente ha rimesso le parti dinanzi al giudice ordinario per la prosecuzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 5 L. 6 dicembre 1971, n. 1034
nel testo modificato dall'art. 7 L. 21 luglio 2000, n. 205
nelle controversie in materia di concessioni di beni pubblici, la giurisdizione esclusiva amministrativa non si estende alle liti su indennità, canoni e altri corrispettivi, che restano soggette al regime generale di riparto secondo la natura della posizione dedotta e il rilievo o meno di poteri autoritativi
art. 7, comma 3, L. 6 dicembre 1971, n. 1034
richiamato nei precedenti gradi come norma che non sposta automaticamente al giudice ordinario tutte le controversie sui diritti patrimoniali conseguenziali, se queste sono connesse all'esercizio di poteri pubblici
art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.
riproduce sostanzialmente la disciplina previgente: le controversie su indennità, canoni e altri corrispettivi in materia di concessioni di beni pubblici sono escluse dalla giurisdizione esclusiva amministrativa e vanno ripartite secondo i criteri generali
art. 11, comma 3, c.p.a.
norma sul regolamento/conflitto di giurisdizione che ha consentito al TAR di rimettere la questione alle Sezioni Unite
d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104
menzionato solo come discrimine temporale: non applicabile ratione temporis al giudizio, instaurato prima della sua entrata in vigore
Massime di principio
- Nelle concessioni di beni pubblici, le controversie aventi ad oggetto canoni, indennità e altri corrispettivi appartengono al giudice ordinario quando la domanda richiede solo l'accertamento dei diritti e degli obblighi nascenti dalla convenzione, senza sindacare l'esercizio di poteri autoritativi dell'amministrazione.
- La giurisdizione amministrativa esclusiva resta configurabile solo se la lite investe l'esistenza, la validità, la durata o la disciplina del rapporto in quanto espressione di potere pubblico, oppure se occorre valutare un provvedimento amministrativo o un potere discrezionale-valutativo dell'ente concedente.
- Le eccezioni del convenuto che si limitano a dedurre l'inadempimento del concedente agli obblighi assunti in convenzione, o a contestare la prestazione dovuta in base a pattuizioni paritetiche, non attraggono la controversia nella giurisdizione amministrativa.
- La domanda di risoluzione della convenzione e quella risarcitoria, quando fondate sul dedotto inadempimento contrattuale del concedente e non sull'esercizio di un potere unilaterale di autotutela o decadenza, seguono la giurisdizione ordinaria insieme alla pretesa principale sui canoni.
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