Corte di giustizia, Sentenza C-526/23
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 novembre 2024. — VariusSystems digital solutions GmbH contro GR, proprietaria dell’impresa B & G& — xd; . — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenze speciali – Domanda in materia contrattuale – Articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino – Contratto di prestazione di servizi – Software sviluppato in uno Stato membro e adattato alle esigenze di un cliente residente in un altro Stato membro – Luogo di adempimento. — Causa C-526/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito il criterio di collegamento applicabile ai contratti di sviluppo e messa a disposizione di software personalizzato ai fini della competenza speciale in materia contrattuale. Ha ritenuto che il luogo di esecuzione non sia quello della programmazione, ma quello in cui il cliente accede al software e lo utilizza. La soluzione rafforza prevedibilità e prossimità, e si fonda sull’obbligazione caratteristica del contratto, identificata nella messa a disposizione operativa del software.
Competenza giurisdizionale nei contratti di sviluppo e utilizzo di software personalizzato: individuazione del luogo di esecuzione ai fini dell'articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento (UE) n. 1215/2012.
La questione giuridica
Se, in un contratto avente ad oggetto lo sviluppo e l'utilizzo assistito di un software personalizzato per un cliente stabilito in un altro Stato membro, il "luogo di esecuzione" rilevante ai fini della competenza speciale in materia contrattuale sia quello in cui il software è stato creato, progettato e programmato dal prestatore oppure quello in cui il cliente vi accede, lo consulta e lo utilizza.
Principio di diritto
Per un contratto avente ad oggetto lo sviluppo e l’utilizzo assistito di un software personalizzato, il "luogo di esecuzione" ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012 non coincide con il luogo in cui il software è stato creato, progettato e programmato dal prestatore, bensì con il luogo in cui il cliente accede al software e lo utilizza, poiché l’obbligazione caratteristica del contratto consiste nel mettere il software a disposizione del cliente; se il software è destinato a essere impiegato in più luoghi, il luogo rilevante è il domicilio/sede del cliente, purché certo e identificabile.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 7, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1215/2012
Competenza giurisdizionale nel contratto di sviluppo e utilizzo di software personalizzato
La pronuncia, resa in un rinvio pregiudiziale dell'Oberster Gerichtshof austriaco, riguarda l'interpretazione dell'articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento (UE) n. 1215/2012 in una controversia tra una società austriaca e un imprenditore tedesco relativa al pagamento di compensi per lo sviluppo e l'utilizzo di un software.
Fatti e procedimento principale
La VariusSystems digital solutions GmbH aveva sviluppato per GR un software per l'analisi dei test COVID-19, destinato a essere utilizzato in Germania. Il contratto, concluso oralmente, prevedeva il pagamento di un importo per ciascun test effettuato con successo; non erano stati convenuti né un luogo di esecuzione né un foro competente.
La società attrice sosteneva che la competenza spettasse ai giudici austriaci, poiché tutta l'attività di sviluppo e adattamento del software sarebbe stata svolta a Vienna. GR replicava che il servizio effettivamente fornito consisteva nell'impiego del software in Germania, secondo i requisiti del diritto tedesco. Il primo giudice e il giudice d'appello avevano declinato la competenza internazionale, ritenendo rilevante il luogo di accesso e di utilizzo del software presso la sede dell'impresa convenuta.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se, nei contratti di servizi relativi a software personalizzato e utilizzato a distanza, il luogo di esecuzione debba essere individuato:
- nel luogo in cui avviene la creazione intellettuale del software, ossia la programmazione;
- oppure nel luogo in cui il cliente accede al software, lo consulta e lo utilizza.
Normativa e quadro interpretativo
La Corte richiama i considerando 15 e 16 del regolamento n. 1215/2012, che esprimono gli obiettivi di prevedibilità, certezza del diritto e prossimità tra controversia e giudice competente. Ricorda inoltre che l'articolo 4, paragrafo 1, consacra il foro generale del domicilio del convenuto, mentre l'articolo 7 introduce un foro speciale in materia contrattuale fondato sul luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio.
Per i contratti di prestazione di servizi, l'articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, stabilisce autonomamente che il luogo di esecuzione è quello in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva anzitutto che il contratto in questione rientra nella nozione di contratto di prestazione di servizi, poiché comprende attività di progettazione, programmazione, manutenzione e adattamento continuo di un software personalizzato.
Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte afferma che il criterio di collegamento di cui all'articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, deve essere interpretato autonomamente e deve riferirsi al luogo della prestazione principale dei servizi, come risulta dal contratto o, in mancanza, dalla sua esecuzione effettiva. Quando il contratto comprende più obbligazioni, occorre individuare l'obbligazione caratteristica.
Nel caso del software, la Corte ritiene che la concezione e la programmazione non costituiscano l'obbligazione caratteristica: il servizio non è infatti effettivamente fornito finché il software non è operativo e disponibile per il cliente. È solo da quel momento che il cliente può usarlo e verificarne la qualità. L'obbligazione caratteristica consiste quindi nel mettere il software a disposizione del cliente.
Di conseguenza, il luogo di esecuzione è quello in cui il cliente accede al software, lo consulta e lo utilizza. Se il software è destinato a essere impiegato in luoghi diversi, il luogo rilevante è il domicilio del cliente, o la sua sede nel caso di una società, purché tale luogo sia certo e identificabile e idoneo a facilitare l'amministrazione della prova e l'organizzazione del processo.
La Corte precisa infine che la circostanza che il software debba rispettare requisiti del diritto dello Stato membro del cliente non modifica il criterio di collegamento: la determinazione del luogo di esecuzione non può dipendere da elementi che attengono al merito della controversia.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che l'articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che il luogo di esecuzione di un contratto avente ad oggetto lo sviluppo e l'utilizzo assistito di un software destinato a rispondere alle esigenze di un cliente stabilito in uno Stato membro diverso da quello della società che ha creato, progettato e programmato il software è il luogo in cui il cliente accede al software, lo consulta e lo utilizza.
Principio affermato
La competenza speciale in materia contrattuale per i servizi digitali personalizzati segue il luogo di effettiva messa a disposizione e utilizzazione del software da parte del cliente, non il luogo in cui il software è stato materialmente sviluppato dal prestatore.
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