Sentenza n. 2990/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento a - del p.d.c. in variante 14212 del 2.07.2022, con il quale il Comune di Piedimonte Matese ha autorizzato la Sig.ra Leggiero alla costruzione di un edificio rurale su tre livelli in Località Monticelli; b - ove e per quanto occorra, del p.d.c. 11331-7 del 24.08.2020; c - ove occorra, delle Relazioni Istruttorie n. 774/2022 e n. 780/2022 e della nota n. 1341/2022, successivamente conosciute; d - ove occorra, ancora, della autorizzazione paesaggistica 9687-13 in data 11.04.2022, del parere favorevole della Soprintendenza A.B.A.P. per le Province di Caserta e Benevento n. 7546/2022 e del parere della C.L.P. n. 780/2022; e - di tutti gli atti presupposti, ivi compresi, gli atti istruttori, collegati, connessi e conseguenziali, non conosciuti; nonché per l''accertamento in sede di giurisdizione esclusiva ai sensi dell''art. 133 co. 1 lett. f) c.p.a. della intervenuta decadenza del p.d.c. in variante 14212/2022 e del p.d.c. 11331-7/2020, ai sensi dell''art. 15 d.p.r. 380/2001.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: permesso di costruire in variante per la realizzazione di un fabbricato rurale su tre livelli, unitamente agli atti edilizi e paesaggistici presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il permesso di costruire in variante rilasciato dal Comune in favore della controinteressata per la realizzazione di un fabbricato rurale su un fondo sito in zona agricola speciale, sottoposta a vincolo paesaggistico e ricompresa nel perimetro del Piano territoriale paesistico. Ha dedotto, in primo luogo, la decadenza del titolo per mancato effettivo inizio dei lavori entro il termine annuale previsto dall’art. 15 d.P.R. 380/2001. Ha inoltre dedotto l’illegittimità del titolo per erroneo computo delle volumetrie, sostenendo che il Comune avesse escluso dal calcolo il piano seminterrato e il sottotetto, consentendo una volumetria complessiva superiore a quella ammessa dal Regolamento edilizio comunale e dal programma di fabbricazione. Ha contestato, altresì, il dimensionamento urbanistico dell’intervento, sia per l’erronea applicazione dei limiti di edificabilità previsti per le aree esterne al centro abitato, sia per l’inclusione nel calcolo della superficie di 1.300 mq ricadente in fascia di rispetto stradale. Il Comune e la controinteressata hanno eccepito il difetto di interesse al ricorso e, quanto al titolo originario del 2020, la tardività dell’impugnazione. Nel merito hanno sostenuto la correttezza del calcolo urbanistico, la rilevanza edificatoria della fascia di rispetto e la non immediata incidenza del Regolamento Edilizio Tipo sulle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici comunali.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di interesse, rilevando che la vicinitas non è sufficiente da sola, ma che nel caso concreto lo specifico pregiudizio risultava dalle allegazioni e dalla perizia della ricorrente: la nuova costruzione avrebbe inciso sulla vivibilità, sulla visibilità, sull’adeguatezza della rete infrastrutturale e sulla conservazione della stradina gravata da servitù di passaggio necessaria per l’accesso alla proprietà. Ha respinto anche l’eccezione di tardività, ritenendo il permesso di costruire in variante del 2022 un titolo nuovo e autonomamente lesivo, non una mera modifica di dettaglio del titolo del 2020, poiché aveva comportato lo spostamento dell’area di sedime di circa 5-6 metri, qualificabile come variazione essenziale ai sensi dell’art. 32, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001, nonché una nuova istruttoria, una nuova autorizzazione paesaggistica e nuovi termini di efficacia. Nel merito, sulla base della verificazione, ha accertato che il sottotetto doveva essere computato nella volumetria, poiché collegato mediante scala interna al piano sottostante, chiuso da finestre e dotato di altezza massima di 2,55 metri e minima di 1,40 metri. Ha quindi ritenuto assentita una volumetria complessiva di 531 mc, data dalla somma dei 341 mc del primo piano e dei 190 mc del sottotetto, superiore alla volumetria massima di 343 mc prevista dal programma di fabbricazione e dal Regolamento edilizio comunale. Il TAR ha ritenuto fondato anche il motivo relativo alla fascia di rispetto stradale: tale fascia costituisce un vincolo conformativo e non un vincolo preordinato all’esproprio, sicché non trova applicazione l’art. 9 d.P.R. 380/2001 in materia di decadenza dei vincoli espropriativi. Pur ammettendo, in linea generale, che la volumetria espressa da un’area ricadente in fascia di rispetto possa essere concentrata sulle aree adiacenti, il Collegio ha rilevato che, anche computando i 39 mc derivanti dai 1.300 mq della fascia, la volumetria assentita sarebbe comunque rimasta eccedente. La domanda di accertamento della decadenza del titolo è stata dichiarata improcedibile, poiché l’annullamento del permesso di costruire ha già attribuito alla ricorrente il bene della vita perseguito, senza alcuna ulteriore utilità derivante dall’accertamento della decadenza di un titolo ormai eliminato. Il ricorso è stato pertanto accolto e gli atti impugnati annullati. Le spese di lite sono state compensate, mentre le spese della verificazione sono state poste a carico del Comune.
