Sentenza n. 556/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento a) del provvedimento n. 21591 del 18.12.2023 del Responsabile del V Settore del Comune di Greve in Chianti, di comunicazione dell’archiviazione e conclusione del procedimento amministrativo AB.05/2023, ai sensi dell’art. 2, legge n. 241/1990; b) dell’atto n. 21582 del 18.12.2023, del Responsabile del procedimento in materia di illeciti edilizi, di verifica osservazioni, controdeduzioni e proposta di provvedimenti SCIA Edilizia B.174/2022 e B.485/2022, entrambi comunicati a mezzo pec il 25.01.2024, prot. n. 1268/2024; c) del parere edilizio in deroga reso in data 10.11.2023 del Dipartimento della Prevenzione della Azienda USL Toscana Centro Firenze prot. n. 019438 2023, pratica SISPC n. 5289269; d) della relazione di controllo n. 4544690 SISPC del 28.04. 2023 dell’UFC Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Azienda USL Toscana Centro Firenze; e) di ogni altro atto connesso e/o conseguenziale; per l'accertamento della inidoneità del locale sito in Piazza Gastone Bucciarelli, n. 19 di Greve in Chianti, (in catasto foglio 139, particella 152, sub 1), ove viene svolta dalla Società R.L. “A Campana”, attività commerciale di vicinato, di bar ristorante, in quanto immobile non conforme alla vigente disciplina edilizio-urbanistica ed igienico-sanitaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di archiviazione e conclusione del procedimento di verifica edilizia, atti istruttori relativi alle SCIA edilizie, parere igienico-sanitario dell’AUSL e relazione di controllo, con contestuale domanda di accertamento dell’inidoneità dei locali all’attività di ristorazione
Esito
Favorevole al resistente (comune e controinteressati)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti contestavano la legittimità dell’esercizio, da parte della società controinteressata, di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande con servizio ai tavoli nei locali contigui alla propria attività. Deducevano la violazione dell’art. 15 della l.r. Toscana n. 62/2018, delle disposizioni regionali e comunali in materia commerciale, edilizia e igienico-sanitaria, dell’art. 31 d.l. n. 201/2011, dell’art. 3 l. n. 241/1990, nonché degli artt. 19, comma 4, l. n. 241/1990 e 146 l.r. Toscana n. 65/2014. Venivano lamentati difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, difetto di motivazione, travisamento e omesso esame del sopralluogo della polizia municipale del 17 aprile 2023. Secondo le ricorrenti, il Comune avrebbe illegittimamente archiviato il procedimento senza adottare i provvedimenti inibitori e repressivi necessari, mentre l’AUSL avrebbe erroneamente ritenuto sussistenti i requisiti igienico-sanitari senza adeguati sopralluoghi. Era inoltre proposta una domanda di accertamento dell’assenza dei requisiti per l’esercizio dell’attività di ristorazione. Le amministrazioni e le controinteressate eccepivano il difetto di interesse, la tardività e l’inammissibilità delle domande, anche in ragione della stabilizzazione degli effetti della SCIA e della sovrapposizione tra contestazioni edilizie e commerciali.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda di annullamento e dichiarato inammissibile la domanda di accertamento. Ha ritenuto infondate le eccezioni processuali riferite alla domanda caducatoria, precisando che le ricorrenti non contestavano l’effetto abilitante della SCIA commerciale per la vendita al dettaglio di alimenti e bevande con consumo immediato sul posto senza servizio assistito, ma il successivo esercizio di una diversa attività di ristorazione con servizio ai tavoli. Pertanto, non veniva in rilievo la tardività dell’impugnazione della SCIA né la sua stabilizzazione, e sussisteva l’interesse delle imprese concorrenti nei limiti della tutela di interessi qualificati, quali salute, ambiente e conformità dell’attività alla disciplina di settore. Il Collegio ha richiamato il limite della vicinitas commerciale, che non può essere utilizzata per tutelare una posizione economica acquisita o ostacolare la concorrenza mediante mere contestazioni urbanistico-edilizie. La domanda di accertamento è stata invece dichiarata inammissibile perché l’azione di accertamento atipica è esperibile soltanto quando manchi una tutela tipica e, nel caso concreto, la questione era già dedotta mediante l’azione di annullamento, con identità di causa petendi. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto infondato perché, sebbene in un primo periodo la controinteressata avesse svolto somministrazione assistita ed fosse stata sanzionata, i verbali della polizia municipale, incluso quello del 22 dicembre 2025, attestavano che al momento della decisione l’attività era esercitata conformemente alla SCIA, senza servizio ai tavoli. Il giudice non ha quindi riscontrato l’attuale esercizio sine titulo dell’attività di ristorazione dedotta come fondamento dell’interesse al ricorso. Un ulteriore scrutinio astratto della legittimità degli atti avrebbe configurato una non consentita giurisdizione oggettiva. Le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese, liquidate in euro 2.000 per ciascuna parte costituita; nulla è stato disposto per le parti non costituite.
