Sentenza n. 1362/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento a. del prot. n. -OMISSIS- del 30/09/2025 emesso dall’ Istituto Statale D’Istruzione Superiore “-OMISSIS-” con sede in -OMISSIS-, alla -OMISSIS-, in persona del Dirigente Scolastico p.t.; b. di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi dei ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento del dirigente scolastico che ha assegnato alla studentessa 9 ore settimanali di sostegno per l'anno scolastico 2025/2026, nonché il PEI dell'anno precedente nella parte lesiva
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori dell'alunna)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'assegnazione di sole 9 ore settimanali di sostegno a una studentessa minorenne affetta da disabilità intellettiva e riconosciuta portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della l. n. 104/1992. Hanno dedotto l'inadeguatezza delle ore rispetto alle 23 ore settimanali di frequenza, alla gravità delle patologie, alla diagnosi funzionale dell'ASL che aveva richiesto un rapporto individualizzato in deroga per gravità e al PEI dell'anno scolastico precedente, nel quale erano state indicate 18 ore di sostegno per l'anno successivo. Il provvedimento è stato censurato per eccesso di potere, in particolare per difetto di motivazione e di istruttoria, poiché non avrebbe considerato il fabbisogno effettivo e individuale della minore, fondandosi invece su una motivazione stereotipata e su criteri astratti collegati alla tipologia di scuola e alle esigenze organizzative o di contenimento della spesa. È stato inoltre rilevato che, per l'anno scolastico in corso, non era ancora stato adottato il PEI.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, definendo la causa nel merito ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Ha ritenuto che la diagnosi funzionale dell'ASL, con la prescrizione del rapporto in deroga per gravità, equivalesse, secondo l'orientamento della Sezione, all'esigenza di assicurare il sostegno per l'intero orario settimanale di frequenza. Ha valorizzato anche il precedente PEI, che indicava in 18 ore il fabbisogno per l'anno scolastico 2025/2026. Il provvedimento impugnato è stato annullato perché l'amministrazione non aveva svolto un'istruttoria individualizzata né fornito una motivazione congruente, calibrata sulla condizione concreta della studentessa e sulla sua evoluzione nel tempo. Il TAR ha precisato che il PEI è l'atto collegiale e specialistico deputato alla determinazione del fabbisogno di sostegno; tuttavia, anche in sua assenza, l'amministrazione avrebbe dovuto utilizzare gli elementi istruttori già disponibili, tra cui la documentazione sanitaria, la diagnosi funzionale, l'assenza di miglioramenti e l'età della minore. Sono stati annullati il provvedimento del dirigente scolastico e il PEI 2024/2025 nella parte lesiva. In sede di riesercizio del potere, da effettuarsi entro 7 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, l'amministrazione deve considerare il fabbisogno effettivo della studentessa e assegnarle 18 ore settimanali di sostegno. Le amministrazioni scolastiche sono state condannate in solido al pagamento di 1.000 euro oltre accessori per spese e compensi di lite.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, l. 104/1992
portatore di handicap, (Art.3 comma 1)
La condizione di handicap riconosciuta ai sensi della disposizione costituisce elemento rilevante nella valutazione del fabbisogno individuale di sostegno scolastico.
art. 2 Costituzione
La scuola costituisce anche uno spazio essenziale per lo sviluppo della personalità del minore, oltre che luogo di esercizio del diritto allo studio e all'inclusione scolastica.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione immediata del giudizio nel merito, previo avviso alle parti presenti in camera di consiglio.
art. 29 c.p.a.
È stato posto a fondamento dell'azione di annullamento del provvedimento lesivo.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alle disposizioni sulla protezione dei dati relativi alla salute, quale base per l'oscuramento dei dati personali nella diffusione della sentenza.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato per la protezione dei dati relativi alla salute e per giustificare l'oscuramento nella diffusione del provvedimento.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale disciplina nazionale per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato in materia di trattamento e diffusione di dati relativi alla salute.
Massime di principio
- La determinazione delle ore di sostegno per un alunno con disabilità deve essere calibrata sul fabbisogno individuale effettivo, sulla gravità della condizione, sull'evoluzione della situazione personale e sull'orario di frequenza, e non può fondarsi esclusivamente su criteri astratti riferiti alla tipologia dell'istituto o su esigenze organizzative e di contenimento della spesa.
- La prescrizione sanitaria di un rapporto individualizzato in deroga per gravità costituisce un elemento istruttorio idoneo a evidenziare la necessità di un sostegno scolastico particolarmente intenso e, secondo la decisione, equivale all'attribuzione del sostegno per l'intero orario settimanale di frequenza.
- Il PEI, quale atto collegiale adottato dall'organo specializzato, è lo strumento deputato alla determinazione del fabbisogno di insegnamento di sostegno; in sua assenza, l'amministrazione deve comunque valutare tutti gli elementi istruttori disponibili e non può procedere mediante una motivazione standardizzata.
- In presenza di disabilità grave, il sostegno scolastico deve essere assicurato nella misura necessaria a garantire il diritto all'istruzione e all'inclusione, potendo giungere sino alla copertura integrale del tempo-scuola, senza che esigenze organizzative o di contenimento della spesa possano giustificarne la riduzione.
- L'annullamento dell'atto di assegnazione delle ore di sostegno produce un effetto conformativo che impone all'amministrazione di riesercitare il potere entro il termine stabilito dal giudice, attenendosi ai criteri individualizzati indicati nella sentenza e assegnando il numero di ore determinato in base al fabbisogno accertato.
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