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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2126/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza che, riformando l'assoluzione di primo grado, aveva dichiarato la prescrizione del reato di invasione di terreni e aveva condannato l'imputato al risarcimento del danno. Denuncia: (i) errore nella qualificazione del possesso della parte civile (confusione tra titolo giuridico e situazione di fatto, richiamo a provvedimento civile che non aveva esecuzione), (ii) errata esclusione del possesso del ricorrente su porzione di terreno a lui attribuibile per derivazione dal padre, (iii) vizio procedurale per mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello nonostante la decisione di responsabilità per gli effetti civili si fondasse su diverso apprezzamento dell'attendibilità di prove dichiarative

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il terzo motivo (mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale) e ha annullato la sentenza impugnata agli effetti civili per violazione dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p., rimettendo la decisione al giudice civile competente per valore in grado di appello e demandando a quest'ultimo anche la liquidazione delle spese del grado. Gli altri motivi sono stati assorbiti. Pertanto la condanna civile è annullata e rinviata; la questione penale (es. dichiarazione di prescrizione resa dal Tribunale) non viene risolta nel merito dalla Cassazione nella parte annullata agli effetti civili

Norme richiamate

  • art. 603, comma 3-bis, codice di procedura penale

    introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103

    Il giudice d'appello che, ai soli fini civili, riformi una sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilita delle prove dichiarative ritenute decisive e' obbligato a rinnovare l'istruttoria dibattimentale; il mancato adempimento determina l'annullamento degli effetti civili della decisione impugnata

  • art. 507, codice di procedura penale

    Richiamato nel contesto delle testimonianze rese ex articolo 507: le dichiarazioni rese ai sensi di tale norma possono essere decisive e, se il loro apprezzamento viene riconsiderato in appello, occorre rinnovare l'istruttoria

  • Sentenza Sezioni Unite n. 22065 del 28/01/2021 (Rv. 281228 - 01)

    Precisa l'obbligo del giudice di appello di rinnovare l'istruttoria quando modifica la valutazione dell'attendibilita' delle prove dichiarative per arrivare a una diversa conclusione civile; in presenza di violazione la Cassazione dispone il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello

Massime di principio

  • Se in appello la decisione civile poggia su un diverso apprezzamento dell'attendibilita' di testimonianze decisive, il giudice d'appello e' tenuto a rinnovare l'istruttoria dibattimentale; l'omessa rinnovazione comporta annullamento degli effetti civili e rinvio.
  • Va sempre distinto il possesso (fatto) dal titolo (diritto): un provvedimento civile che riconosce un diritto non modifica automaticamente la situazione di fatto di possesso se non e' stato eseguito; ai fini del reato di invasione di terreni conta il possesso di fatto della parte offesa.
  • La mera affermazione che l'imputato si trovi su una porzione di terreno della parte civile richiede prova specifica: l'assenza di tale prova e una motivazione apodittica possono rendere insostenibile la decisione che attribuisce responsabilita' civile.
  • Quando la Cassazione annulla 'agli effetti civili' e rinvia, non decide sul merito penale (es. prescrizione) se la censura riguarda solo vizi procedurali relativi agli effetti civili; il nuovo accertamento dei danni e della responsabilita civile va svolto nel giudizio civile rimesso.
  • La liquidazione delle spese del grado puo' essere demandata al giudice a cui la causa viene rinviata; quindi una decisione di annullamento puo comportare che il giudice di rinvio si occupi anche delle spese del grado di cassazione.

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