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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33229/2024 del 18/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso IVA per l'anno d'imposta 2011, richiesto da una società che aveva acquistato beni ammortizzabili e poi, nello stesso anno, aveva ceduto un ramo d'azienda con parte di quei beni, mentre altri beni risultavano non rinvenuti all'accesso dei verificatori e la società sosteneva che fossero in deposito presso terzi. L'Ufficio ha negato il rimborso ritenendo insussistenti i presupposti di cui all'art. 30, comma 3, lett. c), d.P.R. 633/1972. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente e la CTR aveva confermato, ritenendo rimborsabile l'IVA anche in caso di cessione del ramo d'azienda e valorizzando il registro dei beni ammortizzabili e un contratto di deposito. Con ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per extrapetizione e dell'art. 2697 c.c., lamentando che la CTR avesse richiamato l'art. 38-bis d.P.R. 633/1972 e soprattutto avesse invertito l'onere della prova; 2) violazione degli artt. 2700 e 2704 c.c. e dell'art. 52, comma 5, d.P.R. 633/1972, censurando la svalutazione del processo verbale di accesso e l'utilizzo di un contratto di deposito privo di data certa; 3) violazione dell'art. 2709 c.c., perché il registro dei beni ammortizzabili non poteva fare prova a favore della società; 4) violazione dell'art. 30, comma 3, lett. c) e dell'art. 38-bis d.P.R. 633/1972, sostenendo che il rimborso presuppone beni ammortizzabili effettivamente e durevolmente asserviti all'attività d'impresa, requisito escluso dalla rapida dismissione dei beni nello stesso anno e dalla loro sostanziale mancata utilizzazione nel ciclo produttivo.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto infondato il primo motivo solo nella parte relativa all'asserita extrapetizione, ma fondato nella parte in cui denunciava l'erronea distribuzione dell'onere della prova; ha inoltre accolto i motivi secondo, terzo e quarto. In particolare, ha affermato che il contribuente che chiede il rimborso IVA deve provare i fatti costitutivi del credito e che la CTR ha dato rilievo a elementi non idonei a sovvertire gli esiti del controllo, trascurando il valore del processo verbale di accesso e attribuendo efficacia probatoria a registri e documenti non opponibili o meri elementi formali. Sul piano sostanziale, la Corte ha chiarito che il rimborso ex art. 30, comma 3, lett. c), d.P.R. 633/1972 spetta solo se i beni acquistati sono beni ammortizzabili in senso proprio, cioè dotati di strumentalità qualificata e realmente asserviti, in modo materiale e durevole, all'attività d'impresa; se la dismissione dei beni, per tempi e modalità, è incompatibile con un effettivo utilizzo nel ciclo produttivo, il diritto al rimborso viene meno. La decisione impugnata è stata quindi cassata con rinvio.

Norme richiamate

  • art. 30, comma 3, lett. c), d.P.R. n. 633 del 1972

    "limitamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche"

    Il rimborso IVA è ammesso solo per l'imposta relativa a beni ammortizzabili in senso proprio; la mera acquisizione formale non basta, occorrendo una strumentalità qualificata e un effettivo asservimento al ciclo produttivo.

  • art. 38-bis, d.P.R. n. 633 del 1972

    È richiamato per coordinare il sistema dei rimborsi IVA e confermare che il rimborso può operare anche per periodi inferiori all'anno, ma sempre nei limiti dei presupposti sostanziali previsti dall'art. 30.

  • art. 2697 c.c.

    Incombe sul contribuente che chiede il rimborso del credito d'imposta la prova dei fatti costitutivi del diritto e delle specifiche condizioni di rimborsabilità; non spetta all'Amministrazione provare fatti negativi.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è extrapetizione quando il giudice richiama una norma non espressamente invocata dalla parte per interpretare e coordinare la disciplina applicabile alla domanda proposta.

  • art. 2700 c.c.

    Il processo verbale di accesso o constatazione fa fede privilegiata per i fatti attestati come avvenuti in presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, non potendo il giudice disconoscerli senza adeguata prova contraria.

  • art. 2704 c.c.

    Un documento privo di data certa non è opponibile all'Ufficio per dimostrare fatti rilevanti ai fini fiscali.

  • art. 52, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972

    I documenti non esibiti o sottratti all'ispezione non possono essere utilizzati a favore del contribuente in sede amministrativa o contenziosa; il rifiuto di esibizione include anche la dichiarazione di non possedere i documenti.

  • art. 2709 c.c.

    Le annotazioni nei libri e registri dell'imprenditore non fanno prova a suo favore nei confronti dei terzi, quindi il registro dei beni ammortizzabili non è di per sé sufficiente a dimostrare il diritto al rimborso.

Massime di principio

  • Nel rimborso IVA fondato sull'acquisto di beni ammortizzabili, il contribuente deve provare in positivo non solo l'acquisto, ma anche la natura ammortizzabile dei beni e il loro effettivo, durevole utilizzo nell'attività d'impresa, mediante elementi sostanziali e non meramente formali.
  • La rapida cessione dei beni o del ramo d'azienda cui essi sono strumentali può escludere il diritto al rimborso quando, per tempi e modalità della dismissione, risulti incompatibile con un concreto impiego dei beni nel ciclo produttivo.
  • Il processo verbale redatto dai verificatori ha valore probatorio differenziato: fa fede privilegiata per i fatti direttamente percepiti dal pubblico ufficiale e costituisce almeno un elemento di prova per gli altri dati, che il giudice non può disattendere senza adeguata motivazione e prova contraria.
  • I libri e registri dell'imprenditore non sono prova a suo favore del fatto costitutivo del credito fiscale; la prova del rimborso non può essere fondata solo su annotazioni contabili interne o su documenti non opponibili all'Ufficio.
  • Il coordinamento tra disciplina del rimborso IVA e disciplina generale dell'imposta impone di preservare la ratio di neutralità dell'IVA, ma senza estendere il rimborso a ipotesi in cui il bene, pur formalmente acquistato come strumentale, sia in concreto destinato alla mera rivendita.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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