Norme richiamate
art. 15, commi 3 e 4, l.r. Toscana n. 62/2018
vendita di generi alimentari con consumo immediato sul posto, con esclusione del servizio assistito di somministrazione
La SCIA commerciale abilitava alla vendita di alimenti e bevande con consumo immediato sul posto, ma non alla somministrazione assistita con servizio ai tavoli.
art. 31 d.l. n. 201/2011, convertito in l. n. 214/2011
la necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali
La vicinitas commerciale consente di far valere soltanto interessi qualificati riconducibili alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente e dei beni culturali, non la mera protezione della posizione commerciale dell’impresa concorrente.
art. 3 l. n. 241/1990
È richiamato quale parametro dell’obbligo di motivazione, ma il giudice non ha riscontrato, in concreto, un vizio tale da determinare l’annullamento.
art. 19, comma 4, l. n. 241/1990
È richiamato in relazione ai poteri inibitori e repressivi dell’amministrazione rispetto all’attività oggetto di SCIA, ma la decisione si fonda sulla verifica che l’attività attualmente esercitata fosse conforme alla SCIA.
art. 116, comma 2, c.p.a.
Ha costituito la base processuale dell’azione di accesso agli atti proposta con motivi aggiunti, già accolta con precedente ordinanza della Sezione.
art. 25 c.p.a.
È richiamato esclusivamente per il domicilio fisico eletto da una parte controinteressata.
art. 146 l.r. Toscana n. 65/2014
È stato invocato dalle ricorrenti in relazione ai poteri amministrativi in materia edilizia, senza che il giudice ne abbia tratto una specifica statuizione autonoma.
Massime di principio
- La vicinitas commerciale attribuisce legittimazione e interesse a ricorrere soltanto entro i limiti della tutela di interessi qualificati, quali salute, tutela dei lavoratori, ambiente, ambiente urbano e beni culturali; non può essere utilizzata per proteggere una posizione commerciale acquisita o per ostacolare l’insediamento di un concorrente mediante la deduzione strumentale di profili urbanistico-edilizi.
- Quando il terzo non contesta l’effetto abilitante della SCIA per l’attività dichiarata, ma denuncia l’esercizio di un’attività diversa e non autorizzata, la controversia riguarda l’omesso esercizio dei poteri inibitori e repressivi dell’amministrazione e non l’impugnazione tardiva della SCIA né la stabilizzazione dei suoi effetti.
- L’interesse al ricorso deve essere valutato in relazione alla situazione di fatto attuale: se, al momento della decisione, l’attività contestata è esercitata conformemente alla SCIA e non sussiste più l’attività diversa posta a fondamento dell’interesse del ricorrente, la domanda di annullamento è infondata e non è consentito al giudice procedere a uno scrutinio astratto degli atti, sganciato da una concreta utilità per il ricorrente.
- Nel processo amministrativo l’azione di accertamento atipica è ammissibile soltanto quando l’interesse legittimo non disponga di una tutela tipica. Se la medesima questione è già dedotta mediante azione di annullamento e presenta identità di causa petendi, la domanda autonoma di mero accertamento è inammissibile.
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