Cassazione Penale, Sentenza n. 85/2022 del 05/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Brescia lamentando, con un unico motivo, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. I fatti originari riguardano cessione illecita e detenzione di hashish e detenzione di hashish e cocaina, commessi a Brescia il 28/12/2017; il Tribunale di Mantova lo aveva condannato in rito abbreviato l'11/11/2019 e la Corte d'appello ha parzialmente riformato riducendo la pena a 1 anno e 1.000 euro di multa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la valutazione delle circostanze attenuanti e la comparazione siano di merito e che sia ammissibile una motivazione implicita o sintetica; la Corte d'appello ha inoltre indicato ragioni concrete (condotta in complicità con altri, non limitata a cessioni di singole dosi) per confermare il diniego delle attenuanti. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Riferito alla partecipazione al reato (concorso di persone): il giudice ha valutato la condotta in complicità con altri come elemento rilevante nella valutazione delle attenuanti
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (T.U. stupefacenti)
Norma che disciplina i delitti relativi alla cessione e detenzione di sostanze stupefacenti; applicata per la condanna per cessione illecita e detenzione di hashish e cocaina
art. 62-bis cod. pen.
Disciplina le circostanze attenuanti generiche; dalla decisione emerge che il giudice di merito non è obbligato ad esprimere valutazioni su ogni singola deduzione difensiva e che è ammissibile una motivazione implicita o sintetica in tema di concessione o diniego delle attenuanti
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n.186
Principio secondo cui, in caso di ricorso infondato o inammissibile non ascrivibile a mancanza di diligenza grave, il ricorrente può essere condannato al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende; qui la Corte ha ritenuto sussistenti gli presupposti per la condanna a euro 3.000,00
Giurisprudenza della Cassazione (principi richiamati)
Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013; Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998
La Corte ha richiamato orientamenti che ammettono la motivazione implicita o sintetica e delimitano il sindacato di legittimità sulla valutazione delle circostanze attenuanti, confermando l'ampio margine discrezionale del giudice di merito
Massime di principio
- La valutazione delle circostanze attenuanti generiche appartiene al giudice di merito: la Cassazione interviene limitatamente alla verifica della sufficienza della motivazione e dei vizi di diritto, non per riformare valutazioni discrezionali.
- Una motivazione implicita o sintetica, purché comunque indicativa delle ragioni del giudice, può essere ritenuta sufficiente e rendere il ricorso per cassazione inammissibile.
- Se il giudice di merito motiva il diniego delle attenuanti con elementi concreti (es. condotta in complicità, attività non limitata a singole cessioni), tale motivazione riduce le possibilità di successo del ricorso per vizio di motivazione.
- Il ricorrente rischia la condanna alla Cassa delle Ammende e al pagamento delle spese se il ricorso è dichiarato inammissibile, salvo che non sussista colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità; pertanto va valutata con cura la fondatezza del motivo prima di proporre ricorso.
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