Norme richiamate
art. 15 d.P.R. 380/2001
Disciplina i termini di efficacia del permesso di costruire e la decadenza per mancato inizio o mancata ultimazione dei lavori; la relativa domanda di accertamento è stata dichiarata improcedibile per l’intervenuto annullamento del titolo.
art. 9 d.P.R. 380/2001
Riguarda il regime dei suoli conseguente alla decadenza dei vincoli preordinati all’esproprio; il TAR ha ritenuto che non si applichi alle fasce di rispetto stradale, aventi natura di vincolo conformativo.
art. 32, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001
La modifica della localizzazione dell’edificio mediante spostamento dell’area di sedime è stata qualificata come variazione essenziale, tale da rendere il titolo in variante un nuovo provvedimento autonomamente impugnabile.
art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.
È stato richiamato quale fondamento della giurisdizione esclusiva in materia edilizia; la domanda di accertamento della decadenza è stata tuttavia dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 31, comma 4, c.p.a.
È stato invocato dalla controinteressata per sostenere che il giudice non potesse sostituirsi all’amministrazione nell’accertamento della decadenza del titolo; il TAR non ha deciso nel merito tale questione, dichiarando la domanda improcedibile.
art. 44, comma 4-bis, l.r. Campania n. 16/2004
È stato richiamato dalla ricorrente in relazione ai limiti di edificabilità applicabili all’area.
Regolamento Edilizio Tipo approvato con delibera G.R.C. n. 287/2017
Il TAR ha richiamato l’orientamento secondo cui il RET svolge principalmente una funzione di uniformazione definitoria e tecnica e non modifica automaticamente le previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti.
art. 24 Regolamento edilizio comunale
La definizione comunale di volume e superficie utile è stata utilizzata per stabilire che il sottotetto, per caratteristiche costruttive e collegamento funzionale, doveva essere computato.
art. 26 Regolamento edilizio comunale
È stato individuato come parametro della volumetria massima consentita, pari a 343 mc, risultata superata dal manufatto assentito.
Massime di principio
- La vicinitas costituisce elemento utile a individuare la legittimazione all’impugnazione di un titolo edilizio, ma non dimostra automaticamente l’interesse a ricorrere; quest’ultimo richiede l’allegazione di uno specifico pregiudizio derivante dall’intervento, che può essere desunto dall’insieme delle allegazioni e della documentazione prodotta nel ricorso.
- Un permesso di costruire in variante che comporti lo spostamento dell’area di sedime dell’edificio, qualificabile come variazione essenziale, unitamente a una nuova istruttoria, a una nuova autorizzazione paesaggistica e alla fissazione di nuovi termini di efficacia, costituisce un titolo edilizio nuovo e autonomamente impugnabile, distinto dal titolo originario.
- Il sottotetto deve essere computato nella volumetria urbanisticamente rilevante quando, secondo la disciplina edilizia comunale e le sue concrete caratteristiche, sia collegato internamente al piano sottostante, chiuso da finestre e dotato di un’altezza significativa, anche se parte della volumetria del manufatto può non essere computabile per altre ragioni.
- La fascia di rispetto stradale esprime un vincolo conformativo e non un vincolo preordinato all’esproprio; pertanto, non si applica ad essa il regime previsto per la decadenza dei vincoli espropriativi. In linea generale, la volumetria espressa dall’area inedificabile può essere concentrata sulle aree adiacenti, nel rispetto degli indici e dei parametri urbanistici applicabili.
- La domanda di accertamento della decadenza di un titolo edilizio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il medesimo titolo sia stato annullato nel giudizio e l’annullamento abbia già attribuito al ricorrente il bene della vita perseguito.
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